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AS 2025 685

Legge federale
sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)
(LAINF)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 settembre 20241,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 67b Sostegno finanziario alla Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto1 L’INSAI può sostenere finanziariamente la Fondazione Fondo per le vittime dell’amianto.2 Il sostegno finanziario è costituito esclusivamente da eccedenze di ricavi ai sensi dell’articolo 63 capoverso 5 lettera f risultanti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.

5 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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