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AS 2023 676

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno

ordina

I

L’allegato dell’ordinanza del 28 agosto 19781 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia è modificato come segue:

N. 4

  • 4 Calzature

  • 4.51 Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione,

  • allorché sono adattate individualmente a una forma o a una funzione patologica del piede, oppure sostituiscono un apparecchio ortopedico. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta una volta per anno civile, a meno che ragioni mediche giustifichino un nuovo acquisto prima della scadenza di questo termine.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

14 novembre 2023

Dipartimento federale dell’interno:

Alain Berset

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