00.1055 · Interrogazione ordinaria · 2000-06-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Nella decisione del 10 febbraio 1997, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda d'asilo presentata il 27 agosto 1994 dal signor Gaspard Ruhumuliza e ha disposto il rinvio dalla Svizzera; nel contempo l'UFR ha ordinato l'ammissione provvisoria poiché riteneva inammissibile l'esecuzione del rinvio in ragione dei seri e concreti rischi di vendetta che correva il richiedente al suo ritorno nel Ruanda.
Il 25 agosto 1999, la Commissione di ricorso in materia d'asilo (CRA) ha respinto il ricorso inoltrato il 14 marzo 1997 dal sig. Ruhumuliza contro la decisione d'asilo pronunciata dall'autorità di prima istanza.
Conformemente alla decisione dell'UFR del 10 febbraio 1997, il sig. Ruhumuliza gode attualmente dell'ammissione provvisoria ai sensi dell'articolo 14a LDDS (RS 142.20). Tale disciplinamento concernente il soggiorno è riesaminato ogni anno.
Nei confronti del sig. Gaspard Ruhumuliza, ex-ministro, non è fino ad oggi pendente alcuna procedura presso il tribunale penale internazionale dell'Aja per il Ruanda, e non esiste quindi ancora nessuna sentenza.
Risposta del Consiglio federale.