La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e delle zone intermedie di cui all’articolo 88a capoverso 2 OFE al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria.
Essa disciplina la macellazione del pollame da cortile proveniente dalle zone intermedie.
Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.