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AS 2025 564

Ordinanza del DFF
concernente gli interessi moratori e rimuneratori
su tasse, imposte e sanzioni
(Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)
(Ordinanza del DFF sui tassi d’interesse)

Preambolo

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 74 capoverso 4 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane;
visti gli articoli 187 capoverso 1 e 188 capoverso 2 dell’ordinanza
del 1° novembre 20062 sulle dogane;
visto l’articolo 29 della legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo;
visto l’articolo 108 della legge del 12 giugno 20094 sull’IVA;
visto l’articolo 20 capoverso 4 della legge del 21 marzo 19695
sull’imposizione del tabacco;
visto l’articolo 41 capoverso 1 dell’ordinanza del 14 ottobre 20096
sull’imposizione del tabacco;
visto l’articolo 25 capoverso 5 della legge del 6 ottobre 20067
sull’imposizione della birra;
visto l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 15 giugno 20078
sull’imposizione della birra;
visti gli articoli 15 capoverso 2 e 17 capoverso 3 della legge federale
del 21 giugno 19969 sull’imposizione degli autoveicoli;
visto l’articolo 22 capoverso 3 della legge federale del 21 giugno 199610 sull’imposizione degli oli minerali;
visto l’articolo 106a capoverso 2 dell’ordinanza del 20 novembre 199611 sull’imposizione degli oli minerali;
visti gli articoli 30 capoverso 3, 56 capoverso 2, 76 capoverso 3 e 92 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 201212 sul CO2;
visti gli articoli 162 capoverso 3, 163 capoverso 2, 164 capoverso 1 e 168 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 199013 sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 22 dicembre 202314 sull’imposizione minima in combinato disposto con gli articoli 163 capoverso 2, 164 capoverso 1
e 168 capoverso 2 LIFD;
visto l’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 13 ottobre 196515 sull’imposta preventiva;
visti gli articoli 72 capoverso 2 e 73 capoverso 2 dell’ordinanza
del 15 settembre 201716 sull’alcol,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i tassi d’interesse moratorio e d’interesse rimuneratorio per le seguenti tasse, imposte e sanzioni riscosse dalla Confederazione:

  • a. tributi doganali;

  • b. tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni;

  • c. tassa sul CO2;

  • d. tassa d’incentivazione sui composti organici volatili;

  • e. imposta sul valore aggiunto;

  • f. imposta sul tabacco;

  • g. imposta sulla birra;

  • h. imposta sugli autoveicoli;

  • i. imposta sugli oli minerali;

  • j. tasse di bollo;

  • k. imposta federale diretta;

  • l. imposta integrativa ai fini dell’imposizione minima dei grandi gruppi di imprese;

  • m. imposta preventiva;

  • n. imposta sulle bevande distillate;

  • o. sanzioni secondo la legislazione sul CO2 per:

    1. superamento dell’obiettivo individuale,

    2. inosservanza dell’obbligo di consegna dei diritti di emissione,

    3. inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investire,

    4. inadempimento dell’obbligo di compensazione.

Art. 2 Determinazione dei tassi d’interesse

I tassi d’interesse moratorio e rimuneratorio per le tasse, le imposte e le sanzioni riportate all’articolo 1 sono stabiliti ogni anno civile.

Il tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza si basa sulla media aritmetica del rendimento di obbligazioni della Confederazione della durata di uno, due e tre anni secondo lo stato a fine giugno dell’anno precedente, con arrotondamento della media a un quarto di punto percentuale. Tuttavia, esso è pari almeno allo 0 per cento e non eccede il 5 per cento.

I seguenti tassi d’interesse sono fissati in base al tasso d’interesse rimuneratorio sui pagamenti anticipati effettuati prima della scadenza, al quale viene applicata una maggiorazione:

  • a. tasso d’interesse moratorio;

  • b. tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire;

  • c. tasso d’interesse rimuneratorio sui rimborsi per imposte indebitamente riscosse e per imposte indebitamente non restituite;

  • d. tasso d’interesse rimuneratorio in caso di obbligo di pagamento condizionato.

L’ammontare della maggiorazione è fissato secondo l’allegato 1 e dipende dall’ammontare del tasso d’interesse rimuneratorio. Anche gli intervalli entro cui sono fissati i tassi d’interesse secondo il capoverso 2 sono indicati nell’allegato 1.

Art. 3 Rinuncia alla riscossione o al versamento

Gli interessi moratori e gli interessi rimuneratori su tasse e imposte secondo l’articolo 1 lettere a–i e n vengono riscossi o versati unicamente se ammontano ad almeno 100 franchi. Sono fatti salvi gli interessi moratori per i crediti fatti valere nell’ambito di una procedura d’esecuzione forzata.

In caso di riscossione posticipata dell’imposta sull’importazione non viene riscosso alcun interesse moratorio sull’imposta sul valore aggiunto se all’atto dell’importazione l’importatore era registrato come contribuente sul territorio svizzero e avrebbe potuto dedurre detta imposta a titolo di imposta precedente.

Art. 4 Tassi d’interesse

Gli interessi sono riportati nell’allegato 2.

Gli interessi per l’anno civile 2025 sono stati stabiliti secondo il diritto anteriore.

Gli interessi per gli anni civili precedenti al 2025 sono stati stabiliti secondo il diritto in vigore in quel momento.

Art. 5 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 25 giugno 202117 del DFF sui tassi d’interesse è abrogata.

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

10 settembre 2025

Dipartimento federale delle finanze:

Karin Keller-Sutter

(art. 2 cpv. 4)

Ammontare della maggiorazione e intervallo entro cui sono fissati il tasso d’interesse moratorio e il tasso d’interesse rimuneratorio sulle eccedenze d’imposta da restituire, sui rimborsi e in caso di obbligo di pagamento condizionato

Tasso d’interesse rimuneratorio
sui pagamenti anticipati

effettuati prima della scadenza

Maggiorazione

Intervallo per:

– Tasso d’interesse moratorio

– Tasso d’interesse rimuneratorio:

– sulle eccedenze d’imposta da restituire

– sui rimborsi per imposte indebita-
mente riscosse e per imposte indebita-
mente non restituite

– in caso di obbligo di pagamento
condizionato

(in %)

(in %)

(in %)

0,00

4,00

4,00

0,25–1,00

3,75

4,00–4,75

1,25–2,00

3,50

4,75–5,50

2,25–3,00

3,25

5,50–6,25

3,25–4,00

3,00

6,25–7,00

4,25–5,00

2,75

7,00–7,75

(art. 4 cpv. 1)

Interessi moratori e rimuneratori

1. Tassi d’interesse a partire dall’anno civile 2022

Anno civile

Tasso d’interesse
rimuneratorio sui

pagamenti anticipati

Tasso d’interesse
moratorio

Tasso d’interesse rimuneratorio:

– sulle eccedenze
d’imposta da restituire

– sui rimborsi per imposte
indebitamente riscosse
e per imposte indebita-
mente non restituite

– in caso di obbligo di
pagamento condizionato

(in %)

(in %)

(in %)

2022

0,0

4,0

4,0

2023

0,0

4,0

4,0

2024

1,25

4,75

4,75

2025

0,75

4,5

4,5

dal 2026

0,0

4,0

4,0

2. Tassi d’interesse fino all’anno civile 2021

2.1 Tassi d’interesse su tributi doganali, imposta sul valore aggiunto, imposta sugli oli minerali, tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni e imposta sulle bevande distillate

Anno civile

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

(in %)

2021

4,0

20 marzo – 31 dicembre 2020

0,0 per l’interesse moratorio

4,0 per l’interesse rimuneratorio

2012 – 19 marzo 2020

4,0

2010 e 2011

4,5

1995 – 2009

5,0

1° luglio 1990 – 31 dicembre 1994

6,0

fino al 30 giugno 1990

5,0

2.2 Tassi d’interesse su tasse di bollo e imposta preventiva

Anno civile

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

(in %)

fino al 31 dicembre 2021

5,0

2.3 Tassi d’interesse sull’imposta federale diretta

Anno civile

Tasso d’interesse rimunerato-
rio sui pagamenti anticipati

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

sulle eccedenze d’imposta

da restituire

(in %)

(in %)

2021

0,0

3,0

1° marzo – 31 dicembre 2020

0,0

0,0 per l’interesse
moratorio

3,0 per l’interesse
rimuneratorio

2017 – 29 febbraio 2020

0,0

3,0

2013 – 2016

0,25

3,0

2012

1,0

3,0

2011

1,0

3,5

2.4 Tassi d’interesse su imposta sul tabacco, imposta sulla birra e imposta sugli autoveicoli

Anno civile

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

(in %)

fino al 31 dicembre 2021

5,0

2.5 Tassi d’interesse su sanzioni in caso di superamento dell’obiettivo individuale

Anno civile

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

(in %)

2021

3,0

1° marzo –31 dicembre 2020

0,0 per l’interesse moratorio

3,0 per l’interesse rimuneratorio

1° gennaio 2017 – 29 febbraio 2020

3,0

1° dicembre 2014 – 31 dicembre 2016

3,0

1° maggio 2012 – 31 novembre 2014

5,0

2.6 Tasso d’interesse su sanzioni per inosservanza dell’obbligo di consegna dei diritti di emissione, per inadempimento dell’impegno di riduzione e dell’obbligo di investire e per inadempimento dell’obbligo di compensazione

Anno civile

Tasso d’interesse moratorio
e d’interesse rimuneratorio

(in %)

fino al 31 dicembre 2021

5,0

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