Lexipedia

AS 2025 490

Protocollo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
Concluso il 19 settembre 2023Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 2024Entrato in vigore con scambio di note il 18 luglio 20251

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Serbia,

desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «Convenzione») e il suo Protocollo (di seguito «Protocollo della Convenzione»), firmata a Belgrado il 13 aprile 20051,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente:«Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Serbia,desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,nell’intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l’evasione o l’elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»] finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),hanno convenuto quanto segue:»

Art. 2Resta inteso che:– l’espressione «Serbia e Montenegro» menzionata nella Convenzione e nel Protocollo della Convenzione designa, nel quadro delle relazioni tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia, la Repubblica di Serbia o il territorio della Repubblica di Serbia;– l’espressione «autorità competente» menzionata nella Convenzione designa, per quanto concerne la Serbia, il Ministero delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 31.Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione:«7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un’impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell’anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» 2.Il paragrafo 7 dell’articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

Art. 4Il paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un’impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede a una rettifica appropriata dell’ammontare d’imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»

Art. 51.Il paragrafo 4 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:«4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, il cui valore supera direttamente o indirettamente il 50 per cento dei beni immobili situati nell’altro Stato contraente, sono imponibili in questo altro Stato.»

Art. 6Il seguente numero (4) è aggiunto al paragrafo 2 dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione:«(4) Il numero (1) non si applica nella misura in cui, conformemente alle disposizioni svizzere relative all’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese adottate sulla base delle prescrizioni modello GloBE (Global Anti-Base Erosion Model Rules «Pillar Two»), un’imposta integrativa («top‑up tax») deve essere riscossa presso un residente della Svizzera in qualità di stabile organizzazione situata in Serbia per l’anno fiscale in questione.»

Art. 7Il paragrafo 5 dell’articolo 24 (Non discriminazione) della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente: «5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte di ogni natura e denominazione nonostante le disposizioni dell’articolo 2.»

Art. 8L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è sostituito dall’articolo seguente:

«Art. 26Scambio di informazioni1.Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione della legislazione nazionale relativa alle imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.2.Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l’autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l’impiego.3.Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:(1) eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;(2) fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell’altro Stato contraente;(3) fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.4.Qualora uno Stato contraente chieda informazioni ai sensi del presente articolo, l’altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione per ottenerle, anche qualora non gli fossero utili per fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, che tuttavia non possono essere interpretate in nessun caso come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse nazionale.5.In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate come la facoltà di uno Stato contraente di rifiutare la comunicazione di informazioni unicamente perché tali informazioni sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.»

Art. 91.Dopo l’articolo 27 (Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari) è aggiunto alla Convenzione il seguente articolo 28 (Diritto ai benefici):

«Art. 28 Diritto ai beneficiNonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all’oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»2.Gli articoli 28 (Entrata in vigore) e 29 (Disdetta) della Convenzione diventano rispettivamente gli articoli 29 (Entrata in vigore) e 30 (Disdetta).

Art. 101.Il seguente nuovo paragrafo 5 è aggiunto al Protocollo della Convenzione: «5. Ad articolo 13Con riferimento al nuovo paragrafo 4, resta inteso che l’espressione «partecipazioni comparabili» comprende partecipazioni in una società che riveste la forma di una società a garanzia limitata («limited liability company») costituita secondo il diritto serbo.»2.I paragrafi 5 e 6 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 6 e 7.

Art. 11Il seguente paragrafo 8 è aggiunto al Protocollo della Convenzione:«8. Ad articolo 261) Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni soltanto dopo aver esaurito le fonti d’informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna, eccetto quelle che comportano difficoltà sproporzionate. 2) Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell’articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto:(1) l’identità della persona oggetto di una verifica o di un’inchiesta;(2) il periodo oggetto della domanda;(3) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;(4) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;(5) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.3) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»; domande speculative che non possiedono un legame evidente con un’inchiesta o una verifica in corso) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Resta inteso che il campo di applicazione dello scambio di informazioni in virtù della presente Convenzione non comprende le domande speculative che non possiedono un legame evidente con un’inchiesta o una verifica in corso. Sebbene il paragrafo 2) contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire «fishing expeditions», i numeri (1)–(5) del paragrafo 2 devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.4) Resta inteso che l’articolo 26 (Scambio di informazioni) non impone agli Stati contraenti di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico, ma non esclude nemmeno queste forme di scambio di informazioni se gli Stati contraenti dovessero adottarle.5) Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. 121.I due Stati contraenti si notificheranno per via diplomatica l’adempimento dei presupposti legali interni necessari all’entrata in vigore del presente Protocollo.2.Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicano, per quanto riguarda le imposte sul reddito e sul patrimonio, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.3.Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche effettuate dagli articoli 8 e 11 del presente Protocollo relative all’articolo 26 (Scambio di informazioni) si applicano alle informazioni concernenti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

Art. 13Il presente Protocollo rimane in vigore e applicabile fintantoché rimane in vigore e applicabile la Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Belgrado, il 19 settembre 2023, in duplice esemplare nelle lingue francese, serba e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione fra il testo francese e quello serbo, prevale il testo inglese. Per il Consiglio federale svizzero: Karin Keller-Sutter Per il Governo della Repubblica di Serbia: Siniša Mali

Protocollo<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia che modifica la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio<br />Concluso il 19 settembre 2023Approvato dall’Assemblea federale il 20 dicembre 2024Entrato in vigore con scambio di note il 18 luglio 2025^[1](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2025/490/it) | Lexipedia | Lexipedia