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AS 2025 642

Convenzione del 14 settembre 2010
conclusa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione
RS 0.814.515.141;RU 2010 5713

Scambio di note del 30 settembre 2025
concernente la modifica dell’allegato 4

Concluso il 30 settembre 2025
Entrato in vigore il 1° gennaio 2026

Traduzione

Dipartimento federale
degli affari esteri

Berna, 30 settembre 2025

Ambasciata del
Principato del Liechtenstein

Berna

Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e, in merito alla Convenzione del 14 settembre 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione, ha l’onore di sottoporle quanto segue:

In virtù dell’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione, le competenti autorità svizzere e del Liechtenstein hanno verificato l’indennità annuale forfettaria prevista nell’allegato 4 della presente Convenzione per le prestazioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e ridefinito tale indennità ai sensi del paragrafo 1 dell’allegato 4.

«Le prestazioni dell’UFSP previste nell’allegato 3 sono indennizzate in modo forfettario con 40 000 franchi annuali. Inoltre, per gli anni 2026–2029 è previsto un importo forfettario di 36 400 franchi annuali per lo sviluppo e il co-utilizzo del Radiation Portals Switzerland. Infine, a partire dal 2030, per il co-utilizzo del Radiation Portal Switzerland sono previsti, oltre all’indennità forfettaria per le prestazioni di cui all’allegato 3, costi annuali ricorrenti pari a 5500 franchi. Qualora l’onere dovesse risultare nettamente superiore alla consuetudine, nel singolo caso e previa intesa è possibile fatturare a parte un indennizzo congruo in base all’onere effettivo.»

Previa ricezione della relativa conferma da parte dell’Ambasciata del Principato del Liechtenstein, l’allegato entra in vigore il 1° gennaio 2026 nella versione secondo l’appendice alla presente nota.

Il Dipartimento rinnova all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein l’assicurazione della sua alta considerazione.

Appendice:

Indennità della Convenzione per l’onere delle autorità e dei servizi svizzeri secondo l’articolo 5

Le prestazioni dell’UFSP previste nell’allegato 3 sono indennizzate in modo forfettario con 40 000 franchi annuali. Inoltre, per gli anni 2026–2029 è previsto un importo forfettario di 36 400 franchi annuali per lo sviluppo e il co-utilizzo del Radiation Portals Switzerland. Infine, a partire dal 2030, per il co-utilizzo del Radiation Portal Switzerland sono previsti, oltre all’indennità forfettaria per le prestazioni di cui all’allegato 3, costi annuali ricorrenti pari a 5500 franchi. Qualora l’onere dovesse risultare nettamente superiore alla consuetudine, nel singolo caso e previa intesa è possibile fatturare a parte un indennizzo congruo in base all’onere effettivo. I responsabili degli audit clinici sono indennizzati sulla base di fatture separate.

La Suva è indennizzata mediante un importo forfettario stabilito in una convenzione separata tra l’AVW e la Suva.

Centro di raccolta della Confederazione (scorie che devono essere consegnate): il Centro di raccolta riscuote gli emolumenti per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi conformemente all’OEm-RaP1 secondo il principio di causalità (art. 4 LRaP2).

I costi derivanti dalla distribuzione di compresse allo iodio alla popolazione del Principato del Liechtenstein sono rimborsati contro presentazione della fattura.

Convenzione del 14 settembre 2010<br />conclusa tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito della radioprotezione<br />RS 0.814.515.141;RU 2010 5713 | Lexipedia | Lexipedia