00.3472 · Raccomandazione · 2000-09-27
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. a della LCStr, il Consiglio federale, consultati i Cantoni, è autorizzato a dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi le strade necessarie al grande transito. Secondo l'art. 2 cpv. 3 della LCStr, il Consiglio federale è tenuto a stabilire un elenco delle strade aperte soltanto agli autoveicoli. Sulla base delle disposizioni della LCStr menzionate, il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 18 gennaio 1991 concernente le strade di grande traffico. Le strade di grande transito (autostrade, semiautostrade e strade principali) sono elencate negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza sopracitata. Devono essere rispettate le regolamentazioni segnaletiche del traffico, come le limitazioni delle dimensioni e del peso.
Ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della circolazione (ONC), i veicoli e i trasporti speciali possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto. L'art. 110 cpv. 4 LCStr stabilisce come siano i Cantoni ad accertare i pesi e le dimensioni ammissibili sulle strade di grande transito per i veicoli e i trasporti speciali. La conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, insieme a uno studio d'ingegneria, rappresenta il servizio di coordinamento dei Cantoni ed ha il compito di sorvegliare le strade di grande transito in modo da mantenerle libere. Inoltre, l'Associazione dei servizi della circolazione stradale regola nella sua direttiva n. 6 le condizioni secondo le quali vengono registrati dei permessi speciali. L'Associazione stila pure una lista delle limitazioni locali per le strade di grande transito, sulla base delle quali le autorità cantonali e l'USTRA concedono dei permessi eccezionali. L'itinerario da scegliere viene stabilito e discusso dalle autorità competenti del Cantone percorso. Solo loro sono a conoscenza della durata degli ostacoli di tipo costruttivo presenti sulla rete stradale cantonale e sanno, in ogni caso, dove conduce la deviazione. Questa procedura garantisce di considerare, nella scelta dell'itinerario, tutti gli ostacoli possibili. La spesa supplementare per una procedura di notificazione alla Confederazione e la gestione di un elenco a livello federale (con i relativi problemi di personale che una tale attività nuova comporta) appaiono perciò superflue e inadeguate. L'introduzione di un simile elenco si scontrerebbe anche con il principio della nuova perequazione finanziaria tra la Confederazione e i Cantoni. In merito alla presente raccomandazione, il Consiglio federale non vede nessuna necessità d'agire.
Negli ultimi anni, parecchie strade (di grande transito e non) sono state effettivamente modificate con degli interventi costruttivi come ad esempio le rotonde, diversi generi di piante, spartitraffico ecc. La Confederazione dimostra certamente un forte interesse affinché sulle strade di grande transito, in particolar modo sulle strade principali, i trasporti eccezionali possano avvenire con il minor numero possibile di ostacoli, ma la decisione di come e se risanare le strade spetta ai Cantoni, sulla base della loro sovranità in materia.
Il Consiglio federale propone di respingere la raccomandazione.