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01.1004 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domanda 1

È fuori dubbio che si debba penalmente perseguire le persone che commettono infrazioni.

Se le infrazioni sono commesse nel nostro paese le regole del Codice penale svizzero sono

applicabili. Se un reato è commesso all'estero è possibile, a seconda delle circostanze, che

non abbia nulla a che vedere con la Svizzera. In tal caso le regole giuridiche dell'assistenza

giudiziaria internazionale si applicano affinché le persone siano giudicate per gli atti di cui

sono accusate. Queste regole definiscono in modo dettagliato i casi in cui una persona può

essere estradata e quelli in cui un perseguimento penale può essere avviato per delega in

Svizzera. Può però capitare che determinate circostanze si oppongano all'estradizione di una

persona. È per esempio il caso quando qualcuno corre il rischio di essere condannato a

morte nel suo paese di origine. In casi simili la legge sull'assistenza penale internazionale

autorizza l'estradizione solo se lo Stato richiedente offre la garanzia che la persona

perseguita non sarà condannata a morte o, se simile condanna verrà pronunciata, che non

sarà eseguita. Inoltre altri limiti all'estradizione sono fissati dal diritto internazionale pubblico.

Ratificando il protocollo n. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e il

secondo protocollo facoltativo del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la

Svizzera si è impegnata a rispettare il divieto della pena di morte. Questo impegno vale

anche nell'ambito di una procedura di estradizione, e s'impone pure per il divieto della tortura

e di qualsiasi trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU). Di conseguenza, in assenza

di una richiesta di perseguimento penale per delega o di incarico di esecuzione della pena,

una persona può essere penalmente perseguita nel nostro paese solo in base al diritto

penale svizzero.

Consapevole di questa lacuna il Consiglio federale ha proposto, nell'ambito della revisione

totale delle disposizioni generali del codice penale (art. 7 cpv. 2 del progetto), che il principio

della competenza delegata si applichi nel caso in cui la Svizzera rifiuti una estradizione e che

un'eccezione sia acconsentita a questo principio soltanto se la domanda di estradizione

fosse rifiutata a causa della natura stessa dell'infrazione. Tuttavia questa revisione non

cambierà nulla al fatto che un perseguimento penale non potrebbe in pratica essere avviato

se non in presenza di prove sufficienti e che, se tali prove sono assumibili grazie

all'assistenza giudiziaria, la collaborazione degli Stati interessati si rivela indispensabile.

Ad domanda 2

Il Consiglio federale ha sottolineato a piú riprese (parere del Consiglio federale dato alle

mozioni Rudolf Keller, 98.3455; Willy Loretan, 99.3289; Jakob Freund, 99.3338) che la

privazione della libertà con l'internamento era stata abrogata dopo l'entrata in vigore della

legge federale sulle misure coercitive in materia di diritto degli stranieri. In sostituzione

dell'internamento sono state decise altre misure quali la carcerazione preliminare o quella in

vista di sfratto (art. 13a e 13b LDDS) nonché l'imposizione di un territorio o il divieto

d'accesso a un territorio, la cui inosservanza è punita con la carcerazione o gli arresti (art.

13e e 23a LDDS). È perché il disciplinamento precedente era incompatibile con la

Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che l'internamento è stato abolito. Una

misura privativa di libertà è legale, ai sensi dell'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU, solo se lo

straniero è implicato in una procedura di allontanamento o di espulsione; è dunque

necessario che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione risulti da una decisione

formale e che essa sia materialmente possibile entro brevi termini. Se questa condizione non

è soddisfatta non si può prendere in esame una misura privativa della libertà, fondata

sull'articolo 5 numero 1 lettera f CEDU.

Per quanto concerne il caso a cui si riferisce l'interrogazione ordinaria, la persona potrebbe

essere trasferita in uno Stato terzo a condizione che i diritti garantitile dalla CEDU non siano

violati. L'espulsione dal territorio svizzero sarebbe ammissibile se si trova uno Stato pronto

ad accogliere questa persona sul proprio territorio e a non estradarla nel suo paese d'origine.

Nella presente fattispecie il Consiglio federale è del parere che la sicurezza e l'ordine

pubblico della Svizzera non sono compromessi al punto da ricercare uno Stato terzo

disposto ad accoglierla. È scontato poi che l'autorità competente esaminerà se occorre porre

un termine all'accoglienza provvisoria di questa persona sul nostro territorio non appena ci

saranno le necessarie garanzie che la condanna a morte non verrà eseguita.

Ad domanda 3

La CRA è un tribunale indipendente. In virtú del principio della separazione dei poteri che

caratterizza lo Stato di diritto, il Consiglio federale deve rispettare un certo riserbo nei

confronti della giurisprudenza della CRA. È evidente che la CRA, nella sua attività

giudicante, deve rispettare la legge. Di conseguenza, se essa giunge alla conclusione che

una persona non può essere respinta perché si oppongono motivi di ordine giuridico, un

qualsiasi commento sarebbe fuori luogo.

Risposta del Consiglio federale.