I principi e gli standard statistici di cui all’articolo 30 capoverso 2 lettera c OStatF si considerano rispettati quando i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni svolgono tutte le operazioni statistiche tutelando l’indipendenza professionale, l’obiettività, l’imparzialità, l’affidabilità, il segreto e l’efficacia dei costi.
L’indipendenza professionale dei servizi statistici dagli organi esecutivi secondo l’articolo 30 capoverso 2 lettera e OStatF si considera rispettata se i servizi statistici sono partner del sistema della statistica federale o soddisfano una delle condizioni seguenti:
a. dispongono di una base legale che disciplina la loro organizzazione e riserva loro un’attività esclusivamente statistica, indipendente da attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione;
b. hanno sottoscritto la Carta del 31 maggio 2012 della statistica pubblica svizzera.