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AS 2023 746

Ordinanza
sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
(OOrg-DDPS)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 1, frase introduttiva e lett. g e h

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) persegue gli obiettivi seguenti:

  • g. contribuisce a proteggere la Svizzera dalle ciberminacce;

  • h. provvede al trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione e all’impiego sicuro dei mezzi informatici della Confederazione.

Art. 5 lett. cbis

Abrogata

Art. 5b cpv. 2

Abrogato

Art. 6 lett. b, c e f

Abrogata

Titolo prima dell’art. 7

Sezione 2: Segreteria di Stato della politica di sicurezza

Art. 7

1 La Segreteria di Stato della politica di sicurezza persegue gli obiettivi seguenti:

  • a. in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione provvede affinché la Confederazione disponga di basi concettuali di livello superiore per una politica di sicurezza coerente;

  • b. in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione garantisce una politica di sicurezza completa e lungimirante sul piano strategico;

  • c. provvede al trattamento sicuro delle informazioni di competenza della Confederazione.

2 Per perseguire tali obiettivi, assume in particolare le funzioni seguenti:

  • a. consolida le analisi della situazione esistenti a livello federale per l’individuazione strategica precoce di sfide e opportunità in materia di politica di sicurezza, su questa base elabora opzioni d’intervento politiche e, se del caso, accompagna la loro attuazione;

  • b. in collaborazione con le unità amministrative interessate della Confederazione e nel rispetto delle loro competenze elabora direttive strategiche all’attenzione del Consiglio federale per la cooperazione in materia di politica di sicurezza in Svizzera e con l’estero;

  • c. fornisce consulenza, appoggia e rappresenta il capodipartimento per quanto riguarda i contatti internazionali in materia di politica di sicurezza e nelle questioni di politica in materia di difesa e d’armamento, di politica di disarmo e di controllo degli armamenti nonché del controllo delle esportazioni di materiale bellico e beni a duplice uso;

  • d. gestisce, coordina o segue nel DDPS:

    1. la cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di sicurezza e la rappresentanza del DDPS nei confronti delle organizzazioni internazionali e durante i negoziati internazionali rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza,

    2. gli affari di politica di sicurezza e di difesa, la preparazione di decisioni politiche concernenti gli impieghi dell’esercito nonché l’ulteriore sviluppo del servizio militare, del servizio di protezione e del servizio civile sostitutivo nell’ambito del sistema dell’obbligo di prestare servizio,

    3. l’elaborazione e l’attuazione di basi e direttive per la politica in materia di difesa e d’armamento,

    4. l’elaborazione e l’attuazione della Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche,

    5. la collaborazione con le organizzazioni partner in Svizzera;

  • e. gestisce i seguenti servizi specializzati conformemente alla legge del 18 dicembre 20202 sulla sicurezza delle informazioni:

    1. il servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni,

    2. il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS,

    3. il servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (servizio specializzato PSA).

3 Il Segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza è aggregato amministrativamente alla Segreteria di Stato della politica di sicurezza.

Art. 8 cpv. 1

1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l’articolo 6 della legge federale del 25 settembre 20153 sulle attività informative.

Art. 10 cpv. 3 lett. f

3 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:

  • f. assegna mandati d’acquisto all’Ufficio federale dell’armamento.

Art. 11 lett. a n. 3–5, d ed e n. 3 e 5

All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

  • a. Stato maggiore dell’esercito:

    1. dirige lo sviluppo delle forze armate, lo sviluppo aziendale e la pianificazione globale militare e gestisce le risorse dell’Aggruppamento Difesa,

    2. gestisce la fornitura di prestazioni dell’informatica dell’amministrazione nell’Aggruppamento Difesa,

    3. è responsabile della gestione degli impieghi e delle carriere degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell’esercito;

  • d. Comando Ciber:

    1. pianifica e gestisce le tecnologie dell’informazione e della comunicazione critiche per gli impieghi a favore dell’esercito nel quadro dell’istruzione, degli esercizi e degli impieghi,

    2. pianifica e gestisce le tecnologie dell’informazione e della comunicazione critiche per gli impieghi a favore del Governo federale e della gestione nazionale delle crisi,

    3. assicura la prontezza delle infrastrutture e delle truppe ai fini della salvaguardia della capacità di condotta dell’esercito a livello di tecnologie dell’informazione e della comunicazione,

    4. d’intesa con il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della Cancelleria federale può fornire prestazioni dal proprio catalogo delle prestazioni a favore dell’Amministrazione federale. In caso di divergenze la composizione delle controversie è retta dall’articolo 19 dell’ordinanza del 25 novembre 20204 sulla trasformazione digitale e l’informatica,

    5. può fornire prestazioni a livello di tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la salvaguardia della capacità di condotta di terzi, nella misura in cui sussista una relativa base legale,

    6. è competente per la ciberdifesa militare secondo l’ordinanza del 30 gennaio 20195 sulla ciberdifesa militare;

  • e. Comando Istruzione:

    1. è responsabile dell’istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell’esercito,

    2. è responsabile del Servizio specializzato Donne nell’esercito e diversità.

