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AS 2024 212

Legge federale
sulla promozione della formazione in cure infermieristiche
del 16 dicembre 2022

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 66 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20222,

decreta:

Sezione 1 Scopo e oggetto

Art. 1

La presente legge si prefigge di promuovere la formazione in cure infermieristiche.

A questo scopo prevede:

  • a. contributi dei Cantoni ai costi della formazione pratica in cure infermieristiche, allo scopo di garantire un’offerta sufficiente di posti di formazione per:

    1. chi frequenta un ciclo di formazione in cure infermieristiche presso una scuola specializzata superiore (SSS) secondo l’articolo 29 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale,

    2. chi frequenta presso una scuola universitaria professionale (SUP) un ciclo di studio bachelor in cure infermieristiche secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 20164 sulle professioni sanitarie;

  • b. contributi dei Cantoni alle loro SSS;

  • c. contributi di formazione dei Cantoni per studenti SSS e SUP in cure infermieristiche, destinati a promuovere l’accesso a queste formazioni;

  • d. contributi della Confederazione ai Cantoni.

Sezione 2 Promozione delle prestazioni degli enti di formazione pratica degli infermieri

Art. 2 Pianificazione del fabbisogno

I Cantoni stabiliscono il fabbisogno di posti di formazione pratica per infermieri SSS e infermieri SUP (infermieri). Considerano a tal fine i posti di formazione e di studio esistenti, nonché la pianificazione sanitaria cantonale.

Art. 3 Criteri per il calcolo delle capacità formative

I Cantoni stabiliscono i criteri per il calcolo delle capacità formative delle organizzazioni che impiegano infermieri, degli ospedali e delle case di cura (enti di formazione pratica degli infermieri). Tali criteri sono in particolare il numero di impiegati, la struttura e l’offerta di prestazioni.

Art. 4 Piano di formazione

Chi offre prestazioni nel campo della formazione pratica degli infermieri appronta un piano di formazione.

Il piano descrive segnatamente il quadro in cui è svolta la formazione pratica, gli obiettivi e gli assi principali di tale formazione, nonché il numero dei posti di formazione disponibili.

Il piano indica le eventuali differenze rispetto alle capacità formative calcolate secondo i criteri di cui all’articolo 3.

Art. 5 Contributi dei Cantoni

I Cantoni accordano contributi agli enti di formazione pratica degli infermieri per le prestazioni da questi fornite nel campo della formazione pratica. Determinano per ogni ente le prestazioni computabili in considerazione dei criteri di cui all’articolo 3 e del piano di formazione di cui all’articolo 4.

I contributi di cui al capoverso 1 ammontano almeno alla metà dei costi medi di formazione non coperti degli enti di formazione pratica degli infermieri. Per costi di formazione non coperti s’intendono i costi per i quali gli enti non ricevono alcuna rimunerazione, segnatamente una rimunerazione basata sui prezzi e sulle tariffe dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Nel calcolare i costi medi di formazione non coperti, i Cantoni tengono conto delle raccomandazioni intercantonali.

Sezione 3 Contributi alle scuole specializzate superiori

Art. 6

I Cantoni promuovono un aumento conforme al fabbisogno del numero di diplomati in cure infermieristiche nelle loro SSS; a questo scopo accordano contributi alle SSS.

Considerano a tale proposito la pianificazione del fabbisogno di cui all’articolo 2 e stabiliscono le condizioni, l’entità dei contributi e la procedura per la loro attribuzione.

Sezione 4 Contributi di formazione

Art. 7

I Cantoni promuovono l’accesso al ciclo di formazione SSS o al ciclo di studio SUP in cure infermieristiche; a questo scopo accordano alle persone seguenti contributi di formazione destinati ad assicurarne il sostentamento, affinché possano concludere la formazione in cure infermieristiche SSS o SUP:

  • a. le persone domiciliate nel loro territorio;

  • b. le persone che hanno un legame con il Cantone in virtù del loro statuto di lavoratori frontalieri secondo l’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o secondo la Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

I Cantoni stabiliscono le condizioni e l’entità dei contributi di formazione, nonché la procedura per la loro attribuzione.

Sezione 5 Contributi federali

Art. 8 Principio e ammontare

Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni contributi annui per le spese da essi sostenute nell’adempimento dei compiti di cui agli articoli 5–7.

I contributi federali ammontano al massimo alla metà dei contributi che i Cantoni hanno accordato.

Il Consiglio federale disciplina il calcolo dei contributi federali. Può prevedere contributi graduati, tenendo conto dell’adeguatezza delle misure cantonali.

Il Consiglio federale stabilisce inoltre il limite massimo dei contributi federali per i contributi di formazione di cui all’articolo 7.

Nel caso in cui si preveda che i contributi chiesti superino le risorse a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno stila, in collaborazione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, un ordine di priorità, provvedendo affinché le risorse siano equamente distribuite tra le regioni.

Art. 9 Procedura

Le domande di contributi federali per gli scopi di cui agli articoli 5 e 7 vanno presentate all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), le domande di contributi per gli scopi di cui all’articolo 6 alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

L’UFSP e la SEFRI possono far capo a periti per l’esame delle domande.

