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00.1105 · Interrogazione ordinaria · 2000-10-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. A livello cantonale la sistemazione dei corsi d'acqua, nella quale rientra pure la rinaturalizzazione, è di competenza - indipendentemente dalle dimensioni del corso d'acqua - degli uffici cantonali delle acque e non degli uffici dell'agricoltura o dei servizi preposti ai miglioramenti strutturali. Spetta in primo luogo all'ufficio cantonale delle acque informare gli altri servizi cantonali interessati in merito a modifiche intervenute nella legislazione federale vigente in questo campo specifico.

Nel quadro di manifestazioni informative concernenti l'ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha illustrato ai servizi cantonali preposti ai miglioramenti strutturali la possibilità prevista dall'articolo 87 LAgr di sostenere finanziariamente il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua (portata massima fino a circa 10 m3/sec) nel quadro delle bonifiche fondiarie. Esso ha inoltre trasmesso loro l'opuscolo informativo "Raum den Fliessgewässern" edito nell'estate 2000 in collaborazione con l'UFAFP, l'Ufficio federale delle acque e della geologia e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.

Si rinvia inoltre alla pubblicazione "Meliorationen im Einklang mit Natur und Landschaft" del luglio 1998, alla quale hanno collaborato l'UFAFP, l'UFAG, la SIA nonché diverse organizzazioni attive nei settori della protezione ambientale, della pianificazione del territorio e dell'agricoltura. In quest'opera, che può venir richiesta alla SIA con la menzione Dok 0151, vengono trattate prevalentemente questioni relative al coordinamento (tra l'altro con il settore della sistemazione dei corsi d'acqua) nel quadro di ricomposizioni particellari.

2. I Cantoni sono competenti in materia di ricomposizioni particellari, sistemazione dei corsi d'acqua nonché nei settori della protezione dell'ambiente e della natura. Spetta in primo luogo ai servizi cantonali specializzati provvedere affinché nel quadro della procedura cantonale relativa alle ricomposizioni particellari vengano tenuti sufficientemente in considerazione gli interessi della protezione contro le piene nonché della protezione della natura e dell'ambiente, compresa la protezione delle acque.

Per migliorie integrali di grandi dimensioni, con un comprensorio di oltre 400 ettari, è obbligatorio procedere a un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA), nel corso del quale va appurato se sono stati tenuti in considerazione gli interessi della protezione della natura e dell'ambiente. La competenza in tale ambito spetta al Cantone. In virtù dell'articolo 22 OEIA (RS 814.011), l'esame sul piano federale prevede che l'UFAG senta l'UFAFP. Il coinvolgimento di altri uffici federali ha luogo a dipendenza del caso specifico. All'atto della stesura del suo parere, l'UFAG tiene conto delle osservazioni espresse. Eventuali aiuti finanziari vengono concessi soltanto al termine dell'esame dell'impatto sull'ambiente.

Nel caso di migliorie integrali per le quali non è prescritto un EIA, l'UFAG chiede la presentazione di corapporti stesi dai servizi cantonali competenti in materia di protezione della natura e del paesaggio (protezione ambientale). Se un'opera tange un inventario della Confederazione, l'UFAG sottopone i documenti all'UFAFP ed eventualmente ad altri uffici federali competenti in questo campo specifico.

Per quanto concerne le ricomposizioni particellari che beneficiano di contributi federali, le organizzazioni di protezione ambientale designate dal Consiglio federale sono legittimate a ricorrere nell'ambito della procedura cantonale (ODOP, RS 814.076).

Nel quadro delle ricomposizioni particellari, la mancanza di spazio in vista della protezione contro le piene, rispettivamente dell'ecologia dei corsi d'acqua, va tenuta in considerazione al momento della ridefinizione delle condizioni di proprietà sempre che si possa contare tempestivamente sulle basi corrispondenti. Per i piccoli corsi d'acqua giusta l'articolo 87 LAgr, tali aspetti vengono trattati nell'ambito della ricomposizione particellare.

Le sistemazioni dei corsi d'acqua che vanno oltre il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua in virtù dell'articolo 87 LAgr, sono trattate nel quadro della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua. Il sostegno finanziario ha luogo attraverso i crediti specifici in funzione dei criteri vigenti.

3. Se nel quadro di una ricomposizione particellare vengono adottati volontariamente provvedimenti ecologici supplementari che vanno oltre quelli obbligatori di sostituzione e di compensazione, è possibile concedere contributi supplementari fino a concorrenza del 4 per cento del costo totale dell'opera. A dipendenza delle circostanze, tale contributo supplementare può corrispondere addirittura al 15 per cento del contributo di base. Il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua può essere considerato un provvedimento supplementare volontario.

I boschetti campestri ed altre superfici in sintonia con la natura situati lungo i corsi d'acqua possono essere riconosciuti come superfici di compensazione ecologica in virtù dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD, RS 910.13) e di conseguenza beneficiare dei rispettivi contributi.

Risposta del Consiglio federale.