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AS 2024 148

Ordinanza che istituisce provvedimenti concernenti il Guatemala

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1 Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

  • a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori; beni crittografici; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  • b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;

  • c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  • d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Sezione 2 Misure coercitive

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  • a. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  • b. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;

  • c. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica quando il trasferimento di averi o la messa a disposizione di averi o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o altre attività volte a soddisfare bisogni umani fondamentali da parte di:

  • a. l’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  • b. organizzazioni internazionali;

  • c. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;

  • d. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  • e. organismi pubblici o imprese e organizzazioni che ricevono un finanziamento dalla Confederazione per svolgere attività umanitarie;

  • f. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–e nella misura in cui agiscono in tale veste.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati per:

  • a. rispettare contratti esistenti;

  • b. soddisfare crediti in applicazione di:

  • 1. una decisione esistente di un tribunale arbitrale, oppure

  • 2. una decisione di un’autorità amministrativa o giudiziaria emanata o eseguibile in Svizzera, in uno Stato membro dello Spazio economico europeo o nel Regno Unito.

In via eccezionale può autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati oppure la messa a disposizione di determinati averi o risorse economiche alle persone fisiche, imprese o organizzazioni di cui al capoverso 1 per:

  • a. prevenire casi di rigore;

  • b. svolgere attività umanitarie o altre attività nella misura in cui sono necessarie a soddisfare bisogni umani fondamentali;

  • c. tutelare interessi svizzeri;

  • d. svolgere attività ufficiali delle rappresentanze diplomatiche o consolari oppure di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Autorizza le deroghe di cui ai capoversi 4 e 5 d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche menzionate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e il DFAE possono concedere deroghe nell’ambito delle proprie competenze secondo l’articolo 38 dell’ordinanza del 15 agosto 20182 concernente l’entrata e il rilascio del visto:

  • a. per motivi umanitari comprovati;

  • b. per la partecipazione a conferenze internazionali o a dialoghi politici riguardanti la situazione in Guatemala; oppure

  • c. per tutelare interessi svizzeri.

Art. 4 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare crediti se sono riconducibili a un contratto o a un’attività la cui esecuzione è stata impedita o pregiudicata direttamente o indirettamente da misure previste dalla presente ordinanza; questo divieto si applica ai crediti di:

  • a. persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;

  • b. persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono per conto di persone, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a.

Nelle procedure volte a far valere un credito, incombe alla persona fisica, all’impresa o all’organizzazione che fa valere la pretesa provare che il soddisfacimento della pretesa non è vietato secondo il capoverso 1.

Sezione 3 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione degli articoli 2 e 4.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di averi o risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 2–4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; quest’ultima può ordinare sequestri e confische.

Sezione 4 Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 8 Pubblicazione

Il contenuto dell’allegato è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) e nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS) soltanto mediante rimando.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 10 aprile 2024 alle ore 18.003.

10 aprile 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 lett. a e 8)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie4