AS 2023 790
Ordinanza
concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
(Ordinanza sulle epidemie, OEp)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 aprile 20151 sulle epidemie è modificata come segue:
Art. 6 lett. k n. 1bis
La dichiarazione di referti clinici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
k. in merito alla persona in questione:
1bis. numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica,
Art. 7 cpv. 2 lett. e n. 1bis
2 Contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
e. in merito alla persona in questione:
1bis. numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica,
Art. 8 cpv. 1 lett. e n. 1bis
1 La dichiarazione di referti delle analisi condotte da laboratori pubblici o privati contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
e. in merito alla persona in questione:
1bis. numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica,
Art. 9 lett. b n. 7
La dichiarazione di referti epidemiologici di medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
b. in merito alle epidemie di infezioni associate alle cure:
numero d’identificazione delle imprese (IDI) e numero d’identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) della struttura interessata, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica;
Art. 10 cpv. 1 e 3
1 I medici cantonali sono preposti all’accettazione delle dichiarazioni secondo gli articoli 6–9. Controllano che le dichiarazioni siano complete e, se necessario, richiedono i dati necessari. Per l’esercito, il medico in capo è preposto all’accettazione e al controllo delle dichiarazioni.
3 Se le dichiarazioni di cui agli articoli 6–8 sono trasmesse per via elettronica, l’UFSP controlla la correttezza del numero AVS.
Art. 12 cpv. 5 e 6
5 I medici trasmettono ai laboratori incaricati le informazioni di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera e.
6 I medici, gli ospedali e le altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché i laboratori pubblici o privati devono cancellare i dati sulla persona in questione trattati elettronicamente per la dichiarazione non appena hanno adempiuto l’obbligo di dichiarazione.
Art. 91 cpv. 1, 4 e 5
1 Nel sistema «dichiarazioni» l’UFSP registra tutti i dati rilevati secondo gli articoli 6–9 e comunicati all’UFSP.
4 Per identificare medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché laboratori pubblici o privati soggetti all’obbligo di dichiarazione, il sistema «dichiarazioni» utilizza l’IDI del registro IDI e il numero RIS del Registro delle imprese e degli stabilimenti.
5 L’UFSP mette l’IDI e il numero RIS a disposizione delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.
29 novembre 2023 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset |