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AS 2024 735

Ordinanza 25
sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria
del 27 novembre 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 34 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19811 sull’assicurazione contro gli infortuni,

ordina:

Art. 1

I beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria ricevono un’indennità di rincaro pari al 2,5 per cento della rendita finora versata; è fatto salvo il capoverso 2.

Per le rendite insorte a decorrere dal 1° gennaio 2023 e concernenti infortuni verificatisi dopo il 1° gennaio 2020, l’indennità di rincaro è fissata come segue:

Anno dell’infortunio

Indennità di rincaro in % della rendita

2020

6,8

2021

5,8

2022

2,5

2023

0,8

2024

0,0

Art. 2

È considerato anno dell’infortunio ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2:

  • a. per le rendite di cui all’articolo 24 capoverso 2 dell’ordinanza del 20 dicembre 19822 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF): l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita;

  • b. per le rendite di cui all’articolo 31 capoverso 2 OAINF: l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita complementare.

Art. 3

L’ordinanza 23 del 16 novembre 20223 sulle indennità di rincaro ai beneficiari di rendite dell’assicurazione infortuni obbligatoria è abrogata.

Art. 4

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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