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AS 2026 287

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare
Concluso il 16 settembre 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 maggio 2026

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Granducato di Lussemburgo

di seguito denominati «Parti contraenti»,

animati dal desiderio di promuovere relazioni fondate sul riguardo reciproco e sul rispetto degli interessi della Confederazione Svizzera e del Granducato di Lussemburgo;

sottolineando la necessità di rafforzare la reciproca fiducia, la sicurezza e la stabilità in Europa;

tenendo conto dell’esigenza di contribuire, nello spirito dello Statuto delle Nazioni Unite1, al rafforzamento della pace, della fiducia e della stabilità nel mondo;

considerando che la cooperazione nell’ambito dell’istruzione militare costituisce un elemento fondamentale di sicurezza e stabilità;

facendo appello alle disposizioni della «Convenzione tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord e gli altri Stati partecipanti al Partenariato per la pace relativa allo statuto delle loro forze»2, di seguito denominata «Statuto delle truppe del PPP», e del suo Protocollo addizionale3, entrambi conclusi a Bruxelles il 19 giugno 1995, volti a permettere l’applicazione delle disposizioni della Convenzione del 19 giugno 1951 tra gli Stati parti del Trattato dell’Atlantico del Nord relativa allo statuto delle loro forze (di seguito denominata «Statuto delle truppe della NATO»);

facendo appello alle disposizioni dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo sullo scambio e sulla reciproca protezione di informazioni classificate, concluso il 13 maggio 20244 a Lussemburgo, di seguito denominato «Accordo sulle informazioni classificate»; e

conformemente alle pertinenti legislazioni nazionali delle Parti contraenti e ai loro obblighi internazionali,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Scopo del presente Accordo è definire le condizioni e le forme della cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare e della formazione, di seguito denominata «cooperazione». Il presente Accordo stabilisce lo statuto giuridico del personale militare e civile, come pure delle persone a suo carico, inviato da una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte contraente nel quadro di una cooperazione.

Il presente Accordo non si applica alla pianificazione, alla preparazione e allo svolgimento di azioni di combattimento e di altre operazioni militari.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:

«Parte ospitante» designa la Parte contraente sul cui territorio si svolgono attività di cooperazione;

«Parte d’invio» designa la Parte contraente che invia il proprio personale sul territorio della Parte ospitante per partecipare ad attività di cooperazione;

«Personale della Parte d’invio» designa il personale militare e civile della Parte d’invio, designato in particolare dai ministeri o dalle amministrazioni competenti in materia di difesa e sicurezza, che partecipa a un’attività nel quadro del presente Accordo, nonché le persone a suo carico.

Art. 3 Applicazione dello Statuto delle truppe del PPP

Le disposizioni dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale si applicano alla cooperazione nel quadro del presente Accordo.

Art. 4 Personale di Stati terzi

La Parte d’invio può ammettere membri di forze armate di Stati terzi nel suo personale, sempre che tali Stati terzi siano Stati parti dello Statuto delle truppe del PPP e del suo Protocollo addizionale.

La Parte d’invio informa tempestivamente la Parte ospitante in merito ai membri di forze armate di Stati terzi che fanno parte del personale della Parte d’invio.

La Parte ospitante ha il diritto di rifiutare la partecipazione di tali militari.

Art. 5 Autorità competenti

Per l’applicazione del presente Accordo sono competenti le seguenti autorità, di seguito denominate «autorità competenti»:

  • – per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;

  • – per il Granducato di Lussemburgo, il ministro della Difesa.

Art. 6 Forme di cooperazione

Nel quadro del presente Accordo, le Parti contraenti possono cooperare negli ambiti seguenti:

  • a) istruzione di personale militare o civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;

  • b) stage pratici e valutazioni di personale militare e civile in pertinenti installazioni d’istruzione delle Parti contraenti;

  • c) istruzione ed esercitazioni comuni di personale militare e civile a livello bilaterale tra le Parti contraenti e, se necessario, unitamente a terze parti;

  • d) uso di simulatori e ciberpiattaforme per le istruzioni, le esercitazioni, lo svolgimento di test, la valutazione e la sperimentazione nonché lo scambio di tecnologie e metodologie;

  • e) istruzione e sviluppo di capacità nell’ambito della guerra elettronica e della ciberdifesa;

  • f) svolgimento di riunioni, conferenze, seminari, simposi e programmi d’istruzione per lo scambio di esperienze e di insegnamenti tratti in ambiti quali:

    • – la formazione e l’istruzione di personale militare e civile,

    • – la pianificazione della difesa e lo sviluppo delle capacità,

    • – gli aspetti relativi alle forze armate nelle società moderne, compresa l’applicazione di accordi internazionali in settori specifici della difesa, della sicurezza e del controllo degli armamenti nonché di misure volte a incrementare la fiducia e la sicurezza,

    • – l’organizzazione delle forze armate, le strutture delle unità militari, la politica e la gestione del personale nonché la mobilitazione,

    • – la logistica,

    • – la guerra ibrida,

    • – le operazioni militari in zone urbane, compresa l’eliminazione di munizioni inesplose e la lotta agli ordigni esplosivi improvvisati,

    • – l’ambito spaziale, compresa la comunicazione satellitare e l’osservazione spaziale,

    • – il ciberspazio e lo spazio elettromagnetico,

    • – l’intelligenza artificiale,

    • – le tecnologie emergenti e le tecnologie dirompenti (ad. es. l’informatica quantistica),

    • – i droni,

    • – l’armamento e l’equipaggiamento militare,

    • – i sistemi di condotta militari, i sistemi d’informazione e di comunicazione militari nonché la gestione della sicurezza delle informazioni,

    • – la medicina e l’assistenza medica militari,

    • – le scienze e la ricerca militari, compresi l’economia, il diritto e la storia nel campo della difesa,

    • – la protezione dell’ambiente in relazione alle attività militari;

  • g) invio di osservatori a esercitazioni;

  • h) formazione al servizio in montagna, istruzione alla sopravvivenza in alta montagna, esercitazioni al volo in zone di montagna;

  • i) istruzione nell’ambito di missioni militari di ricerca e di salvataggio;

  • j) svolgimento di attività sportive culturali e militari;

  • k) scambio di conoscenze, esperienze e insegnamenti tra biblioteche militari e musei, compreso lo scambio di oggetti d’esposizione;

  • l) svolgimento di attività d’istruzione nell’ambito del diritto internazionale umanitario e della sua applicazione e implementazione a livello nazionale, compreso lo scambio di istruttori, materiale d’istruzione, informazioni, dati e know-how.

Con il consenso delle autorità competenti possono essere convenute anche forme di cooperazione bilaterale diverse da quelle menzionate nell’articolo 6 capoverso 1.

Art. 7 Condotta e ordinamento del comando

Gli accordi in materia di condotta e di ordinamento del comando devono essere conformi ai processi nazionali o ai processi convenuti tra le autorità competenti, incentrati sulle rispettive attività di cooperazione.

Art. 8 Cooperazione e accordi tecnici

Le autorità competenti possono elaborare documenti per la pianificazione della cooperazione per periodi di tempo determinati, che devono essere firmati dai rappresentanti competenti.

Lo svolgimento di attività specifiche di cooperazione può essere concordato mediante accordi tecnici tra le autorità competenti, o un’entità da esse designata, subordinati al presente Accordo.

Se necessario per la valutazione, il coordinamento e la pianificazione di attività nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti svolgono riunioni e consultazioni.

Art. 9 Personale

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio rispetta la legislazione nazionale della Parte ospitante.

La Parte ospitante crea i presupposti amministrativi necessari per il soggiorno del personale della Parte d’invio sul proprio territorio e assistere il personale della Parte d’invio nelle questioni tecniche relative alle rispettive attività di cooperazione.

Durante il soggiorno sul territorio della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio è autorizzato a indossare l’uniforme militare conformemente alla legislazione della Parte d’invio.

Art. 10 Accesso

Ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è autorizzata ad accedere alle installazioni militari della Parte ospitante conformemente alla legislazione di quest’ultima e ai regolamenti applicabili a tali installazioni.

Art. 11 Sicurezza

La Parte ospitante adotta, nel quadro della sua legislazione nazionale, tutte le misure atte a garantire la sicurezza nonché a prevenire e a impedire qualsivoglia atto illecito contro il personale della Parte d’invio e i beni di quest’ultimo.

Il personale della Parte d’invio è responsabile della sorveglianza delle installazioni e degli immobili messi a sua disposizione dalla Parte ospitante conformemente alle disposizioni di quest’ultima, nonché del materiale, degli oggetti di valore e dell’equipaggiamento fornitigli dalla Parte ospitante o recati con sé.

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, il personale della Parte d’invio coopera con le competenti autorità della Parte ospitante nei limiti delle competenze di queste ultime.

Art. 12 Armi e munizioni

Nel quadro della legislazione nazionale della Parte ospitante, la Parte d’invio può introdurre armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante esclusivamente per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

L’introduzione di armi e munizioni, le loro tipologie, le quantità specifiche e le modalità di impiego sono previamente convenuti per ogni singolo caso.

L’introduzione di armi e munizioni sul territorio della Parte ospitante, il loro trasporto, la loro custodia e il loro impiego si svolgono secondo la legislazione nazionale della Parte ospitante.

Per quanto concerne l’introduzione, il trasporto, il deposito e l’impiego di armi e munizioni, il personale della Parte d’invio osserva i requisiti e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte d’invio, sempre che i pertinenti requisiti e le pertinenti prescrizioni della Parte ospitante in materia di sicurezza non siano sanciti dal diritto nazionale o non prevedano un livello di sicurezza maggiore.