Art. 11b

Abrogato

Art. 12

1 L’Ufficio federale dell’armamento persegue gli obiettivi seguenti:

  • a. in quanto centro per i sistemi militari e civili assicura all’esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con merci e prestazioni nei settori dei sistemi d’arma, dei sistemi militari informatici e del materiale;

  • b. in quanto centro tecnologico del DDPS assicura competenze di natura scientifica e tecnica per l’esercito e il DDPS e copre il loro fabbisogno nei settori della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.

2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, assume in quanto servizio centrale d’acquisto conformemente all’ordinanza del 24 ottobre 20126 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici dell’Amministrazione federale (OOAPub), le funzioni seguenti:

  • a. appoggia l’esercito e il DDPS nella pianificazione degli acquisti di sistemi d’arma, sistemi informatici militari e materiale,

  • b. garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l’introduzione di sistemi d’arma e sistemi informatici militari tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza;

  • c. acquista per l’intera Amministrazione federale merci e prestazioni di servizi secondo l’allegato 1 dell’OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d’appalto OMC.

3 Assume inoltre le funzioni seguenti:

  • a. appoggia l’esercito e il DDPS nell’esercizio e nella manutenzione di sistemi d’arma, sistemi informatici militari e del materiale,

  • b. liquida i sistemi d’arma, i sistemi informatici militari e il materiale radiati dall’inventario militare;

  • c. sottopone a test e valuta l’idoneità all’impiego, la funzionalità e l’efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi d’arma e sistemi informatici militari attuali e futuri nel settore della difesa e della sicurezza;

  • d. assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di organo della costruzione e degli immobili conformemente all’ordinanza del 5 dicembre 20087 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;

  • e. pianifica le attività di ricerca in seno all’esercito e sviluppa soluzioni per le sfide attuali e future;

  • f. partecipa a reti e cooperazioni nazionali e internazionali nei settori della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.

Art. 12a

Abrogato

Art. 15 cpv. 2 lett. k

Abrogata

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Sezione 9: Ufficio federale della cibersicurezza

Art. 15a

1 L’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) è il centro di competenza della Confederazione per le ciberminacce (National Cyber Security Centre [NCSC]).

2 Per perseguire tale obiettivo, l’UFCS assume in particolare le funzioni seguenti:

  • a. coordina i lavori della Confederazione nel settore della cibersicurezza;

  • b. effettua analisi tecniche per valutare e contrastare ciberincidenti e ciberminacce, nonché per identificare ed eliminare vulnerabilità nell’ambito della protezione della Svizzera dalle ciberminacce;

  • c. riceve le segnalazioni riguardanti ciberincidenti e ciberminacce e analizza le segnalazioni in relazione alla loro rilevanza per la protezione della Svizzera contro le ciberminacce; al riguardo gestisce il Servizio nazionale di contatto per le ciberminacce;

  • d. pubblica informazioni relative a ciberincidenti, sempre che ciò sia utile per la protezione contro le ciberminacce;

  • e. avvisa le autorità, le organizzazioni e le persone interessate in caso di ciberminacce imminenti o ciberattacchi in corso;

  • f. sostiene i gestori di infrastrutture critiche nell’ambito della protezione contro le ciberminacce; gestisce a tale scopo il team nazionale di risposta alle emergenze informatiche (Computer Emergency Response Team [CERT]);

  • g. elabora all’attenzione del Consiglio federale la Ciberstrategia nazionale e ne coordina l’attuazione.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 agosto 2017 RS 121.1 sulle attività informative

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «COE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ACE».

