AS 2023 774
Regolamento di previdenza
per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione
(RPIC)
(RPIC)
Preambolo
L’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC)
decreta:
I
Il regolamento di previdenza del 15 giugno 20071 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione è modificato come segue:
Sostituzione di espressioni
1 In tutto il regolamento, eccettuati gli articoli 108g e 108h, «compimento del 65° anno di età» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «raggiungimento dell’età di riferimento».
2 In tutto il regolamento, eccettuati gli articoli 108g–i, «l’età ordinaria AVS» e «l’età ordinaria di pensionamento AVS» sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «l’età di riferimento».
3 In tutto il regolamento, eccettuati gli articoli 108g–i, «raggiungimento dell’età AVS» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «raggiungimento dell’età di riferimento».
Art. 2 Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica ai datori di lavoro affiliati alla Cassa di previdenza della Confederazione, ai loro impiegati e beneficiari di rendite, alle persone che sono assicurate secondo il presente regolamento sulla base dell’articolo 3 capoverso 3 del regolamento di previdenza del 6 dicembre 20112 per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione, alle persone che continuano a essere affiliate secondo l’articolo 18d e alle persone a cui PUBLICA eroga prestazioni in seguito a divorzio.
Art. 4 Obiettivo di prestazioni ed età di riferimento
I modelli di calcolo alla base del presente regolamento si fondano sull’età di riferimento secondo l’articolo 13 della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP).
Art. 14 cpv. 2
2 Sono assicurate anche le persone occupate a titolo accessorio presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e già assicurate obbligatoriamente per l’attività lucrativa principale.
Art. 17 Persone non ammesse nell’assicurazione
Non sono ammesse nell’assicurazione di PUBLICA le persone impiegate:
a. per le quali è stato costituito un contratto di lavoro a tempo determinato di tre mesi al massimo; è fatto salvo l’articolo 1k dell’ordinanza del 18 aprile 19844 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2);
b. occupate soltanto a titolo accessorio da un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione e che esercitano un’attività indipendente a titolo di professione principale;
c. invalide nella misura di almeno il 70 per cento ai sensi della legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
d. che continuano ad essere affiliate provvisoriamente all’istituto di previdenza tenuto a versare loro prestazioni d’invalidità ai sensi dell’articolo 26a LPP6;
e. che in quanto personale locale all’estero operano come personale non trasferibile del DFAE e per le quali il DFAE non è tenuto a versare contributi all’AVS;
f. che hanno raggiunto l’età di riferimento; oppure
g. che esercitano un’attività accessoria presso un datore di lavoro quale organo di direzione nominato o presso una commissione extraparlamentare, se sono già obbligatoriamente assicurate per l’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lucrativa indipendente a titolo di professione principale.
Art. 18b Mantenimento dell’assicurazione dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
1 Se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento il rapporto di lavoro prosegue, su richiesta della persona assicurata la previdenza per la vecchiaia è mantenuta oppure la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13b LPP7 è differita, in entrambi i casi fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età.
2 Se la riscossione della prestazione di vecchiaia è differita, l’avere di vecchiaia è rimunerato conformemente all’articolo 36b capoverso 2.
Art. 18c cpv. 2
2 La previdenza è mantenuta al livello del precedente guadagno assicurato al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro. Tale copertura previdenziale cessa in ogni caso al raggiungimento dell’età di riferimento.
Art. 19 cpv. 7
7 Se la persona assicurata esercita più attività presso lo stesso datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione, per stabilire lo stipendio annuo determinante si considera l’intero stipendio realizzato.
Art. 25 cpv. 5 e 6
5 La persona assicurata comunica al datore di lavoro la decisione riguardante il versamento di contributi volontari di risparmio, la modifica della loro entità o la rinuncia completa a tale versamento. Il datore di lavoro comunica senza indugio a PUBLICA la decisione della persona assicurata.
6 La mutazione ha di volta in volta effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
Art. 32 cpv. 3
3 I beneficiari di prestazioni di vecchiaia che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento e assumono un’attività presso un datore di lavoro affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione possono riscattare le prestazioni regolamentari soltanto nella misura in cui queste superano la protezione previdenziale esistente prima dell’insorgere dell’evento di previdenza vecchiaia.
