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00.3746 · Mozione · 2000-12-15

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale esprime le seguenti considerazioni in merito ai singoli provvedimenti

proposti dall'autrice della mozione:

1. Dal 1o gennaio 2001 è vietato commercializzare e utilizzare farine animali e di carne

nell'alimentazione degli animali. Con effetto a tale data anche i concimi o i prodotti ad

essi equiparati che contengono farine animali o di carne sono assoggettati all'obbligo di

autorizzazione. Dopo l'entrata in vigore, il 1o marzo 2001, della versione totalmente

rivista dell'ordinanza sui concimi (RS 916.171), il Dipartimento federale dell'economia

potrà vietare anche l'impiego di tali prodotti come concimi. Queste disposizioni sono state

elaborate nel quadro del principio di previdenza, con lo scopo di debellare l'ESB e non

sono di durata limitata. Qualora si rivelasse che i provvedimenti non sono (più)

giustificati, sarà necessario rivedere le ordinanze corrispondenti.

2. Il Consiglio federale è consapevole dell'importanza dell'agricoltura biologica. In questi

ultimi anni l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), responsabile della ricerca

agronomica, ha promosso considerevolmente la ricerca in ambito biologico, inserendola

nell'elenco degli obblighi delle Stazioni federali di ricerche agricole ad esso assoggettate.

Le prestazioni da esse fornite direttamente o indirettamente a favore della ricerca

sull'agricoltura biologica costituiscono già una parte notevole delle prestazioni globali

della ricerca in ambito agricolo.

I principali provvedimenti adottati dall'UFAG possono essere riassunti come

segue:

Mandato di prestazioni dell'IRAB

Nel 1994, l'UFAG ha conferito all'Istituto privato di ricerche dell'agricoltura

biologica di Frick (IRAB) un mandato di prestazioni per l'elaborazione, in stretta

collaborazione con le Stazioni di ricerche agricole, di basi scientifiche e soluzioni

conformi alla pratica concernenti l'agricoltura biologica in Svizzera. Tra il 1994 e il

2001, il contributo annuo è passato da 1,4 a 3,0 milioni di franchi. Nello stesso

periodo, nel quadro di una riorganizzazione e dell'introduzione della gestione

mediante mandato di prestazioni e credito globale (GEMAP), l'importo totale dei

fondi spettanti alle Stazioni di ricerche agricole ha subito tagli del 25 per cento

circa.

Gruppo di lavoro sull'agricoltura biologica

Nel 1995, l'UFAG ha istituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti delle

Stazioni di ricerche agricole e dell'IRAB. Ad esso è stato affidato in primo luogo

l'incarico di lanciare progetti di ricerca che consentano di superare gli ostacoli

tecnici con i quali sono confrontati gli agricoltori che intendono passare

all'agricoltura biologica. Esso è inoltre tenuto a coordinare l'attività di ricerca

svolta in questo campo dalle Stazioni di ricerche agricole e dall'IRAB al fine di

elaborare in maniera possibilmente efficiente ed efficace le soluzioni auspicate.

Valutazione dal profilo scientifico

D'intesa con il Consiglio della ricerca agronomica, istituito dal Dipartimento

federale dell'economia, nell'ambito di una valutazione (peer-review) quest'anno

verrà fatto il punto della situazione, dal profilo scientifico, delle attività svolte dalle

Stazioni di ricerche agricole e dall'IRAB nel settore dell'agricoltura biologica. La

peer-review viene attuata da un gruppo internazionale di esperti. I risultati, che

verranno discussi con il Consiglio della ricerca agronomica, fornirà indicazioni in

merito alla necessità di intervento nell'ambito della pianificazione strategica della

ricerca dell'UFAG.

Oltre alla promozione della ricerca dell'UFAG va menzionata la ricerca svolta

dall'Ufficio federale di veterinaria che si prefigge di migliorare la salute e il

benessere degli animali da reddito in base al principio secondo cui animali sani

danno prodotti sani.

3. Vista la quota elevata di pascoli rispetto alla superficie agricola utile svizzera (70

per cento circa) e data la mancanza di alternative valide per la valorizzazione

della biomassa, lo sfruttamento dei prati come base foraggera per la detenzione

di animali da reddito è di primaria importanza. Questa forma di sfruttamento

ecologica, conforme alle condizioni locali e rispettosa degli animali consente di

produrre derrate alimentari sane e assicura un paesaggio colturale aperto e

variato su ampie porzioni del territorio svizzero.

