La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.
AS 2024 479
Ordinanza del DFF
sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
(Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)
Preambolo
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visti gli articoli 14 capoverso 6 e 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Art. 12 Oggetto
Art. 2 Tariffe
Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
|---|---|---|---|---|
fino a | 15 200 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.77 | ; | ||
per | 33 200 franchi di reddito | 138.60 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 0.88 | in più; | ||
per | 43 500 franchi di reddito | 229.20 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.64 | in più; | ||
per | 58 000 franchi di reddito | 612.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.97 | in più; | ||
per | 76 100 franchi di reddito | 1149.55 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.94 | in più; | ||
per | 82 000 franchi di reddito | 1500.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.60 | in più; | ||
per | 108 800 franchi di reddito | 3268.80 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.80 | in più; | ||
per | 141 500 franchi di reddito | 6146.40 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 184 900 franchi di reddito | 10 920.40 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.20 | in più; | ||
per | 793 300 franchi di reddito | 91 229.20 | ||
per | 793 400 franchi di reddito | 91 241.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
Le tariffe per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD sono modificate come segue:
Franchi | ||||
|---|---|---|---|---|
fino a | 29 700 franchi di reddito | 0.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 1.00 | ; | ||
per | 53 400 franchi di reddito | 237.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 2.00 | in più; | ||
per | 61 300 franchi di reddito | 395.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 3.00 | in più; | ||
per | 79 100 franchi di reddito | 929.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 4.00 | in più; | ||
per | 94 900 franchi di reddito | 1561.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 5.00 | in più; | ||
per | 108 600 franchi di reddito | 2246.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 6.00 | in più; | ||
per | 120 500 franchi di reddito | 2960.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 7.00 | in più; | ||
per | 130 500 franchi di reddito | 3660.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 8.00 | in più; | ||
per | 138 300 franchi di reddito | 4284.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 9.00 | in più; | ||
per | 144 200 franchi di reddito | 4815.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 10.00 | in più; | ||
per | 148 200 franchi di reddito | 5215.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.00 | in più; | ||
per | 150 300 franchi di reddito | 5446.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 12.00 | in più; | ||
per | 152 300 franchi di reddito | 5686.00 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 13.00 | in più; | ||
per | 940 800 franchi di reddito | 108 191.00 | ||
per | 940 900 franchi di reddito | 108 203.50 | ||
e per 100 franchi di reddito in più | 11.50 | in più. |
L’importo della deduzione secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD è modificato come segue:
Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi che vivono in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 263 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.
Art. 3 Deduzioni generali
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera g numero 1 LIFD è modificato come segue:
g i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non comprese sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di:
3700 franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica,
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera i, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:
i. fino a concorrenza di un importo di 10 600 franchi, i contributi dei membri e i versamenti ai partiti:
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera j, frase introduttiva, LIFD è modificato come segue:
j. le spese di formazione e formazione continua professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino a concorrenza di una somma globale di 13 000 franchi, purché il contribuente:
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 LIFD è modificato come segue:
Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucrativa, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8600 e al massimo 14 100 franchi. Sono considerati reddito lavorativo i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all’impresa dell’altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è modificato come segue:
Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 25 800 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità di esercitare un’attività lucrativa del contribuente.
L’importo della deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 4 LIFD è modificato come segue:
Dalle singole vincite ai giochi in denaro che non sono esentate dall’imposta conformemente all’articolo 24 lettere ibis–j è dedotto il 5 per cento, ma al massimo 5400 franchi, a titolo di costi delle poste giocate. Dalle singole vincite ai giochi da casinò in linea di cui all’articolo 24 lettera ibis sono dedotte le poste prelevate durante l’anno fiscale dal conto in linea del giocatore, ma al massimo 26 800 franchi.
Art. 4 Deduzioni sociali
Gli importi delle deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD sono modificati come segue:
a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6800 franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà;
b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, 6800 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a;
Art. 5 Imposizione secondo il dispendio
L’importo di cui all’articolo 14 capoverso 3 lettera a LIFD è modificato come segue:
a. 434 700 franchi;
Art. 6 Proventi esenti
L’importo di cui all’articolo 24 lettera ibis LIFD è modificato come segue:
ibis. le singole vincite fino a 1 070 400 franchi ai giochi di grande estensione ammessi secondo la LGD e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD;
Art. 7 Attività lucrativa dipendente
L’importo di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettera a LIFD è modificato come segue:
a. le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3300 franchi;
Art. 8 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 1° settembre 20233 sulla progressione a freddo è abrogata.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
22 agosto 2024 | Dipartimento federale delle finanze: Karin Keller-Sutter |