01.1046 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-07
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
La legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD) è applicabile a tutti gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoversi 2 e 3. Essa prevede, da una parte, una serie di obblighi di diligenza e dall'altra l'istituzione di un sistema di controllo sull'applicazione di tali obblighi.
Gli obblighi di diligenza ai sensi della LRD comprendono in particolare l'identificazione della controparte, l'accertamento relativo all'avente economicamente diritto, l'obbligo speciale di chiarimento in caso di transazioni inusuali o di sospetti di attività criminale oppure di appartenenza ad un'organizzazione criminale, l'obbligo di allestire e conservare documenti, l'obbligo di comunicazione all'Ufficio di comunicazione in caso di sospetto fondato di riciclaggio di denaro, di origine criminosa dei valori patrimoniali o di appartenenza ad un'organizzazione criminale nonché il blocco dei beni.
Sono inoltre determinanti - a livello gerarchico normativo inferiore - le direttive del 26 marzo 1998 relative alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro (circolare della Commissione federale delle banche, circ. CFB 98/1) e la Convenzione del 28 gennaio 1998 relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 1998 dell'Associazione svizzera dei banchieri) che si applicano a tutto il settore sottoposto alla vigilanza in materia di riciclaggio di denaro della Commissione federale delle banche. Nonostante la Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche sia un mezzo di autodisciplina, di fatto, non è applicabile unicamente alle banche, ma per analogia in quanto standard minimo pure ai commercianti di valori mobiliari e alle direzioni di fondi conformemente all'articolo 2 capoverso 2 lettera b, LRD (n. 10 della circ. CFB 98/1).
In quest'ambito giuridico, il numero 22 della circolare CFB 98/1 esige dall'intermediario finanziario che informi le competenti autorità penali e l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, qualora esistesse un "sospetto manifestamente fondato" che i valori patrimoniali provengano da un crimine, anche se dovesse respingere di partenza una relazione d'affari.
La Commissione federale delle banche ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare la revisione delle direttive relative alla prevenzione e alla lotta contro il riciclaggio di denaro, tenendo in particolar modo conto delle conclusioni dell'inchiesta sui "valori patrimoniali di Abacha" nonché dei più recenti sviluppi giuridici. In questo contesto si prevede di esaminare la necessità e la fattibilità dell'introduzione di un obbligo di chiarimento dei motivi che hanno indotto i clienti a cercare un'altra banca. Si vorrebbe in tal modo evitare il passaggio di clienti indesiderati da una banca a un'altra, senza che i motivi di rifiuto del primo istituto contattato rimangano sconosciuti a quelli contattati successivamente. È necessario tuttavia mettere in evidenza il ristretto campo d'applicazione di questa possibile nuova regolamentazione che, come le vigenti direttive, si applicherebbe esclusivamente al settore sottoposto alla vigilanza della Commissione federale delle banche.
L'introduzione di un'informazione sistematica di tutti gli istituti finanziari o della Commissione federale delle banche non appare invece adeguata, da una parte a causa delle complesse implicazioni giuridiche (segreto bancario, diritti della personalità e protezione dei dati) e dall'altra a causa delle considerevoli difficoltà pratiche (gestione delle informazioni trasmesse).
Risposta del Consiglio federale.