AS 2024 458
Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20231,
decreta:
I
La legge federale del 19 giugno 20152 sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 95 capoverso 1, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3;
Art. 1 cpv. 3, secondo periodo3 … Essa contribuisce in tal modo anche a garantire un’assistenza sanitaria di qualità e a contenere i costi nell’ambito dell’assicurazione malattie.
Inserire dopo il titolo della sezione 2
Art. 2a Scelta della comunità di riferimentoIl paziente può costituire la cartella informatizzata presso una comunità di riferimento di sua scelta.
Art. 3 cpv. 1 e 1bis1 La costituzione della cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità e sulle conseguenze del trattamento dei dati. Il Consiglio federale disciplina le modalità del consenso.1bis Le comunità di riferimento devono poter attestare il consenso del paziente in qualsiasi momento.
Titolo dopo l’art. 23Sezione 7a: Finanziamento transitorio
Art. 23a Principi1 La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dello sviluppo della cartella informatizzata del paziente.2 Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare di questo importo.3 Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni è erogata prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.4 Se per la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.
Art. 23b Importo massimoL’Assemblea federale stabilisce con un limite di spesa l’importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere.
Art. 23c Procedura1 Le domande di aiuti finanziari sono presentate all’UFSP.2 L’UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.
Inserire dopo il titolo della sezione 9
Art. 24a Esecuzione1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.2 Emana le disposizioni di esecuzione.
Art. 26a Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 20241 Gli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a sono concessi anche per le cartelle informatizzate del paziente aperte prima dell’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024.2 In deroga all’articolo 23a capoverso 3 secondo periodo, nel primo anno dall’entrata in vigore della modifica del 15 marzo 2024 è sufficiente una garanzia della partecipazione dei Cantoni.IILa legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 37 cpv. 33 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20155 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).
Art. 39 cpv. 1 lett. f1 Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all’attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:f. si affiliano a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell’articolo 11 lettera a LCIP6.
Art. 42a cpv. 2bis2bis La tessera può essere utilizzata come strumento d’identificazione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 LCIP7.
Inserire prima del titolo del capitolo 4a
Art. 59abis Cartella informatizzata del pazienteSe necessario per controllare l’adempimento dell’obbligo per i fornitori di prestazioni di affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell’articolo 11 lettera a LCIP8, le seguenti autorità possono accedere ai servizi di ricerca di dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 LCIP:a. l’autorità di vigilanza di cui all’articolo 38 capoverso 1;b. l’autorità cantonale responsabile della vigilanza sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere h−k.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
3 Gli articoli 23a−23c LCIP9 (cifra I) hanno effetto per cinque anni a decorrere dalla loro entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 15 marzo 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 15 marzo 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 4 luglio 202410.
2 La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 2024.
28 agosto 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |