01.1016 · Interrogazione ordinaria · 2001-03-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il 4 giugno 1992 il Consiglio federale ha concluso un accordo di natura fiscale con la SITA.
Sulla base delle informazioni a disposizione, il Consiglio federale ha stimato che i cinque
criteri fissati per concludere un tale accordo fossero osservati. I cinque criteri sono i seguenti:
a) La maggioranza dei membri
dell'organizzazione dev'essere composta da Stati o organizzazioni di diritto pubblico:
In gran parte delle compagnie aeree membri della SITA, la proprietà è detenuta
parzialmente o totalmente dai Governi. In certi casi, la compagnia aerea nazionale è
perfino parte integrante di un dipartimento governativo. Inoltre, tutti i membri della
SITA assicurano servizi di trasporto aereo civile secondo accordi internazionali e, di
conseguenza, adempiono una funzione quasi governativa, trattandosi
dell'applicazione di diritti di cui possono disporre soltanto gli Stati.
b) La struttura interna dell'organizzazione
dev'essere modellata su quella di un'organizzazione intergovernativa:
Le indagini eseguite hanno permesso di concludere che questa condizione è soddisfatta.
c) Le risorse finanziarie dell'organizzazione devono essere in maggioranza di
provenienza pubblica:
Sebbene la SITA sia creata sul modello cooperativo del diritto belga, è l'approccio di
un'associazione senza scopo di lucro che è stato adottato dall'inizio da parte dei fondatori
che consideravano la SITA come un apparato del servizio pubblico. I costi d'esercizio della
SITA sono ripartiti fra gli utenti in funzione del loro grado di utilizzazione dei servizi. Gli
utilizzatori concedono anticipi alla SITA per coprire le sue spese e l'eventuale eccedenza è
rimborsabile o riportata sul preventivo dell'anno seguente. Non ci sono quindi utili d'esercizio.
Di conseguenza, in nessun Paese in cui esercita le sue attività la SITA è assoggettata
all'imposta sul reddito o sull'utile delle società.
Dato che i membri della SITA sono in parte compagnie aeree di proprietà dei rispettivi
Governi, si può ritenere che le risorse finanziarie della SITA siano in parte di provenienza
pubblica. Del resto, la SITA è libera di perseguire i suoi obiettivi organizzando la sua attività
per il tramite di persone giuridiche terze come la società Equant.
d) L'organizzazione deve esercitare
funzioni in un campo importante delle relazioni interstatali:
Attraverso la conclusione dei differenti accordi internazionali, gli Stati assumono
responsabilità in relazione alla sicurezza, alla regolarità e all'efficacia del trasporto civile
aereo. Essi affidano l'esecuzione della maggior parte dei loro obblighi internazionali ad
amministrazioni nazionali dell'aviazione civile e delegano determinate attività a compagnie
aeree. Per assolvere i loro compiti, le compagnie hanno dovuto dotarsi di una struttura
propria, la SITA, che assume in tal modo funzioni quasi governative. In effetti, se questa non
esistesse, gli Stati dovrebbero fornire loro stessi i servizi richiesti. Inoltre, la SITA assicura, in
certi Paesi in cui la rete non è sufficientemente sviluppata, la trasmissione di messaggi
relativi al controllo aereo (la sicurezza) la cui responsabilità incombe direttamente degli Stati.
In questo caso, essa assolve dunque funzioni governative.
e) La Svizzera deve avere un interesse particolare a che l'organizzazione abbia
la sua sede (o una sede accessoria) nel suo territorio:
L'insediamento in Svizzera della SITA rappresenta un vero interesse dal punto di vista della
politica di Stato ospite e nella prospettiva dello sviluppo nel campo delle telecomunicazioni,
in particolare nel contesto europeo. Con la IATA (Associazione del trasporto aereo
internazionale) si trattava di creare un polo europeo dell'aviazione civile.
Le condizioni necessarie al riconoscimento del carattere intergovernativo della SITA
non sono state modificate dal 1992 e, secondo l'opinione del Consiglio federale,
continuano a essere adempiute.
2. Come menzionato al numero 1 lettera c) più sopra, la SITA è libera come ogni
società mista del settore pubblico, di organizzare, ad esempio, le sue attività tramite
persone giuridiche terze.
3. Quando conclude accordi di sede con organizzazioni intergovernamentali il
Consiglio federale si fonda sul diritto delle organizzazioni internazionali. Secondo un
principio di questo diritto lo Stato di sede non deve trarre vantaggi finanziari dalla
presenza di organizzazioni internazionali sul suo territorio. Se l'organizzazione e il
suo personale sono assoggettati all'imposta, ciò corrisponde a un contributo indiretto
degli Stati membri al budget dello Stato ospitante nella misura in cui i salari siano
pagati grazie ai contributi degli Stati dell'organizzazione. Sull'esempio degli altri Stati
che ospitano organizzazioni internazionali, la Svizzera segue dunque la prassi
d'esonerare il personale di nazionalità estera di un'organizzazione intergovernativa.
Nei casi di personale di nazionalità svizzera questo è esonerato solo se
l'organizzazione prevede un sistema d'imposizione interna e ciò per evitare la doppia
imposizione.
Quando si tratta di un'organizzazione quasi-governativa, il personale straniero è
esentato delle imposte riscosse in Svizzera. Con riferimento al personale svizzero
non è possibile accordare questa esenzione fiscale in quanto un'organizzazione
quasi-governativa non potrebbe attuare un vero sistema d'imposizione interna. Infatti,
essa è costituita, oltre che da una maggioranza di Stati, da organismi privati che non
hanno competenze in materia fiscale. La condizione dell'imposizione interna non può
quindi essere soddisfatta.
Ciononostante, per assicurare la parità di trattamento tra membri del personale,
siano essi stranieri o svizzeri, la maggior parte delle organizzazioni quasi-governative
tiene conto della situazione fiscale del proprio personale per calcolare i salari.
Le azioni dei collaboratori ricevute dagli impiegati della SITA costituiscono una forma
salariale atipica di retribuzione effettuata da un'organizzazione internazionale. Nel
diritto fiscale svizzero questa modalità di retribuzione rientra nella nozione di reddito
imponibile derivante da un'attività lucrativa a carattere dipendente, vale a dire di
salario. Queste azioni dei collaboratori devono quindi seguire lo stesso regime più
sopra esposto.
4. Il Dipartimento federale degli affari esteri è incaricato della vigilanza
dell'applicazione dell'accordo. Se dovesse constatare che le condizioni enunciate più
sopra non sono più soddisfatte, potrebbe proporre al Governo di denunciare
l'accordo concluso con la SITA conformemente alla pertinente clausola contenuta
nello stesso testo. Come detto alla fine del numero 1 della presente risposta, il
Consiglio federale è giunto alla conclusione che non vi sono ragioni per denunciare
l'accordo stipulato con la SITA in quanto le condizioni poste alla sua conclusione
continuano a essere adempiute.
Risposta del Consiglio federale.