Art. 26 cpv. 1

1 L’esplorazione di segnali via cavo è eseguita dal Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE).

All. 3 n. 10.1, 10.1.4 e 10.5–10.7

Il SIC può comunicare dati personali alle autorità e ai servizi svizzeri seguenti alle condizioni menzionate all’articolo 60 LAIn e per gli scopi menzionati qui appresso:

10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:

  • 10.1 Comandi e Stati maggiori dell’esercito:

    • 10.1.4 per la valutazione della sicurezza informatica della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremismo violento,

  • 10.5 Segreteria di Stato della politica di sicurezza: per la valutazione della situazione di minaccia e per la tutela degli interessi della Svizzera in materia di politica di sicurezza:

    • 10.5.1 servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni: in relazione con la tutela della sicurezza delle informazioni,

    • 10.5.2 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l’esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone,

    • 10.5.3 servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende (servizio specializzato PSA): per l’esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende,

  • 10.6 Ufficio federale della cibersicurezza: in relazione con la protezione della Svizzera dalle ciberminacce,

  • 10.7 Ufficio federale dell’armamento: nell’ambito di progetti nel settore dello sviluppo di soluzioni tecniche e analisi di sicurezza;

2. Ordinanza del 16 agosto 2017 RS 121.3 concernente la vigilanza sulle attività informative

Art. 10 cpv. 1 lett. a, c, e ed f

1 Per l’esercizio del suo mandato di controllo l’ACI può, in particolare, svolgere le seguenti attività:

  • a. verificare la legalità dei mandati di esplorazione radio che il SIC e il SIEs assegnano al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE);

  • c. esaminare i documenti dell’ACE sulla pianificazione, la realizzazione e l’utilità dell’esplorazione radio e dell’esplorazione dei segnali via cavo;

  • e. esaminare le procedure, i dati e i sistemi dell’ACE, che può farsi documentare separatamente secondo le proprie istruzioni;

  • f. interrogare oralmente o per scritto i collaboratori del SIC, del SIEs e dell’ACE.

3. Ordinanza del 25 novembre 1998 RS 172.010.1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

Allegato 1 lett. B n. IV/1.1a, 1.4.4 e 1.8

1.1a

Staatssekretariat für Sicherheitspolitik (SEPOS)

Secrétariat d’Etat à la politique de sécurité (SEPOS)

Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS)

Secretariat da stadi per la politica da segirezza (SEPOS)

1.4.4

Kommando Cyber (Kdo Cy)

Commandement Cyber (cdmt Cyber)

Comando Ciber (Cdo Ci)

Commando Cyber (Cdo Cy)

1.8

Bundesamt für Cybersicherheit (BACS)

Office fédéral de la cybersécurité (OFCS)

Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS)

Uffizi federal da la cybersegirezza (UFCS)

4. Ordinanza del 25 novembre 2020 RS 172.010.58 sulla trasformazione digitale e l’informatica

Art. 2 cpv. 5

5 Esso consulta l’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) in merito agli accordi e agli accordi tipo rilevanti per la cibersicurezza.

Art. 2a Applicabilità alle prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi

1 Alle prestazioni TIC dell’esercito che, per l’adempimento efficace dei compiti dell’esercito, durante un impiego devono essere a disposizione necessariamente, in modo autarchico e permanente (prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi) è applicabile unicamente il capitolo 5.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) definisce in un catalogo delle prestazioni le prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi. In via preliminare sente il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC della CaF.

3 In caso di divergenze decide il capo del DDPS. L’articolo 19 si applica per analogia.

Art. 6 cpv. 1 lett. e e g

1 Il Consiglio TDT si compone delle persone seguenti:

  • e. un rappresentante dell’UFCS;

  • g. un rappresentante del Comando Ciber, nella misura in cui vengono discusse decisioni vincolanti per il Comando Ciber.

Art. 12 cpv. 4

4 Un rappresentante dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione partecipa alle sedute con voto consultivo.

5. Ordinanza del 17 febbraio 2010 RS 172.215.1 sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze

Titolo prima dell’articolo 5

Capitolo 2:Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale

Sezione 1:
Segreteria generale, delegato federale al plurilinguismo e incaricato della Confederazione e dei Cantoni per l’amministrazione digitale Svizzera

Art. 6a

Abrogato

6. Ordinanza del 28 aprile 2004 RS 211.112.2 sullo stato civile

Art. 83 cpv. 2

2 L’UFSC consulta l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza così come l’Ufficio federale della cibersicurezza.

7. Ordinanza del 31 agosto 2022 RS 235.11 sulla protezione dei dati

Art. 41 Cooperazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza

1 Con il consenso del titolare del trattamento soggetto all’obbligo di notifica, l’IFPDT può inoltrare la notifica di una violazione della sicurezza dei dati per un esame dell’evento all’Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS). La comunicazione può contenere dati personali.

2 L’IFPDT invita l’UFCS a prendere posizione prima di ordinare a un organo federale di adottare i provvedimenti di cui all’articolo 8 LPD.