Sezione 6 Valutazione e vigilanza

Art. 10 Valutazione

Il Consiglio federale valuta le ripercussioni della presente legge sull’evoluzione della formazione nel settore delle cure infermieristiche e riferisce in merito al Parlamento entro sei anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 11 Vigilanza

Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 12 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

Art. 13 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Fatto salvo il capoverso 4, la presente legge ha effetto per otto anni.

L’articolo 12, eccettuati gli articoli 36a capoverso 3 e 39 capoverso 1bis della legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie (LAMal) (all. n. 4), ha una durata di validità illimitata. Gli articoli 36a capoverso 3 e 39 capoverso 1bis LAMal (all. n. 4) hanno effetto per otto anni.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022

La presidente: Brigitte Häberli-Koller
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022

Il presidente: Martin Candinas
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 aprile 2023.8

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2024.

8 maggio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 12)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale9

Art. 171 cpv. 11 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

Art. 173 cpv. 1 lett. fAbrogata

2. Procedura penale militare del 23 marzo 197910

Art. 75 lett. bPossono rifiutare di testimoniare:b. gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati e i loro ausiliari professionali, su segreti loro confidati in ragione della loro professione o da loro appresi nell’esercizio della loro attività; se l’interessato li svincola dal segreto, essi devono testimoniare salvo che non sia preponderante l’interesse al mantenimento del segreto;

3. Legge federale del 13 dicembre 200211 sulla formazione professionale

Art. 73a Disposizioni transitorie della modifica del 16 dicembre 2022 (Riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore)1 La Confederazione è competente per il riconoscimento di diplomi cantonali e intercantonali retti dal diritto anteriore e conseguiti nei settori della formazione professionale che rientrano nella sfera di competenze della Confederazione conformemente alla presente legge.2 Il Consiglio federale può delegare questo compito a terzi. Questi ultimi possono riscuotere emolumenti per le loro prestazioni. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti.

4. Legge federale del 18 marzo 199412 sull’assicurazione malattie

Art. 25 cpv. 2 lett. a, frase introduttiva, e n. 2bis2 Queste prestazioni comprendono:a. gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera:2bis. da infermieri,

Art. 25a cpv. 1, 1bis, 2, primo periodo, nonché 3–3quater1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a un comprovato bisogno terapeutico, anche in istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura:a. da un infermiere;b. nelle organizzazioni che impiegano infermieri; oc. previa prescrizione o indicazione di un medico.1bis La rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati per le cure è retta dall’articolo 52.2 I costi delle cure acute e transitorie che si rivelano necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono prescritte in ospedale congiuntamente da un medico e da un infermiere sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero (art. 49a). …3 Il Consiglio federale designa le cure che possono essere prestate previa prescrizione o indicazione di un medico. Designa inoltre le cure che possono essere prestate in assenza di una prescrizione o indicazione di un medico.3bis Le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori concludono convenzioni, applicabili all’insieme del territorio nazionale, concernenti il controllo dell’evoluzione quantitativa delle cure prestate senza prescrizione o indicazione di un medico. Concordano misure atte a contrastare un aumento ingiustificato del volume di tali cure. Se le federazioni summenzionate non riescono a raggiungere un’intesa, il Consiglio federale disciplina i dettagli.3ter Nel designare le cure di cui al capoverso 3 il Consiglio federale considera il bisogno terapeutico delle persone con patologie complesse e delle persone che necessitano di cure palliative.3quater Il Consiglio federale disciplina la procedura di accertamento del bisogno terapeutico e il coordinamento fra i medici e gli infermieri addetti alle cure.

Art. 35 cpv. 2 lett. d bis2 Sono fornitori di prestazioni:dbis. gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri;

Art. 36a cpv. 33 L’autorizzazione per le organizzazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbis presuppone un mandato di prestazioni cantonale. Nel mandato il Cantone stabilisce in particolare le prestazioni di formazione da fornire, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del 16 dicembre 202213 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di tale legge.

Art. 39 cpv. 1bis1bis Nel mandato di prestazioni di cui al capoverso 1 lettera e il Cantone stabilisce in particolare le prestazioni da fornire con riguardo alla formazione pratica degli infermieri. A tale scopo tiene conto dei criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del 16 dicembre 202214 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di tale legge.

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 31 Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:a. il DFI emana:3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione delle prestazioni e sull’entità della rimunerazione di mezzi e d’apparecchi diagnostici e terapeutici utilizzati secondo gli articoli 25 capoverso 2 lettera b e 25a capoversi 1bis e 2;

Art. 55b Evoluzione dei costi delle cureQualora in un Cantone i costi annui per assicurato delle cure di cui all’articolo 25a aumentino in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera, il Cantone può prevedere che a nessun nuovo fornitore di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbis sia rilasciata l’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2022Il Consiglio federale valuta le ripercussioni della modifica del 16 dicembre 2022 sull’evoluzione delle cure e riferisce in merito al Parlamento entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale modifica.

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