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AS 2025 178

Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 20221,

decreta:

I

La legge del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente è modificata come segue:

Art. 22 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore1 I permessi di costruzione di edifici destinati al soggiorno prolungato di persone e quelli concernenti la loro modifica sostanziale sono concessi, fatto salvo il capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati, sempre che esigerne il rispetto non risulti sproporzionato.2 Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso soltanto se:a. in ogni unità abitativa:1. per aerare e ventilare i locali sensibili al rumore viene installato un impianto di ventilazione controllata, e‒ si dispone di un impianto di raffrescamento, o‒ almeno un locale sensibile al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati,2. almeno la metà dei locali sensibili al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati, o3. almeno un locale sensibile al rumore dispone di una finestra in corrispondenza della quale i valori limite delle immissioni sono rispettati e uno spazio esterno ad uso privato dove i valori limite delle immissioni sono rispettati; eb. la protezione edile minima contro il rumore esterno e interno di cui all’articolo 21 è rafforzata in modo adeguato e proporzionato.3 Possono essere concesse deroghe ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a per il rumore prodotto dagli aeromobili o per una percentuale limitata delle unità abitative di grandi complessi residenziali.4 I titolari di impianti restano tenuti a limitare le emissioni anche dopo che è stato loro rilasciato un permesso di costruzione conformemente ai capoversi 2 e 3.

Art. 24 Requisiti per le zone edificabili1 Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici destinati al soggiorno prolungato di persone possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.2 Nelle zone edificabili le modifiche dei piani di utilizzazione destinate ad accrescere lo spazio abitativo possono essere approvate soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.3 In deroga ai capoversi 1 e 2, le zone edificabili possono essere delimitate o le modifiche dei piani di utilizzazione nelle zone edificabili possono essere approvate se:a. sussiste un interesse preponderante allo sviluppo centripeto degli insediamenti;b. all’interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze vi è uno spazio libero confacente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona, destinato allo svago e al ristoro della popolazione interessata; ec. sono previste misure, in particolare per le infrastrutture per i trasporti stradali nonché per gli edifici e i loro dintorni, che concorrono ad assicurare una qualità abitativa adeguata sotto il profilo acustico.

Art. 32c cpv. 1, 1bis, 3, frase introduttiva, e 41 I Cantoni provvedono affinché i siti seguenti vengano risanati se sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure se vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano: a. discariche e altri siti inquinati da rifiuti (siti inquinati);b. parchi giochi e aree verdi pubblici il cui suolo è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e nei quali giocano abitualmente bambini in tenera età.1bis I Cantoni possono accordare prestazioni finanziarie per il risanamento di parchi giochi e giardini privati se:a. il suolo di questi siti è inquinato da sostanze pericolose per l’ambiente e vi giocano abitualmente bambini in tenera età; eb. questi siti sono all’origine di effetti nocivi o molesti oppure vi è il pericolo concreto che tali effetti si producano.3 Essi possono eseguire direttamente l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati o affidarne l’incarico a terzi se:4 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla necessità di risanamento dei siti di cui al capoverso 1 come pure sugli obiettivi e l’urgenza dei risanamenti.

Art. 32d cpv. 1 e 51 Chi ha reso necessari provvedimenti di indagine, sorveglianza e risanamento di siti inquinati ne assume le spese.5 Se l’indagine di un sito iscritto o suscettibile d’iscrizione nel catasto (art. 32c cpv. 2) rivela che il sito non è inquinato, l’ente pubblico competente assume le spese dei provvedimenti d’indagine necessari.

Art. 32dbis cpv. 11 L’autorità può esigere che il responsabile garantisca in forma adeguata la copertura della sua parte presumibile di costi per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento se da un sito inquinato sono prevedibili effetti dannosi o molesti.

