AS 2023 550
Ordinanza 3 sull’asilo
relativa al trattamento di dati personali
(Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)
(Ordinanza 3 sull’asilo, OAsi 3)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 1a lett. e
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) gestisce, per l’adempimento dei suoi compiti legali, i seguenti sistemi d’informazione:
e. banca dati sul finanziamento, la statistica e il controlling (FiSCo);
Art. 1e cpv. 1, 2 e 5
1 Nella banca dati FiSCo sono registrati i dati necessari per il versamento delle somme forfettarie di cui agli articoli 20, 22–24a, 26–29 e 31 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19992 sull’asilo (OAsi 2) e all’articolo 15 dell’ordinanza del 15 agosto 20183 sull’integrazione degli stranieri (OIntS) nonché per le analisi statistiche concernenti tali somme.
2 La banca dati FiSCo dispone di un’interfaccia con il sistema SIMIC per consultare i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, persone bisognose di protezione, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, sesso, cittadinanza, indirizzo di domicilio (dal – al), numero SIMIC, numero N, data d’entrata in Svizzera, stato della procedura (con data), tipo d’affare (con data), modalità di trattamento (con data), passaggio in giudicato delle decisioni nella procedura d’asilo (con data), allontanamento e termine di partenza, codice d’ammissione, scopo del soggiorno, categoria di permesso (con data), data e motivo della partenza, impiego asilo e impiego LStrI (dal – al), numero AVS, attribuzione e ripartizione (con data).
5 Tutte le persone che hanno diritti di scrittura e lettura in FiSCo possono registrarvi osservazioni supplementari riguardanti il finanziamento di un caso specifico.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
15 settembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |