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AS 2024 208

Ordinanza 3 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali (OAsi 3)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 10a Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)1 Possono essere valutati i seguenti dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 20202 sulla protezione dei dati (LPD):a. dati riguardanti l’identità e la cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti;b. dati riguardanti l’itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.2 Non possono essere valutati i dati personali rientranti nella sfera di protezione di un segreto professionale secondo l’articolo 321 del Codice penale3 cui la persona stessa è vincolata.

Art. 10b Autorizzazione per il trattamento di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)1 I dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati possono essere trattati esclusivamente da collaboratori della SEM: a. che svolgono compiti legati all’accertamento dell’identità e della cittadinanza dei richiedenti l’asilo; b. competenti per l’esecuzione della procedura d’asilo; c. che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell’esecuzione degli allontanamenti nel settore dell’asilo.2 La SEM provvede affinché i collaboratori di cui al capoverso 1 beneficino della formazione inerente alla protezione dei dati necessaria per l’esercizio della loro attività.

Art. 10c Esame della proporzionalità (art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)1 Allo scopo di garantire la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall’interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull’identità, la nazionalità o l’itinerario di viaggio. La SEM esamina se le informazioni desiderate possono essere acquisite tramite altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall’articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.2 Le misure idonee vengono applicate qualora rappresentino un’ingerenza minore nei diritti fondamentali del richiedente l’asilo.3 La SEM disciplina i dettagli procedurali a livello d’istruzione.

Art. 10d Impiego di software per trattare i dati personali1 Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può trattare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev’essere conforme a uno standard forense.2 Se è impiegato un software, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata dell’impiego del software. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’impiego del software.3 La SEM garantisce che l’impiego del software non modifichi i dati personali.4 I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena l’impiego del software per il trattamento dei dati personali è terminato.

Art. 10e Registrazione temporanea dei dati personali (art. 8a cpv. 5, 7 e 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi) 1 Se prevede una registrazione temporanea dei dati personali secondo l’articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all’ulteriore valutazione, la SEM invita l’interessato a consegnarle i propri supporti elettronici di dati e a sbloccarli per la durata del processo di registrazione temporanea. Se ne esprime il desiderio esplicito, l’interessato può presenziare all’intero processo di registrazione dei suoi dati personali.2 I supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato non appena il processo di registrazione temporanea è terminato. 3 Durante la registrazione temporanea e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati per altri scopi.4 I dati possono essere registrati in via temporanea al più presto dopo l’esame della proporzionalità. La valutazione è eseguita il più celermente possibile dopo la registrazione temporanea.

Art. 10f Consultazione e valutazione dirette dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 8a cpv 7 LAsi)1 Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente, in particolare per motivi tecnici, e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all’articolo 10a sono consultati e valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell’interessato.2 Immediatamente dopo la valutazione dei dati personali, i supporti elettronici di dati vanno restituiti all’interessato.

Art. 10g Presenza dell’interessato e diritto di essere sentito (art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)1 Qualsiasi valutazione dei dati personali ottenuti da supporti elettronici di dati si svolge in presenza dell’interessato.2 Può essere svolta in assenza dell’interessato se questi ha presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si è rifiutato di partecipare. La SEM documenta per scritto il rifiuto di partecipare e i motivi addotti.3 Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l’interessato deve avere in ogni caso la possibilità di esprimersi sui risultati.

Art. 10h Informazione (art. 8a cpv. 6 e art. 26 cpv. 3 LAsi)1 All’arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l’interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. 2 Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti elettronici di dati, la SEM informa l’interessato nel dettaglio per quanto riguarda:a. lo scopo della consegna dei supporti elettronici di dati;b. i dati personali che vengono trattati;c. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto elettronico di dati dell’interessato, conformemente all’articolo 8a capoverso 2 LAsi;d. la procedura e la durata della registrazione temporanea;e. l’impiego del software per il trattamento dei dati;f. la cancellazione dei dati personali registrati temporaneamente;g. le categorie di persone autorizzate a trattare i dati;h. la portata dell’obbligo di collaborare, le conseguenze dell’eventuale violazione di tale obbligo nonché le possibilità di ricorso secondo la legge sull’asilo;i. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti;j. il suo diritto di presenza durante il trattamento dei dati secondo gli articoli 10d capoverso 2 e 10e capoverso 1, durante la valutazione secondo l’articolo 10g e il diritto di presenza della rappresentanza legale secondo l’articolo 10i capoverso 1;k. il diritto di esigere una decisione d’accertamento secondo l’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.3 L’informazione di cui al capoverso 2 avviene per scritto e in una lingua che l’interessato comprende. Quest’ultimo conferma per scritto di aver ottenuto le informazioni di cui al capoverso 2.

Art. 10i Diritto di presenza della rappresentanza legale e ricorso a interpreti (art. 102f segg. LAsi)1 La rappresentanza legale può presenziare al trattamento dei dati personali. La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito al previsto trattamento dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti. 2 Nell’ambito del trattamento dei dati personali la SEM si avvale, all’occorrenza, di un interprete.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

1° maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della confederazione, Viktor Rossi

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