Art. 32e cpv. 3–6Abrogati

Inserire gli art. 32ebis e 32eter prima del titolo del Capitolo 5

Art. 32ebis Indennità della Confederazione1 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti che risultano non essere inquinati (art. 32d cpv. 5), se l’indagine si è conclusa entro il 31 dicembre 2045.2 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032 e:a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6–8; ob. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani. 3 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se la valutazione della necessità di sorveglianza e risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2032.4 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 2001, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045 e:a. il responsabile non è identificabile oppure è insolvente; fanno eccezione i siti di cui ai capoversi 6 e 7; ob. il sito inquinato è stato adibito prevalentemente a deposito di rifiuti urbani.5 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da un impianto di incenerimento dei rifiuti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° settembre 2007, se i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045.6 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti seguenti degli impianti di tiro che non perseguono essenzialmente fini commerciali e a cui non è applicabile il capoverso 7, se i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045:a. i siti ubicati nelle zone di protezione delle acque sotterranee nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2012; b. altri siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 dicembre 2020.7 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine, la sorveglianza e il risanamento di siti degli impianti di tiro storico e di tiro in campagna e le spese per provvedimenti di protezione adeguati come l’installazione di parapalle se:a. i provvedimenti si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; eb. sono stati depositati soltanto i rifiuti di una manifestazione di tiro storico o di tiro in campagna che si svolge al massimo una volta all’anno e che si tiene regolarmente nello stesso sito da prima del 31 dicembre 2020.8 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per le indagini e i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e aree verdi pubblici risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1 lettera b, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.9 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per i risanamenti conclusi entro il 31 dicembre 2060 di parchi giochi e giardini privati risanati secondo l’articolo 32c capoverso 1bis, sempreché il diritto alle indennità non sussista secondo i capoversi 1–7.10 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per l’indagine di siti inquinati da schiume antincendio contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:a. la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento si è conclusa entro il 31 dicembre 2035; eb. i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.11 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse di cui all’articolo 32e per indennizzare le spese per la sorveglianza e il risanamento di siti inquinati da schiume antincendio contenenti PFAS nei quali tali schiume non sono più state utilizzate due anni dopo l’entrata in vigore della modifica del 27 settembre 2024 se:a. i provvedimenti di sorveglianza e le misure edili di risanamento si sono conclusi entro il 31 dicembre 2045; eb. i corpi di pompieri che hanno provocato l’inquinamento dipendono da enti pubblici o sono chiamati a intervenire in appoggio o in vece dei corpi di pompieri pubblici.12 La Confederazione utilizza il ricavato delle tasse per versare alle autorità cantonali competenti indennità forfettarie per l’onere lavorativo derivante da:a. la valutazione della necessità di sorveglianza e di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessaria un’indagine secondo i capoversi 2 e 4, se la valutazione si è conclusa entro il 31 dicembre 2032;b. la valutazione dei provvedimenti di risanamento dei siti inquinati per i quali è necessario un risanamento secondo i capoversi 6 e 7, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045; ec. la valutazione dei provvedimenti di risanamento per tutti gli altri siti inquinati per i quali è necessario un risanamento, ad eccezione di quelli di cui ai capoversi 8 e 9, se le misure edili di risanamento si sono concluse entro il 31 dicembre 2045.

Art. 32eter Ammontare delle indennità e riscossione della tassa1 Le indennità di cui all’articolo 32ebis sono versate soltanto se i provvedimenti adottati sono conformi alle esigenze ecologiche e corrispondono a criteri di economicità e allo stato della tecnica. Sono corrisposte ai Cantoni in funzione della spesa e ammontano:a. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 1, al 40 per cento dei costi computabili;b. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoversi 2 e 4 lettera b:1. al 40 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;c. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoversi 3 e 5, al 40 per cento dei costi computabili;d. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 4 lettera a: 1. al 60 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 31 gennaio 1996,2. al 30 per cento dei costi computabili, per i siti nei quali sono stati depositati rifiuti anche dopo il 31 gennaio 1996, ma non oltre il 31 gennaio 2001;e. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoversi 6 e 7, al 40 per cento dei costi computabili;f. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 8, al 60 per cento dei costi computabili;g. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 9, al 40 per cento dei costi computabili;h. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 10, al 40 per cento dei costi computabili;i. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 11, al 40 per cento dei costi computabili;j. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 12 lettera a, forfettariamente a 3000 franchi per sito;k. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 12 lettera b, forfettariamente a 5000 franchi per sito;l. per le indennità di cui all’articolo 32ebis capoverso 12 lettera c, forfettariamente a 10 000 franchi per sito.2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura di riscossione della tassa, sulle indennità nonché sui costi computabili.3 Il diritto cantonale può prevedere tasse cantonali per finanziare l’indagine, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati.