Art. 32a, rubrica (concerne soltanto il testo francese)
Art. 32b cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 Un riscatto dopo il raggiungimento dell’età di riferimento è consentito se la persona assicurata:
b. al raggiungimento dell’età di riferimento ha mantenuto la previdenza per la vecchiaia o ha differito la riscossione della prestazione di vecchiaia, in entrambi i casi ai sensi dell’articolo 18b.
Art. 35 cpv. 1bis
1bis In caso di differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia di cui all’articolo 18b o di mantenimento dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 18d, la persona assicurata deve pagare il proprio contributo di risanamento. Quest’ultimo è fatturato alla persona assicurata.
Art. 37 cpv. 3
3 Se ha diritto a una rendita di vecchiaia alla fine del rapporto di lavoro e non ha ancora compiuto il 70° anno di età, la persona assicurata può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non ha ancora raggiunto l’età di riferimento ed è annunciata all’assicurazione contro la disoccupazione, può esigere al posto della rendita di vecchiaia il trasferimento della prestazione di uscita a un istituto di libero passaggio (art. 84).
Art. 38 cpv. 1
1 Se il suo stipendio viene ridotto, in una volta sola o in più volte, dopo il compimento del 60° anno di età, per ogni riduzione la persona assicurata ha diritto a una prestazione di vecchiaia. La quota della prestazione di vecchiaia anticipata non può superare di volta in volta la quota della riduzione dello stipendio.
Art. 40 cpv. 1bis e 3
1bis Se la prestazione di vecchiaia è riscossa sotto forma di capitale, sono ammesse fino a tre riscossioni parziali. Una riscossione parziale comprende tutti i versamenti di prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale nel corso di un anno civile.
3 Abrogato
Art. 46 cpv. 1
1 Le rendite annuali per coniugi o conviventi ammontano:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento: a due terzi della rendita di invalidità assicurata;
b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a due terzi della rendita corrente;
c. al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l’età di riferimento: a due terzi della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
Art. 48 cpv. 1
1 La rendita per orfani ammonta:
a. al decesso di una persona assicurata che non ha ancora raggiunto l’età di riferimento: a un sesto della rendita di invalidità assicurata;
b. al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia o di invalidità: a un sesto della rendita corrente; in caso di divorzio è fatto salvo l’articolo 100 capoverso 6 secondo periodo;
c. al decesso di una persona assicurata che ha raggiunto l’età di riferimento: a un sesto della rendita di vecchiaia acquisita al momento del decesso della persona assicurata, calcolata in base all’avere di vecchiaia ai sensi dell’articolo 36.
Art. 49 cpv. 1, parte introduttiva e lett. e
1 Qualora al decesso di una persona assicurata non sussista alcun diritto ai sensi degli articoli 44 capoversi 1 e 2 e 45, PUBLICA versa un capitale garantito in caso di decesso. Il diritto al capitale garantito in caso di decesso non è escluso in caso di versamento di una rendita per coniugi al coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5). A prescindere dal diritto successorio sono aventi diritto, nell’ordine seguente:
e. i fratelli e le sorelle.
Art. 50 Entità del capitale garantito in caso di decesso
Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale pari al 100 per cento dell’avere di vecchiaia al momento del decesso della persona assicurata. Tale capitale è diminuito del valore in contanti di un’eventuale rendita per orfani (art. 47 e art. 48) o per un coniuge divorziato (art. 44 cpv. 5).
Art. 51 cpv. 4
4 In caso di pensionamento prima del raggiungimento dell’età di riferimento il diritto alla rendita di invalidità è dato unicamente se l’incapacità al lavoro che ha portato all’invalidità è insorta prima del pensionamento.
Art. 56 Entità del diritto a una rendita di invalidità
1 L’entità della rendita di invalidità dipende dal grado d’invalidità ai sensi della LAI8 e corrisponde a una quota percentuale dell’intera rendita di invalidità:
Grado d’invalidità ai sensi della LAI | Entità della rendita di invalidità |
|---|---|
0–39 % | 0,0 % |
40 % | 25,0 % |
41 % | 27,5 % |
42 % | 30,0 % |
43 % | 32,5 % |
44 % | 35,0 % |
45 % | 37,5 % |
46 % | 40,0 % |
47 % | 42,5 % |
48 % | 45,0 % |
49 % | 47,5 % |
50–69 % | corrisponde al grado d’invalidità del 50–69 % |
70–100 % | 100 % |
2 L’adeguamento dell’entità della rendita di invalidità presuppone una modificazione del grado d’invalidità ai sensi della LAI di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA9); è fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2.
