00.3074 · Interpellanza · 2000-03-21
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. In merito alla procedura di approvazione bisogna rilevare che nell'ambito d'applicazione degli assicuratori sociali federali (AINF/AM/AI) non è prevista nessuna approvazione da parte delle autorità. In questo ambito vige in linea di principio la libertà contrattuale tra chi assume i costi e chi fornisce le prestazioni.
D'altra parte la LAMal prevede che una convenzione tariffale debba essere approvata dall'autorità competente a seconda dell'ambito d'applicazione. Agli articoli 43 e seguenti sono stabiliti i principi validi per l'elaborazione delle tariffe. Le tariffe per singola prestazione si basano su una struttura tariffale e per le singole prestazioni vengono attribuiti dei punti. Moltiplicando questi ultimi per il valore del punto fissato si ottiene la rimunerazione della prestazione (art. 43 cpv. 2 lett. b LAMal). La tariffa per singola prestazione comprende quindi due elementi, la struttura tariffale e il valore del punto. Visto che l'articolo 46 capoverso 4 LAMal prevede che l'intera convenzione tariffale debba essere sottoposta ad approvazione, per una convenzione per singola prestazione occorre quindi che vengano approvati entrambi gli elementi: struttura tariffale e valore del punto. A questo proposito la struttura tariffale uniforme viene definita dalla legge a livello nazionale (art. 43 cpv. 5 1a frase LAMal) e va quindi approvata dal Consiglio federale giusta l'articolo 46 capoverso 4 1a frase LAMal. Per la fissazione del valore del punto si possono invece avviare negoziati a livello cantonale tra i partner tariffali. Giusta l'articolo 46 capoverso 4 LAMal il governo cantonale competente deve verificare e approvare la convenzione tariffale o, se le parti non riescono a stipularne una, stabilire la tariffa conformemente all'articolo 47 LAMal. Una simile divisione della procedura di approvazione di una convenzione tariffale è ammessa in quanto i criteri determinanti per l'approvazione devono essere rispettati sia dal Consiglio federale che da un governo cantonale. Il Consiglio federale ha già adottato in modo incontestato questa prassi in numerosi casi, ad esempio per quanto riguarda le tariffe delle levatrici e dei fisioterapisti.
2. Non appena gli verrà presentata una struttura tariffale formalmente firmata, cosa non ancora avvenuta, il Consiglio federale avvierà immediatamente la procedura di verifica. Per non mettere in pericolo il termine previsto per l'introduzione della tariffa, fissato al 1° gennaio 2001, e tenendo conto della necessaria fase introduttiva, la procedura di approvazione dovrà essere avviata ancor prima della pausa estiva. Il dipartimento competente, ossia il Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha già iniziato i lavori preliminari che permetteranno di portare a termine rapidamente questa procedura e anche il Sorvegliante dei prezzi è pronto per la verifica. Entrambi aspettano che i partner consegnino loro la versione definitiva della struttura tariffale.
3. Giusta l'articolo 14 capoverso 1 della Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi, le istanze competenti per l'approvazione delle convenzioni tariffali conformemente all'articolo 46 capoverso 4 LAMal devono chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. In caso di divisione della procedura di approvazione, questo deve valere per entrambi i casi, ovvero sia per la verifica della struttura tariffale da parte del Consiglio federale che per l'approvazione o la fissazione del valore del punto da parte del governo cantonale competente. In entrambe le procedure il Sorvegliante dei prezzi può esprimere il suo parere poiché la valutazione della struttura tariffale, basata sulle regole di economia aziendale, è tanto importante quanto quella del valore del punto riguardo alla neutralità dei costi. Nel presente caso il Sorvegliante dei prezzi è già stato consultato durante la procedura, su espressa richiesta dei partner tariffali, e ha potuto esprimere più volte il suo parere in merito. Questi ultimi hanno tenuto conto delle obiezioni mosse dal Sorvegliante dei prezzi, conosciute già prima della chiusura definitiva dei lavori, e in base ad esse hanno apportato numerose modifiche.
4. Dopo che la struttura tariffale sarà stata inoltrata al Consiglio federale per approvazione, quest'ultimo la trasmetterà al DFI che darà ancora la possibilità al Sorvegliante dei prezzi di pronunciarsi prima che il Consiglio federale prenda una decisione. In base al parere del Sorvegliante dei prezzi e dopo una propria verifica, il DFI farà una proposta al Consiglio federale dopo la pausa estiva.
5. Per principio il Consiglio federale avrebbe potuto stabilire una struttura tariffale uniforme dal 31 dicembre 1997, ovvero dalla scadenza del termine di adeguamento per le convenzioni tariffali. Il capo del DFI ha del resto già fatto notare più volte ai partner tariffali che, qualora non riuscissero a trovare un'intesa, il Consiglio federale stabilirà una struttura tariffale giusta l'articolo 43 capoverso 5 LAMal.
Risposta del Consiglio federale.