Art. 35b e 35bbisAbrogati

Art. 35c cpv. 1 e 3bis1 Sono soggetti alla tassa sui composti organici volatili coloro che, al momento dell’importazione, sono tenuti a pagare il dazio in virtù della legge del 18 marzo 20053 sulle dogane nonché i fabbricanti e i produttori in territorio svizzero.3bis Abrogato

Art. 49 cpv. 1bis1bis Per garantire un’offerta di corsi qualitativamente elevata, essa può accordare contributi a organizzazioni private che offrono corsi di formazione e formazione continua sull’utilizzo dei prodotti fitosanitari che rientrano nel novero delle sostanze di cui all’articolo 29. L’ammontare dei contributi è definito in funzione dell’interesse della Confederazione all’adempimento dei compiti nonché delle possibilità di finanziamento dell’organizzazione beneficiaria e ammonta al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Gli aiuti finanziari possono essere versati forfettariamente, sulla base dei costi stimati di una prestazione fornita in modo efficiente.

Art. 53 cpv. 22 I contributi di cui al capoverso 1 lettera d sono stanziati sotto forma di crediti d’impegno pluriennali.

Titoli dopo l’articolo 53Capitolo 3: ProceduraSezione 1:
Comunicazione elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi

Art. 53a1 Il Consiglio federale può prescrivere che le parti procedano per via elettronica allo scambio di documenti con l’autorità di esecuzione della Confederazione se periodicamente:a. presentano istanze nell’ambito di un procedimento previsto dalla presente legge; ob. effettuano notifiche conformemente a un obbligo previsto da disposizioni concernenti la protezione dell’ambiente.2 In caso di trasmissione per via elettronica di atti che per legge devono essere muniti di firma, il Consiglio federale può accettare, invece della firma elettronica qualificata, un’altra modalità di conferma dei dati ad opera della parte che li trasmette.

Titolo prima dell’articolo 54Sezione 1a: Rimedi giuridici

Art. 58aEx art. 59

Inserire prima del titolo quartoSezione 5: Sistemi d’informazione e di documentazione

Art. 591 L’Ufficio federale può gestire sistemi d’informazione e di documentazione per lo svolgimento elettronico delle procedure previste secondo la presente legge.2 Nello svolgimento elettronico delle procedure sono garantite l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.3 L’Ufficio federale può concedere l’accesso ai sistemi di informazione e di documentazione agli organi e alle persone seguenti:a. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC);b. servizi cantonali competenti per l’esecuzione;c. persone soggette all’obbligo di autorizzazione o di dichiarazione;d. altri servizi e altre persone designati dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge.4 Gli organi e le persone di cui al capoverso 3 possono consultare e trattare i dati personali contenuti nei sistemi d’informazione e di documentazione nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro conferiti dalla presente legge. La consultazione e il trattamento di dati personali degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi o penali sono riservati agli organi e alle persone di cui al capoverso 3 lettere a, b e d.

Art. 60, rubrica, nonché cpv. 1 lett. o e 1bisCrimini e delitti1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:o. ritira rifiuti speciali senza autorizzazione o ne predispone l’importazione o l’esportazione senza autorizzazione (art. 30f cpv. 2 lett. c e d);1bis In caso di circostanze aggravanti la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Vi sono circostanze aggravanti se l’infrazione:a. mette gravemente in pericolo l’uomo o l’ambiente;b. è commessa per mestiere; oc. è commessa dall’autore come membro di una banda costituitasi per contravvenire sistematicamente alla presente legge.