Art. 60 cpv. 4 lett. a e c
4 La persona assicurata comunica a PUBLICA, al più tardi tre mesi prima della riscossione della rendita transitoria, secondo quali dei principi di calcolo seguenti intende finanziare la propria quota:
a. con una riduzione a vita immediata della rendita di vecchiaia alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 4, cifra I);
c. con una riduzione a vita, a contare dal raggiungimento dell’età di riferimento, della rendita di vecchiaia e delle prestazioni ad essa connesse, alle quali ha diritto ai sensi dell’articolo 39 (all. 5, cifra I).
Art. 64 cpv. 2 lett. c
2 Se al momento della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia ha compiuto il 60° anno di età, ma non ancora il 63°, la persona assicurata riceve la rendita di vecchiaia che le spetterebbe in caso di pensionamento al compimento del 63° anno di età. Sono computati come avere di vecchiaia:
c. l’interesse annuo del due per cento dalla nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia fino al compimento del 63° anno di età; l’articolo 36b capoversi 1 e 2 si applica per analogia.
Art. 84 cpv. 2
2 Gli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento possono chiedere il trasferimento della prestazione di uscita di cui al capoverso 1 lettera a solo se sono ammessi nell’assicurazione secondo il regolamento dell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro e la loro previdenza è protratta secondo l’articolo 33b LPP10 o differiscono la riscossione della prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 13b LPP.
Art. 88 lett. b e j
In caso di libero passaggio la persona assicurata e il nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio o la fondazione dell’istituto collettore ricevono le seguenti informazioni da PUBLICA:
b. l’entità dell’importo minimo secondo l’articolo 85 capoverso 2 (art. 17 LFLP11);
j. informazioni concernenti la riscossione della prestazione di vecchiaia o d’invalidità, se la persona assicurata riceve o ha ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure riceve una rendita in seguito a invalidità parziale, necessarie per:
calcolare la possibilità di riscatto,
calcolare il guadagno da assicurare obbligatoriamente,
garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni in caso di riscossione sotto forma di capitale.
Art. 100 cpv. 5
5 Se durante la procedura di divorzio si verifica il caso di previdenza vecchiaia oppure se una persona con invalidità o invalidità professionale raggiunge l’età di riferimento, PUBLICA riduce le prestazioni ai sensi dell’articolo 19g OLP12.
Art. 108m Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023: Sistema di rendite lineare
1 Per le persone nate nel 1966 o anteriormente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, il diritto alle prestazioni è disciplinato dalle disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023.
2 Per le persone nate nel 1967 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2022, fatto salvo il capoverso 4 e l’articolo 52b capoversi 1 e 2, il diritto alle prestazioni è disciplinato secondo le disposizioni regolamentari in vigore fino al 31 dicembre 2023 se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a. il grado d’invalidità ai sensi della LAI13 subisce una modificazione inferiore ai cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA14);
b. il grado d’invalidità ai sensi della LAI subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali che, in base al calcolo secondo il nuovo diritto, porta:
in caso di un aumento, a una riduzione dell’entità della rendita di invalidità,
in caso di una riduzione, a un aumento dell’entità della rendita di invalidità.
3 Il capoverso 2 si applica anche alle persone, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.
4 L’entità della rendita di invalidità di persone nate nel 1992 o successivamente, il cui diritto a una rendita di invalidità è sorto prima del 1° gennaio 2024, è disciplinata dalle disposizioni regolamentari vigenti fino al 31 dicembre 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2031. Se in base al calcolo secondo il nuovo diritto l’entità della rendita di invalidità diminuisce, l’entità finora statuita rimane invariata fino a che il grado d’invalidità ai sensi della LAI non subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA); è fatto salvo l’articolo 52b capoversi 1 e 2.
