AS 2026 331
Regolamento d’esecuzione comune
all’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine
e sulla loro registrazione internazionale e all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche
RS 0.232.111.141; RU 2021 744
Modifiche del regolamento d’esecuzione comune
Approvate dall’Assemblea dell’Unione di Lisbona il 17 luglio 2025
Entrate in vigore il 1° luglio 2026
Traduzione
Capitolo I Disposizioni generali e preliminari
Regola 1Definizioni1.[Abbreviazioni] Ai fini del presente regolamento d’esecuzione, e fatto salvo ogni significato differente esplicitamente indicato:[...]vi) per «modulo ufficiale» s’intende un modulo allestito dall’Ufficio internazionale o un’interfaccia elettronica messa a disposizione dall’Ufficio internazionale sul sito Internet dell’Organizzazione;[...]
Capitolo II Domanda e registrazione internazionale
[...]
Regola 8Tasse[...]9.[Modifica dell’ammontare delle tasse]a) Qualora l’ammontare della tassa dovuta per una domanda di cui alla regola 5.2)c) è modificato tra la data di deposito della domanda e la data del pagamento, la tassa applicabile è quella che era in vigore alla prima data.b) Qualora l’ammontare della tassa dovuta per una domanda d’iscrizione di una modifica di cui alla regola 15.2)a) è modificato tra la data di presentazione della domanda e la data del pagamento, la tassa applicabile è quella che era in vigore alla prima data.c) Qualora l’ammontare delle tasse dovute per una modifica o in quanto tassa individuale nel caso di cui alla regola 7.4)a) e d), è modificato tra la data di entrata in vigore dell’Atto di Ginevra nello Stato che è parte dell’Atto del 1967 e la data del pagamento, la tassa applicabile è quella che era in vigore alla prima data.d) Qualora l’ammontare di una tassa diversa da quelle di cui ai punti a), b) e c) venga modificato, l’ammontare applicabile è quello che era in vigore al momento in cui il pagamento della tassa è pervenuto all’Ufficio internazionale.[...]
Regola 15 Modifiche1.[Modifiche consentite] Le modifiche che possono essere iscritte nel registro internazionale sono le seguenti:[...]vii) una modifica riguardante la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;viii) una modifica riguardante il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica;ix) una modifica riguardante i dati di cui alla regola 5.3)a) o alle informazioni di cui alla regola 5.6)a) vi).[...]5.[Applicazione delle regole 9–12]a) Se la modifica riguarda la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oppure il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, l’Autorità competente di una Parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter assicurare la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica a causa della modifica. L’Autorità competente trasmette la dichiarazione corrispondente all’Ufficio internazionale entro un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla modifica da parte dell’Ufficio internazionale. Le regole 9–12 si applicano mutatis mutandis.b) Se la modifica riguarda i dati di cui alla regola 5.3)a), l’Autorità competente di una Parte contraente che ha inviato la notifica in virtù della regola 5.3) ha il diritto di dichiarare di non poter assicurare la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica a causa della modifica. L’Autorità competente trasmette la dichiarazione corrispondente all’Ufficio internazionale entro un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla modifica da parte dell’Ufficio internazionale. Le regole 9–12 si applicano mutatis mutandis.[...]
Regola 18Rettifiche del registro internazionale[...]4.[Applicazione delle regole 9–12] Se la rettifica di un errore riguarda la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oppure il prodotto o i prodotti cui si applica la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, l’Autorità competente di una Parte contraente ha il diritto di dichiarare di non poter assicurare la protezione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica a causa della modifica. L’Autorità competente trasmette la dichiarazione corrispondente all’Ufficio internazionale entro un anno a decorrere dalla data di ricezione della notifica relativa alla rettifica da parte dell’Ufficio internazionale. Le regole 9–12 si applicano mutatis mutandis.[...]