Art. 61 cpv. 1 lett. h e i1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:h. viola l’obbligo di notifica concernente i rifiuti (art. 32b cpv. 2 e 3);i. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h cpv. 1, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1–2bis);

Art. 61a Elusione della tassa d’incentivazione1 È punito con una multa fino al quintuplo del valore del profitto fiscale indebito, chiunque intenzionalmente procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito in relazione alla tassa secondo l’articolo 35a, segnatamente elude la tassa o ottiene illecitamente un’esenzione, un abbuono o un rimborso della stessa.2 Il tentativo è punibile.3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino al triplo del valore del profitto fiscale indebito.4 Se non può essere determinato con precisione, il valore del profitto fiscale indebito è stimato nell’ambito del procedimento amministrativo.5 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC.

Art. 61b Messa in pericolo della tassa d’incentivazione 1 È punito con la multa fino a 30 000 franchi chiunque intenzionalmente: a. omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti ai fini della riscossione della tassa di cui all’articolo 35a capoverso 1; b. in una domanda di rimborso della tassa secondo l’articolo 35c capoverso 3 tace fatti rilevanti o presenta giustificativi falsi su tali fatti;c. in qualità di persona tenuta a informare, fornisce indicazioni false (art. 46);d. omette di compilare, conservare o presentare correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d’affari e altri documenti o non adempie il proprio obbligo di informare (art. 46);e. intralcia, impedisce o rende impossibile il regolare svolgimento di un controllo (art. 46 cpv. 1); of. contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale.2 Il tentativo è punibile.3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. 4 L’autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l’UDSC.

Inserire prima del titolo sesto

Art. 62a Assistenza amministrativa1 Le seguenti autorità si prestano assistenza e si scambiano le informazioni necessarie alla prevenzione e al perseguimento delle infrazioni e all’esecuzione delle misure previste dalla legislazione in materia di ambiente, protezione della natura e del paesaggio, protezione delle acque, riduzione delle emissioni di gas serra, conservazione delle foreste, caccia, pesca, ingegneria genetica o circolazione delle specie di fauna e di flora protette:a. l’Ufficio federale;b. l’UDSC;c. l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;d. l’Ufficio federale di polizia;e. il Ministero pubblico della Confederazione;f. le autorità penali e amministrative cantonali;g. altre autorità penali o amministrative federali designate dal Consiglio federale, nella misura necessaria all’adempimento dei compiti e obblighi loro deferiti dalla presente legge.2 Le informazioni trasmesse possono comprendere anche dati personali degni di particolare protezione concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali, sempre che ciò sia necessario all’adempimento dei compiti e obblighi deferiti alle autorità interessate dalla presente legge.3 Sono fatte salve disposizioni federali e cantonali più severe.

Art. 65a Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024In deroga all’articolo 36 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi, le domande di indennità per le spese risultanti dai provvedimenti secondo l’articolo 32ebis capoversi 3, 4 lettera a, 5 e 12 sono esaminate secondo il diritto vigente al momento della presentazione della domanda se i provvedimenti sono stati avviati o si sono già conclusi prima dell’entrata in vigore della presente modifica. Le domande devono essere presentate all’Ufficio federale al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

II

Il Codice di procedura penale5 è modificato come segue:

Art. 269 cpv. 2 lett. g2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:g. legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell’ambiente: articolo 60 capoversi 1 lettere g–i, m e o, nonché 1bis;

III

Coordinamento con la modifica del 15 marzo 2024 della legge sulla protezione dell’ambiente

Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica della legge del 7 ottobre 19837 sulla protezione dell’ambiente o quella del 15 marzo 20248, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche la disposizione qui appresso ha il tenore seguente:

Art. 61 cpv. 1 lett. i1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente:i. viola le prescrizioni sui rifiuti (art. 30a lett. a e c, 30b, 30c cpv. 3, 30d, 30h, cpv. 1, 31b cpv. 3, 32abis, 32b cpv. 4 e 32e cpv. 1–2bis);

IV

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.9

2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° aprile 2025.

3 Gli articoli 22 e 24 entreranno in vigore in un secondo tempo.

14 marzo 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi