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AS 2025 319

Ordinanza del DFI dell’11 aprile 2025 sul collegamento di dati statistici

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 29 capoverso 3, 30 capoverso 3 e 39 capoverso 7 dell’ordinanza del 30 aprile 20251 sulla statistica federale (OStatF),

ordina:

Art. 1 Requisiti in materia di sicurezza dei dati

L’Ufficio federale di statistica (UST) crea uno pseudo-identificatore per ogni progetto di collegamento di dati provenienti da fonti diverse e genera le chiavi necessarie.

Le chiavi sono conservate in modo centralizzato e protetto.

Ciascuna assegnazione di chiave è registrata.

Art. 2 Domanda di collegamento di dati

La domanda di collegamento di dati (art. 39 cpv. 1 OStatF) deve essere motivata; è da inoltrare per via elettronica.

Per un collegamento di set di dati non amministrati dall’UST con dati dell’UST, il richiedente deve allegare alla domanda le prove di cui all’articolo 39 capoverso 3 OStatF nonché il consenso da parte del servizio competente per questi set di dati.

L’UST esamina la domanda e decide in merito.

Art. 3 Partecipazione dei richiedenti

Il richiedente trasmette all’UST i dati necessari per il collegamento.

L’UST trasmette al richiedente i dati ai quali ha assegnato uno pseudo-identificatore specifico del progetto. Il richiedente congiunge i dati (matching).

L’UST stabilisce in quali casi i compiti secondo l’articolo 39 capoverso 4 OStatF debbano essere svolti in un posto di lavoro protetto presso l’UST.

Art. 4 Servizi di statistica dei Cantoni e dei Comuni

I principi e gli standard statistici di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera c OStatF si considerano rispettati quando i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni svolgono tutte le operazioni statistiche tutelando l’indipendenza professionale, l’obiettività, l’imparzialità, l’affidabilità, il segreto e l’efficacia dei costi.

L’indipendenza professionale dei servizi statistici dagli organi esecutivi secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera e OStatF si considera rispettata se i servizi statistici sono partner del sistema della statistica federale o soddisfano una delle condizioni seguenti:

  • a. dispongono di una base legale che disciplina la loro organizzazione e riserva loro un’attività esclusivamente statistica, indipendente da attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione;

  • b. hanno sottoscritto la Carta del 31 maggio 20122 della statistica pubblica svizzera.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2025.

11 aprile 2025

Dipartimento federale dell’interno

Elisabeth Baume-Schneider

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