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AS 2024 573

Legge federale
sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale
del 14 giugno 2024

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,

decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a, abis e f1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:a. esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera;abis. esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro.

Art. 91 Lavoratori assoggettati all’imposta alla fonte1 I lavoratori domiciliati all’estero sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito da attività lucrativa dipendente conseguito in Svizzera.2 I lavoratori domiciliati in uno Stato confinante sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 per il loro reddito conseguito all’estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera, a condizione che, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero.3 Sono assoggettati all’imposta alla fonte conformemente agli articoli 84 e 85 anche i lavoratori domiciliati all’estero che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa in Svizzera a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale.4 Non soggiacciono all’imposta alla fonte i redditi: a. da attività lucrativa dipendente dell’equipaggio di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro;b. assoggettati all’imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all’articolo 37a.

Art. 127 cpv. 33 Se il rapporto d’impiego di un lavoratore di cui all’articolo 91 capoversi 1 e 2 termina nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente rilascia, su richiesta del lavoratore, un’attestazione contenente i dati rilevanti relativi all’attività lucrativa dipendente necessari all’applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Il DFF disciplina i dettagli.

Art. 129 cpv. 1 lett. e1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:e. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 91 capoversi 1 e 2, se una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico di informazioni relative a questi dati.

2. Legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a, abis e f2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se:a. esercitano un’attività lucrativa dipendente o indipendente nel Cantone;abis. esercitano un’attività lucrativa dipendente per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone e, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera è accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;f. ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro;

Art. 35 cpv. 1 lett. abis e h1 Le seguenti persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le seguenti persone giuridiche senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera sono assoggettate all’imposta alla fonte:abis. i lavoratori domiciliati in uno Stato confinante, per il reddito conseguito all’estero da attività lucrativa dipendente esercitata per un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone, a condizione che, in virtù della convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale conclusa con lo Stato confinante interessato, alla Svizzera sia accordato il diritto di imposizione dell’attività lucrativa esercitata all’estero;h. i lavoratori che ricevono un salario o altre rimunerazioni da un datore di lavoro con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d’impresa nel Cantone a motivo della loro attività nel traffico internazionale a bordo di navi o battelli, di un aeromobile o di un veicolo da trasporto stradale; è esclusa l’imposizione dei marittimi per l’attività lucrativa a bordo di una nave battente bandiera svizzera e il cui esercizio fa capo a tale datore di lavoro;

Art. 43 cpv. 1bis1bis Se il rapporto d’impiego di un lavoratore di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a e abis termina nel corso dell’anno, al momento della fine del rapporto di lavoro il datore di lavoro precedente rilascia, su richiesta del lavoratore, un’attestazione contenente i dati rilevanti relativi all’attività lucrativa dipendente necessari all’applicazione della pertinente convenzione internazionale in ambito fiscale. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni.

Art. 45 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. f, nonché 21 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale:f. i datori di lavoro, sui dati salariali concernenti i lavoratori di cui all’articolo 35 capoverso 1 lettere a e abis per i quali una convenzione internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico di informazioni relative a questi dati.2 Al contribuente è inviata una copia dell’attestazione.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 20243.

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20254.

16 ottobre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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