AS 2023 413
Dichiarazione della Svizzera
sull’adesione a ERIC DARIAH
Dichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022Entrata in vigore per la Svizzera il 20 luglio 20231
Preambolo
Traduzione
1. In vista della sua domanda di adesione a ERIC DARIAH la Svizzera, rappresentata dal Consiglio federale svizzero, dichiara quanto segue:
(a) ERIC DARIAH ha personalità giuridica secondo le disposizioni normative e amministrative svizzere e ha la capacità giuridica di cui all’articolo 7 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 20091 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
(b) l’adesione della Svizzera a ERIC DARIAH è retta da disposizioni determinate in applicazione dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 723/2009.
2. La Svizzera accorda a ERIC DARIAH un trattamento conforme:
(a) all’articolo 5 paragrafo 1 lettera d del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia un trattamento equivalente a quello riservato a un organismo internazionale secondo gli articoli 143 lettera g e 151 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 20062 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e a un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 12 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 20083 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE e, dopo la sua entrata in vigore, conforme all’articolo 11 paragrafo 1 lettera b della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 20194 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione), fatti salvi i limiti e le condizioni previsti dallo statuto ERIC DARIAH; e
(b) all’articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 723/2009, ossia come per un’organizzazione internazionale secondo l’articolo 9 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 20145 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
Di conseguenza ERIC DARIAH è esentato dall’imposta sul valore aggiunto, dalle imposte sul consumo e dai dazi doganali in Svizzera alle stesse condizioni previste dalla legislazione svizzera per le organizzazioni internazionali e nel quadro dei limiti definiti dallo statuto ERIC DARIAH.
3. La presente dichiarazione è vincolante per la Svizzera per l’intera durata della sua appartenenza a ERIC DARIAH.
Dichiarazione della Svizzerasull’adesione a ERIC DARIAHDichiarazione della Svizzera sull’adesione depositata l’11 aprile 2023Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 2022 RU 2023 391 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 luglio 2023