Lexipedia

01.1060 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nel caso dei due collegamenti delle 00.34 e delle 01.45 si trattava di treni internazionali (treni notturni per l'Italia). Sulla tratta Iselle - Domodossola sono ancora in corso i lavori di ampliamento della galleria per il corridoio di transito: questi lavori sono concentrati soprattutto nelle ore notturne, quando vi è scarsa domanda di prestazioni. Per questo motivo uno dei treni notturni è stato anticipato e parte ora da Briga già alle 00.10, mentre il secondo treno notturno non circola più.

2. In linea di massima è possibile ordinare un treno regionale Briga - Iselle; a causa della chiusura della tratta dovuta ai lavori in corso, i passeggeri dovrebbero però continuare il viaggio per Domodossola in autobus. Rimane da vedere se i mezzi finanziari necessari per tale offerta possano essere messi a disposizione in tempi così brevi.

Il Cantone Vallese e la Confederazione sono sempre disposti a finanziare prestazioni di trasporti del traffico regionale rispondenti alla domanda. Attualmente l'offerta valida a partire dal cambio d'orario 2002 sulla linea Briga - Domodossola è oggetto d'esame da parte dei responsabili delle FFS, degli ambienti interessati (sindacati, industrie, frontalieri, autorità scolastiche) e del Cantone Vallese. Naturalmente saranno esaminate anche possibili modifiche dell'offerta dopo la mezzanotte.

3. È perciò escluso un ritorno al vecchio orario, trattandosi non di treni regionali bensì di relazioni del traffico a lunga percorrenza, per le quali le imprese, non percependo indennità, sono libere di fissare l'orario. L'anticipo del treno alle ore 00.10 serve a favorire il traffico merci in considerazione dei lavori nei cantieri; rinunciarvi avrebbe ripercussioni sulla politica svizzera per il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia.

Come alternativa si pone la già citata possibilità di ordinare nuove corse del traffico regionale (combinazione treno/autobus). Per questo ci vuole soprattutto sufficiente disponibilità di fondi. La procedura di ordinazione del traffico regionale è disciplinata dall'ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità (RS 742.101.1). In veste di committenti agiscono la Confederazione e il Cantone. Inoltre, ai sensi dell'art. 8 della legge del 4 ottobre 1985 sui trasporti pubblici (RS 742.40), anche i comuni, oltre alla Confederazione e al Cantone, possono richiedere prestazioni supplementari che, per la gestione economica dell'azienda, un'impresa di trasporti non offrirebbe. In questo caso l'impresa deve essere interamente indennizzata dal committente della prestazione.

Risposta del Consiglio federale.