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00.3071 · Interpellanza · 2000-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

In virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. h LRTV, le concessioni per reti radiotelevisive possono essere accordate se la diffusione del programma è tecnicamente realizzabile. Non è esatto che l'autorità competente non verifica questa condizione prima del rilascio di una concessione a una rete televisiva. Piuttosto, si tratta di sapere quali siano concretamente le esigenze che una simile condizione implica. Inoltre, occorre fare una distinzione tra i diversi livelli di copertura:

Secondo l'attuale prassi, il richiedente di programmi televisivi locali o regionali deve presentare gli accordi che ha concluso con la maggior parte degli esercenti di reti via cavo nella zona di copertura per soddisfare la disposizione sopraccitata. Queste esigenze rigide derivano in primo luogo dal mandato di prestazioni che le emittenti locali e regionali devono soddisfare; infatti, conformemente all'articolo 21 LRTV, sono tenute a contribuire in modo particolare alla libera formazione delle opinioni sulla vita sociale locale e regionale e a incentivare la vita culturale di tali zone. Va da sé che le emittenti possono assumere questo mandato solo se sono effettivamente in grado di raggiungere gran parte della popolazione nella zona che desiderano coprire.

A livello di regione linguistica e a livello nazionale, la condizione della realizzabilità tecnica è meno rigida. In linea di massima, è sufficiente che il richiedente presenti una dichiarazione d'intenti di ogni singolo esercente di rete via cavo o che dimostri, in modo credibile, che esiste una possibilità d'accesso diversa. Dato che a questi livelli il mandato di prestazioni previsto dalla legge è principalmente adempiuto dai programmi della SSR, non sarebbe concepibile, anche visto il gran numero di esercenti di reti via cavo, esigere che i richiedenti provino che il programma previsto sarà diffuso sull'insieme della zona di copertura dalla maggior parte o da una parte importante degli esercenti.

Quest'interpretazione della condizione tecnica di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. h LRTV corrisponde ad un ordinamento liberale del settore dei media che il Consiglio federale ha convalidato il 25 febbraio 1998 nei suoi principi relativi alla prassi in materia di concessioni radiotelevisive. Questi principi riprendono le disposizioni della LRTV che incaricano l'emittente di occuparsi della diffusione dei suoi programmi (art. 20a cpv. 1 LRTV) e che lasciano agli esercenti di reti via cavo il compito di scegliere programmi che rispecchino gli interessi degli abbonati collegati, su riserva del rispetto degli obblighi di diffusione e di ridiffusione di cui agli artt. 42 e 47 LRTV. Occorre aggiungere che l'obbligo di diffusione di cui all'art. 47 LRTV sarebbe superfluo se la diffusione del programma dovesse essere totalmente garantita per contratto già al momento del rilascio della concessione.

Di conseguenza, è normale che gli esercenti di reti via cavo debbano fare una scelta tra gli interessi, in parte divergenti, degli abbonati e delle emittenti. Questa situazione non è tuttavia un motivo sufficiente per indurre l'autorità concedente a rifiutare il rilascio di una concessione.

Risposta del Consiglio federale.