Nello svolgimento di esercitazioni comuni con impiego di armi e munizioni, si applicano le disposizioni e le prescrizioni in materia di sicurezza della Parte ospitante, sempre che le pertinenti disposizioni e prescrizioni della Parte d’invio non siano maggiormente restrittive.

Art. 13 Ambiente

Il personale della Parte d’invio si attiene alla legislazione nazionale della Parte ospitante in materia di protezione dell’ambiente.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni sui contenuti della pertinente legislazione.

Art. 14 Agevolazione della cooperazione

La Parte ospitante adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure necessarie volte a:

  • a) consentire l’uso del suo territorio ad aeromobili e veicoli a motore della Parte d’invio nonché il loro accesso a installazioni militari;

  • b) consentire l’uso dello spazio elettromagnetico e del ciberspazio a partire dal suo territorio senza generare interferenze o conseguenze negative a terzi;

  • c) facilitare l’introduzione di armi e munizioni per la messa in atto della cooperazione.

La Parte d’invio è responsabile delle autorizzazioni di sorvolo (Diplomatic Clearances) e degli accordi concernenti l’atterraggio dei suoi aeromobili.

Art. 15 Sicurezza aerea

In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del buon funzionamento del proprio aeromobile.

Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.

In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni pertinenti concernenti l’incidente o l’evento. Si costituisce una commissione d’inchiesta.

I periti tecnici designati dalla Parte d’invio sono autorizzati a partecipare alla commissione d’inchiesta, ad accedere al luogo dell’incidente e a ricevere tutte le relative informazioni. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante può incaricare periti tecnici della Parte d’invio a svolgere parte delle indagini predisposte dalla Parte ospitante. Il rapporto sui risultati di tutte le indagini è trasmesso alla Parte d’invio.

D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se l’incidente o l’evento si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.

In tal caso, solo il personale che si occupa dell’inchiesta ha accesso a tutti i dati e le informazioni scambiati tra le Parti contraenti. Qualunque altra divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.

Art. 16 Assistenza medica e assicurazioni

Il personale della Parte d’invio deve soddisfare i requisiti medici e fisici che la Parte ospitante ha stabilito per la pertinente attività nonché disporre delle qualifiche e capacità professionali necessarie.

La Parte d’invio non manda personale che non dispone di una copertura assicurativa sufficiente in caso di malattia.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante trasmette informazioni su rischi particolari che devono essere coperti dall’assicurazione malattie.

La Parte ospitante fornisce gratuitamente al personale della Parte d’invio l’assistenza medica d’urgenza. Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce ulteriori cure ai pazienti e ne esegue il trasporto in installazioni mediche oppure provvede a tal fine. In tal caso la Parte d’invio assume tutti i relativi costi.

Art. 17 Equipaggiamento

La Parte d’invio garantisce che l’equipaggiamento del proprio personale soddisfi i requisiti stabiliti dalla Parte ospitante per la pertinente attività.

Su richiesta della Parte d’invio, la Parte ospitante fornisce informazioni concernenti l’equipaggiamento necessario.

Art. 18 Costi

Sempre che non sia convenuto diversamente, le Parti contraenti assumono i propri costi risultanti da attività connesse con l’attuazione del presente Accordo.

Sempre che non sia convenuto diversamente, i costi per manifestazioni di carattere ufficiale sono assunti dalla Parte ospitante.

Le Parti contraenti non sono vincolate da obblighi, nemmeno per quanto concerne il rimborso delle spese, che non siano stipulati nel presente Accordo o previsti in accordi secondo l’articolo 8.

Art. 19 Protezione delle informazioni classificate

La protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti contraenti è conforme alle disposizioni dell’Accordo sulle informazioni classificate e dei suoi accordi successivi.

Art. 20 Composizione delle controversie

Le controversie tra le Parti contraenti concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni o negoziati tra le stesse Parti contraenti.

Art. 21 Disposizioni finali

Ciascuna Parte contraente notifica alla controparte l’ultimazione delle procedure nazionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo, il quale ha effetto dal giorno seguente la ricezione dell’ultima notifica per via diplomatica.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Il presente Accordo può essere modificato per scritto in ogni momento di comune intesa. In tal caso, si applica l’articolo 21 capoverso 1.

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia prende effetto 180 giorni dalla ricezione della notifica dall’altra Parte contraente.

A prescindere dalla denuncia del presente Accordo, tutti gli obblighi finanziari assunti in virtù del presente Accordo rimangono soggetti alle disposizioni dello stesso finché saranno completamente adempiuti.

Fatto in due esemplari in lingua francese.

Lussemburgo, il 16 settembre 2024.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Viola Amherd

Per il Governo del
Granducato di Lussemburgo:

Yuriko Backes

Accordo<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Granducato di Lussemburgo sulla cooperazione bilaterale nell’ambito dell’istruzione militare<br />Concluso il 16 settembre 2024Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 maggio 2026 | Lexipedia | Lexipedia