Art. 108n Disposizione transitoria della modifica del 7 agosto 2023: Età di riferimento della generazione di transizione
1 Per le donne della generazione di transizione, l’età di riferimento per stabilire il diritto alla rendita transitoria ai sensi dell’articolo 60 e il relativo calcolo è la seguente:
a. 64 anni per le donne nate nel 1960 o anteriormente;
b. 64 anni e tre mesi per le donne nate nel 1961;
c. 64 anni e sei mesi per le donne nate nel 1962;
d. 64 anni e nove mesi per le donne nate nel 1963;
e. 65 anni per le donne nate nel 1964 o successivamente.
2 Alle disposizioni rimanenti si applica l’età di 65 anni quale età di riferimento per le donne.
II
Gli allegati 4 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
27 novembre 2023 | In nome dell’organo paritetico: Il presidente, Christoph Freymond |
(art. 60 cpv. 4 lett. a e b)
Rendita transitoria
I. Riduzione a vita immediata della rendita mensile di vecchiaia in caso di ottenimento della rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. a)
Tabella 1: uomini
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 208.55 |
61 | 172.65 | |
62 | 134.20 | |
63 | 92.80 | |
64 | 48.20 | |
65 | 0.00 |
Tabella 2: donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 179.20 | 189.80 | 200.35 | 210.90 | 221.45 |
61 | 139.45 | 150.50 | 161.60 | 172.65 | 183.75 | |
62 | 96.55 | 108.20 | 119.85 | 131.45 | 143.10 | |
63 | 50.20 | 62.45 | 74.70 | 86.95 | 99.20 | |
64 | 0.00 | 12.90 | 25.85 | 38.75 | 51.65 | |
65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.
Spiegazione:
1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione della rendita per 1000 franchi di rendita transitoria percepita, se la persona beneficiaria della rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.
2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell’OPers15, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell’assicurato al finanziamento.
Esempio 1:
La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all’anno (fr. 2320.– al mese). È ottenuta dall’età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.
Calcolo:
Importo secondo la tabella 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.
a. Uomini:
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
134.20 + (92.80 – 134.20) / 12 × 3 = 123.85
123.85 × 0,5 × 2.32 = fr. 143.65
b. Donne (anno di nascita 1962):
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi:
119.85 + (74.70 – 119.85) / 12 × 3 = 108.55
108.55 × 0,5 × 2.32 = fr. 125.95
II. Riscatto della riduzione della rendita mensile di vecchiaia in caso di riduzione a vita immediata (art. 60 cpv. 4 lett. b)
Valori in contanti per il riscatto della riduzione della rendita | ||
|---|---|---|
Età | Uomini | Donne |
60 | 22 571 | 21 346 |
61 | 22 060 | 20 807 |
62 | 21 543 | 20 261 |
63 | 21 019 | 19 707 |
64 | 20 490 | 19 147 |
65 | 19 954 | 18 581 |
Esempio 2:
La persona assicurata (anno di nascita 1962) va in pensione all’età di 62 anni e 3 mesi e percepisce la rendita transitoria.
Il datore di lavoro partecipa al finanziamento nella misura del 50 per cento.
La persona assicurata intende evitare la riduzione a vita della rendita di vecchiaia e riscatta tale riduzione con un conferimento unico.
Calcolo:
(Fattore secondo la cifra II × riduzione mensile [secondo l’esempio 1] × 12) = quota del lavoratore = conferimento unico)
a. Uomini:
valore in contanti all’età di 62 anni e 3 mesi: 21 543 + (21 019 – 21 543) / 12 × 3) = 21 412
21 412 × 143.65 × 12 = fr. 36 909.75
b. Donne (secondo l’esempio con anno di nascita 1962):
valore in contanti all’età di 62 anni e 3 mesi: 20 261 + (19 707 – 20 261) / 12 × 3) = 20 122
20 122 × 125.95 × 12 = fr. 30 412.80
(art. 60 cpv. 4 lett. c e 5)
Rendita transitoria
I. Riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia a partire dal raggiungimento dell’età di riferimento in caso di ottenimento della rendita transitoria (art. 60 cpv. 4 lett. c)
Tabella 1: uomini
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 267.75 |
61 | 211.50 | |
62 | 156.60 | |
63 | 103.05 | |
64 | 50.85 | |
65 | 0.00 |
Tabella 2: donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 219.20 | 235.25 | 251.70 | 268.60 | 285.90 |
61 | 162.50 | 177.75 | 193.45 | 209.55 | 226.05 | |
62 | 107.05 | 121.60 | 136.50 | 151.80 | 167.55 | |
63 | 52.90 | 66.70 | 80.90 | 95.45 | 110.35 | |
64 | 0.00 | 13.10 | 26.55 | 40.35 | 54.55 |
La riduzione è stabilita considerando gli anni e i mesi compiuti.