Secondo le conoscenze attuali, dal punto di vista del flusso delle sostanze

nutritive una produzione lattiera rispettosa dell'ambiente implica l'impiego di

foraggi prodotti nell'azienda nella misura di oltre l'80 per cento. Con il sostegno

della ricerca e della consulenza l'agricoltura svizzera è riuscita, adeguando la

forma di sfruttamento dei pascoli, migliorando le tecniche di conservazione dei

foraggi invernali ed introducendo innovazioni nel foraggiamento, ad aumentare la

parte di erba contenuta nella razione alimentare delle lattifere al 70 per cento,

quota, questa, molto elevata rispetto ai dati rilevati sul piano internazionale.

Nell'ambito del suo attuale mandato di prestazioni, la ricerca concernente i terreni inerbiti

condotta presso le Stazioni federali di ricerche agricole si concentra sullo sfruttamento di

prati e pascoli rispettoso della natura nonché sullo sviluppo di sistemi di pascolo e

d'alpeggio sostenibili. Specialmente per la Svizzera, caratterizzata da un paesaggio

costituito da pascoli, è in atto lo sviluppo di sistemi per la produzione di latte e carne a

costi contenuti che si fondano su uno sfruttamento dei pascoli efficiente e rispettoso

dell'ambiente nonché su forme di detenzione degli animali da reddito rispettose delle

loro esigenze.

Viste le attuali condizioni quadro della politica agricola, in Svizzera i foraggi prodotti

nell'azienda continueranno a rivestire un ruolo molto importante. I provvedimenti di

politica agricola sono finalizzati a mantenere tale stato ad esempio attraverso il bilancio di

sostanze nutritive equilibrato che ogni azienda è tenuta a certificare nel quadro della

prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER) e mediante contributi agli animali

da reddito che consumano foraggio grezzo.

4. Non vi è alcun nesso tra l'ESB e gli alimenti transgenici per animali. Ne consegue che la

rinuncia all'impiego di questo tipo di alimenti non influirebbe minimamente sulla diffusione

dell'ESB. L'autorizzazione di alimenti transgenici per animali è disciplinata nell'ordinanza

sugli alimenti per animali (RS 916.307) nonché nell'ordinanza sull'emissione deliberata

nell'ambiente (RS 814.911) e deve rispondere a severi requisiti onde garantire la

sicurezza del prodotto. Spetta al mercato chiedere alimenti per animali fabbricati senza

ricorrere ad organismi geneticamente modificati (OGM). È quindi possibile già oggigiorno

rinunciare ad alimenti per animali che contengono OGM.

5. Dopo la comparsa dell'ESB sono stati adottati diversi provvedimenti restrittivi

volti a garantire un foraggiamento rispettoso delle specie animali. Nel 1990 è

stato imposto il divieto di somministrare farine di carne ai ruminanti. Visto il ri

schio di confusione, il 1o gennaio 2001 tale divieto è stato esteso a tutti gli

animali da reddito dell'azienda. In questo settore specifico, oltre al divieto di

somministrare farine animali sono in vigore diverse basi legali che disciplinano il

foraggiamento degli animali da reddito (p.es.: articolo 16 dell'ordinanza

sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate

alimentari biologici; ordinanza sull'agricoltura biologica; RS 910.18 // articoli 5 a 9

dell'ordinanza concernente l'assicurazione della qualità nella produzione lattiera;

RS 916.351.021.1). Il foraggiamento rispettoso delle specie animali è quindi

garantito. Oltre al foraggiamento rispettoso delle specie animali i provvedimenti

adottati e le basi legali vigenti assicurano la tutela della salute e la protezione

contro gli inganni giusta l'articolo 1 e l'articolo 7 capoverso 2 lettera a della legge

sulle derrate alimentari (RS 817.0).

È compito dello Stato assicurare il foraggiamento rispettoso delle specie animali

attraverso la promulgazione di basi legali corrispondenti. Queste basi legali

vanno ovviamente rispettate e lo Stato non può chiedere che venga presentata

una dichiarazione dalla quale scaturisca che le prescrizioni sono adempiute. La

caratterizzazione di prodotti che rispondono a particolari requisiti, invece, è

possibile già oggi. I prodotti che adempiono le condizioni dell'ordinanza

sull'agricoltura biologica possono fregiarsi della denominazione "biologico".

L'informazione dei consumatori sulle condizioni di produzione prescritte dalla

legge e la conseguente sicurezza delle derrate alimentari rientrano nell'interesse

e nella sfera di competenze dei diversi partner attivi sul mercato.

La necessità dei consumatori di venir informati in modo esauriente può essere

soddisfatta proprio in relazione alla problematica dell'ESB pur tenendo in considerazione

i limiti e le possibilità della legislazione. La dichiarazione imposta per legge degli alimenti

somministrati agli animali non può impedire che un detentore di animali si comporti in

modo scorretto. Si dovrà piuttosto far capo alle autorità d'esecuzione e alle competenti

istanze di controllo per individuare e punire i detentori di animali che non rispettano le

disposizioni.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.