AS 2024 676
Codice civile svizzero
(Prestazioni dei fondi padronali di previdenza)
(Prestazioni dei fondi padronali di previdenza)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 31 agosto 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 1° novembre 20232,
decreta:
I
Il Codice civile3 è modificato come segue:
Art. 89a cpv. 8 n. 48 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:4. esse possono: – contribuire al finanziamento di altre istituzioni di previdenza a favore del personale, – fornire prestazioni in situazioni di bisogno, malattia, infortunio, invalidità o disoccupazione, per misure di formazione e formazione continua, di conciliabilità tra vita familiare e professionale, nonché di promozione della salute e di prevenzione; in questi casi si applicano anche gli articoli 80, 81 capoverso 1 e 83 LPP.
Titolo finale, art. 6cbis3.Fondazioni di previdenza a favore del personaleLa competente autorità di vigilanza può, su proposta dell’organo superiore della fondazione, modificare il fine di una fondazione di previdenza a favore del personale ai sensi dell’articolo 89a capoverso 7 costituita prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024, se la modifica del fine consiste nell’estensione di quest’ultimo alle prestazioni di cui all’articolo 89a capoverso 8 numero 4.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 ottobre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Viola Amherd |