Spiegazione:
1. Gli importi che figurano nelle tabelle 1 e 2 corrispondono alla riduzione per 1000 franchi di rendita transitoria percepita, se la persona beneficiaria di tale rendita transitoria la finanzia personalmente per intero.
2. Se è prevista una partecipazione del datore di lavoro al finanziamento conformemente alle disposizioni dell’OPers16, gli importi nelle tabelle 1 e 2 devono essere ponderati in funzione della quota percentuale dell’assicurato al finanziamento.
Esempio 1:
La rendita transitoria ammonta a fr. 27 840.– all’anno (fr. 2320.– al mese). È ottenuta dall’età di 62 anni e 3 mesi (ad es. anno di nascita 1962). Il datore di lavoro finanzia il 50 per cento dei costi.
Calcolo:
Importo secondo la tabella 1 o 2 × quota del lavoratore × (RT al mese/1000) = riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia.
a. Uomini:
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi: 156.60 + (103.05 – 156.60) / 12 × 3 = 143.20
143.20 × 0,5 × 2.32 = fr. 166.10
b. Donne (secondo l’esempio con anno di nascita 1962):
riduzione all’età di 62 anni e 3 mesi: 136.50 + (80.90 – 136.50) / 12 × 3 = 122.60
122.60 × 0,5 × 2.32 = fr. 142.20
II. Riduzione della rendita per superstiti (art. 60 cpv. 5)
Tasso per il calcolo della riduzione a vita a contare dal raggiungimento dell’età di riferimento in caso di decesso prima del raggiungimento dell’età di riferimento
a. Uomini
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita di vecchiaia | 60 | 4,42 % |
61 | 4,59 % | |
62 | 4,77 % | |
63 | 4,97 % | |
64 | 5,21 % | |
65 | 0,0 % |
b. Donne (in base all’anno di nascita)
1960 e anni precedenti | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Età all’inizio dell’ottenimento della rendita | 60 | 4,56 % | 4,55 % | 4,53 % | 4,52 % | 4,51 % |
61 | 4,73 % | 4,72 % | 4,71 % | 4,69 % | 4,68 % | |
62 | 4,90 % | 4,90 % | 4,89 % | 4,87 % | 4,86 % | |
63 | 5,10 % | 5,10 % | 5,09 % | 5,07 % | 5,06 % | |
64 | 0,00 % | 5,32 % | 5,30 % | 5,28 % | 5,27 % |
Esempio di calcolo:
Un assicurato va in pensione all’età di 62 anni e 3 mesi e ha diritto a una rendita di vecchiaia di fr. 6000.– al mese. Ottiene una rendita transitoria di fr. 2320.– al mese. L’assicurato muore all’età di 63 anni.
Calcolo/riduzione della rendita per coniugi/conviventi:
L’età di pensionamento stabilisce il tasso di riduzione a vita.
🡪 Nel caso di un uomo di 62 anni e 3 mesi ammonta a 4,82 %.
Questo tasso va moltiplicato per il numero di anni che intercorrono tra il decesso e l’età di riferimento.
🡪 L’assicurato è deceduto all’età di 63 anni; la differenza tra l’età al decesso e l’età di riferimento è di 2 anni.
🡪 Il tasso di riduzione per il calcolo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento ammonta a 2 × 4,82 % = 9,64 %.
L’importo della riduzione a vita della rendita mensile di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento va diminuito di questo tasso.
🡪 Al raggiungimento dell’età di riferimento, la riduzione mensile in caso di pensionamento all’età di 62 anni e 3 mesi ammonta a fr. 166.10 (secondo l’all. 5 cifra I, es. 1 lett. a), importo che viene poi diminuito di fr. 16.00 (9,64 % di fr. 166.10). La riduzione definitiva ammonta pertanto a fr. 150.10.
La rendita di vecchiaia ridotta ammonta quindi a fr. 5849.90 (fr. 6000 meno fr. 150.10), la rendita per superstiti a fr. 3899.95 (⅔ della rendita di vecchiaia ridotta).