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00.1004 · Interrogazione ordinaria · 2000-03-08

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il 3 marzo 1999 il Consiglio nazionale ha respinto la mozione del consigliere nazionale Aguet (97.3607) che chiedeva al Consiglio federale di presentare alle Camere federali un disegno legislativo eurocompatibile concernente la multiproprietà (Boll. uff. N 1999 106). In seguito l'autore della mozione ha inoltrato una proposta, praticamente invariata, sotto forma di postulato, che è stata accolta il 18 giugno 1999 dal Consiglio nazionale (Boll. uff. N 1999 1324). Il Consiglio federale era d'accordo di accogliere il postulato, dato che l'8 dicembre 1998 il Consiglio degli Stati aveva richiesto un rapporto sullo stesso argomento (P 98.3488, Frick, Commercio nel campo turistico, con diritto di domicilio temporaneo. Protezione contro pratiche equivoche; Boll. uff. S 1998 1256).

Oggi tale rapporto è terminato, e dimostra che la multiproprietà non è ancora molto diffusa in Svizzera. Mancano indiz di un'eventuale tendenza agli abusi di questa forma di godimento di un fondo. Se tuttavia dovessero risultare abusi in singoli casi, il diritto vigente offre strumenti sufficienti per affrontarli. In tale contesto è utile fare riferimento alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241).

E' vero che il diritto europeo offre all'acquirente di un diritto di godimento a tempo parziale di immobili una migliore tutela giuridica rispetto al diritto svizzero. Ciò è dovuto alla direttiva 94/47/UE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (Boll. uff. n. L 280 del 29.10.94 pag. 83). Secondo questa direttiva l'acquirente di un diritto di godimento parziale ha la possibilità di recedere dal contratto entro 10 giorni dalla firma (art. 5 n. 1 1°tratt.).

Il Consiglio federale nella risposta alla mozione del consigliere nazionale Aguet aveva già dichiarato che una trasposizione autonoma del diritto europeo in materia di protezione dei consumatori sarebbe soltanto possibile qualora vi fosse un urgente bisogno d'intervento oppure fosse prevista una trasposizione dell'insieme (cfr. Boll. uff. N 1995 936 e 1996 581). Nel presente caso, entrambe le condizioni non sono soddisfatte. Il Consiglio federale non intende sottoporre al Parlamento un progetto specifico di legge concernente la multiproprietà.

Risposta del Consiglio federale.