8. Ordinanza del 17 ottobre 2012 RS 510.292 sulla condotta della guerra elettronica e sull’esplorazione radio

Sostituzione di un’espressione

In tutta l’ordinanza «COE» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «ACE».

Art. 1 Servizio competente

L’esplorazione radio compete al Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche (ACE).

9. Ordinanza del 30 gennaio 2019 RS 510.921 sulla ciberdifesa militare

Art. 1 cpv. 1 e 2 frase introduttiva

1 La presente ordinanza disciplina le misure da adottare nel quadro della ciberdifesa per l’autoprotezione e l’autodifesa dell’esercito e dell’amministrazione militare in caso di attacco alle prestazioni dell’esercito critiche per gli impieghi nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi).

2 Per ciberdifesa militare si intendono attività su scala globale condotte nel ciberspazio volte a proteggere e a difendere le prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi a livello di condotta strategico-militare e operativa; la ciberdifesa militare comprende le attività seguenti:

Art. 4 Competenze del Comando Ciber

1 Il Comando Ciber (Cdo Ci) è competente per la ciberdifesa militare.

2 Il Cdo Ci ha i compiti seguenti:

  • a. esegue mandati concernenti attività nel ciberspazio;

  • b. adotta misure preventive volte all’autoprotezione delle prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi;

  • c. verifica in via preliminare la fondamentale legalità e la fattibilità di nuove attività nel ciberspazio;

  • d. interrompe l’accesso a prestazioni TIC dell’esercito critiche per gli impieghi;

  • e. si assicura in maniera autonoma di disporre delle informazioni tecniche necessarie all’assunzione dei compiti;

  • f. valuta reti e sistemi informatici messi in sicurezza che sono stati utilizzati o sfruttati abusivamente per un attacco;

  • g. in coordinamento con le autorità della Confederazione responsabili, cura contatti diretti con servizi tecnici specializzati in Svizzera e all’estero;

  • h. appoggia l’impiego e l’istruzione nel settore della ciberdifesa militare;

  • i. documenta le misure soggette ad autorizzazione nel quadro di un’attività nel ciberspazio.

3 Adempie i propri compiti con risorse proprie, con risorse a esso subordinate e con risorse a esso attribuite.

4 Le misure soggette ad autorizzazione nel quadro di un’attività nel ciberspazio sono eseguite esclusivamente dal Servizio delle attività ciber ed elettromagnetiche.

Art. 9 Ricerca

D’intesa con le unità amministrative del DDPS responsabili, il Cdo Ci può concludere accordi di collaborazione con istituti di ricerca e università.

10. Ordinanza del 29 marzo 2017 RS 513.11 sulle strutture dell’esercito

Allegato 1

Nella prima colonna «Base d’aiuto alla condotta dell’esercito» è sostituito con «Comando Ciber».

11. Ordinanza del 21 novembre 2018 RS 513.61 sulla sicurezza militare

Art. 1 cpv. 1 lett. a

1 La presente ordinanza disciplina i compiti nell’ambito della sicurezza militare e la loro assunzione da parte degli organi seguenti:

  • a. la Sicurezza integrale Difesa (SI D);

Art. 3 cpv. 1 lett. b

Abrogata

Titolo prima dell’art. 6

Sezione 3: SI D

Art. 6 Compiti

1 La SI D dirige la gestione della sicurezza dell’Aggruppamento Difesa e dell’esercito per quanto riguarda la sicurezza delle persone, delle informazioni, delle costruzioni militari e del materiale dell’esercito.

2 In questi settori adempie i compiti seguenti:

  • a. allestisce concetti per la sicurezza e la protezione;

  • b. elabora le direttive necessarie e ne sorveglia l’esecuzione;

  • c. dirige e appoggia l’istruzione;

  • d. garantisce la consulenza in materia di sicurezza;

  • e. esegue una supervisione tecnica specifica e disciplina gli obblighi d’annuncio necessari;

  • f. in relazione alle munizioni e alle sostanze esplosive, garantisce la protezione dalle catastrofi secondo l’articolo 10 della legge del 7 ottobre 19838 sulla protezione dell’ambiente;

3 Nell’ambito dei propri compiti dispone di diritti di controllo in seno all’Aggruppamento Difesa e all’esercito.

Art. 7

Abrogato

Art. 13

Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza ed emana le istruzioni necessarie.

12. Ordinanza del 9 marzo 2007 RS 784.101.1 sui servizi di telecomunicazione

Art. 96c Esecuzione

L’UFCOM esegue le disposizioni della presente sezione in collaborazione con l’Ufficio federale della cibersicurezza.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

22 novembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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