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AS 2025 777

Ordinanza sui medicamenti (OM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 21 settembre 20181 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. hAbrogata

Art. 48 cpv. 2bis2bis Nel caso di dispensazione di medicamenti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera c che non contengono principi attivi con un potenziale di abuso noto, il requisito di cui al capoverso 2 lettera e è soddisfatto se l’indicazione è documentata. Se il medicamento contiene un principio attivo con un potenziale di abuso noto ma l’anamnesi consente di escludere ampiamente un abuso, ciò deve essere inoltre documentato di conseguenza.

Capitolo 10 sezione 2 (art. 69 e 70) e allegato 4Abrogati

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

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