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AS 2025 75

Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20241,

decreta:

I

La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 59 cpv. 1 lett. a e ater1 Mediante decreto federale semplice, l’Assemblea federale approva di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: a. il limite di spesa per i contributi forfettari ai Cantoni secondo l’articolo 53;ater. il limite di spesa per:1. i contributi di cui all’articolo 56 per l’organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori,2. i contributi di cui all’articolo 56a alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione;

Art. 69–71Abrogati

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2025.

29 gennaio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi