01.1076 · Interrogazione ordinaria · 2001-06-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
All'articolo 28 dell'ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT), il Consiglio federale definisce i numeri brevi di chiamata d'emergenza a disposizione degli organi riconosciuti dalle autorità competenti. Questi numeri sono i seguenti: 112 (servizio d'emergenza europeo), 117 (polizia, chiamata di soccorso), 118 (pompieri), 143 (telefono amico), 144 (pronto soccorso autoambulanze) e 147 (linea di soccorso per bambini e giovani). Il ruolo del Consiglio federale si limita, in questo contesto, a fissare il numero e la natura dei numeri brevi da utilizzare nei servizi per le chiamate d'emergenza.
Sul piano dell'utilizzazione di questi numeri brevi, vanno distinti chiaramente due compiti fondamentali:
- L'istradamento delle chiamate d'emergenza verso le diverse centrali d'intervento in funzione del luogo di provenienza delle stesse chiamate e la garanzia che queste centrali siano costantemente raggiungibili;
- la fornitura propria a questi servizi d'emergenza, cioè gli interventi effettuati in caso di chiamate ai relativi servizi.
Il primo compito è regolato dal Consiglio federale nella sua ordinanza del 6 ottobre 1997 sui servizi di telecomunicazione (OST) sotto forma di obblighi che spettano da un lato al concessionario del servizio universale e dall'altro a tutti i fornitori di prestazioni dipendenti dal servizio universale. Il secondo compito spetta agli organi riconosciuti dalle autorità competenti. Su di esso verte l'intervento parlamentare in questione.
Per quanto concerne la polizia (117), i pompieri (118) e le autoambulanze (144), la fornitura di servizi d'emergenza spetta alle autorità cantonali e può pure essere delegata a livello comunale (come nel caso di polizia, pompieri). Al contrario, il telefono amico (143) e la linea di soccorso per bambini e giovani (147) sono servizi forniti da organi di diritto privato, riconosciuti dalle autorità competenti come organi qualificati per l'offerta dei servizi in questione.
A livello europeo, CEPT/ECTRA1 raccomanda alle autorità nazionali di regolamentazione l'uso del numero breve 112 per accedere a tutti i servizi d'emergenza, siano essi la polizia, i pompieri o le autoambulanze. In tal modo, un raggruppamento dei servizi d'emergenza sotto il numero 112 riguarderebbe di norma solo i numeri 117, 118 et 144, in quanto i numeri 143 e 147 sono considerati come servizi d'assistenza sociale e non come servizi d'intervento.
L'uso in Svizzera di numeri brevi differenti per l'offerta di servizi che a livello europeo sono raggruppati sotto un unico numero ha un'origine storica. I tre numeri 117, 118 e 144 sono ben radicati nello spirito e nelle abitudini degli Svizzeri. Un trasferimento dei numeri d'emergenza svizzeri al numero d'emergenza europeo 112 dev'essere pianificato su un periodo sufficientemente lungo perché gli utenti possano famigliarizzarsi con le nuove pratiche. L'esperienza vissuta in passato con la messa fuori servizio del 112, allora usato come numero d'accesso al servizio guasti, e la sua sostituzione con il numero 175 hanno dimostrato come un simile processo necessiti di un periodo di 5 anni.
Va aggiunto che CEPT/ECTRA raccomanda ancora che il numero 118 (con le sue estensioni 118XX) venga utilizzato per l'accesso ai servizi d'informazione sugli elenchi telefonici. In Svizzera i numeri 18XX sono da poco riservati a quest'uso, ma si prevede la possibilità di un loro trasferimento ai numeri 118XX, qualora questo numero venisse liberato dalla sua funzione attuale.
Considerando quanto precede, le risposte alle domande dell'intervento Rossini sono le seguenti:
1. Esistono a livello federale una strategia e degli obiettivi a medio termine per quel che concerne i differenti numeri d'emergenza?
Il Consiglio federale ha fissato nell'ORAT i numeri delle chiamate di emergenza e l'ambito in cui devono essere usati. Allo stesso modo regola le modalità concernenti l'istradamento delle chiamate verso i centri d'intervento dei servizi in questione. Quantunque il Consiglio federale consideri auspicabile che il numero 112 venga usato a medio termine come numero d'emergenza unico, per il momento non è possibile un intervento costrittivo in materia a livello federale, in quanto la fornitura delle prestazioni d'emergenza è affidata alla competenza del Cantoni. Fattori come i costi legati all'introduzione di un nuovo numero e il tempo necessario al cambiamento di un'abitudine sono pure di ostacolo a una tale strategia elaborata a livello federale. Spetta in definitiva ai Cantoni il compito di coordinare i loro sforzi tramite le commissioni dei direttori cantonali e definire una strategia in materia.
2. Tenendo in considerazione la pratica internazionale, il numero 112 dovrà sostituire in futuro gli altri numeri d'emergenza?
Diversi Cantoni hanno avviato una discussione concernente una possibile centralizzazione dei loro servizi d'emergenza sotto il numero 112.
3. In caso affermativo, in quali tempi si potrà compiere questo processo e che ruolo intende assumere la Confederazione, in particolare rispetto alla coordinazione delle pratiche cantonali?
I Cantoni hanno la facoltà di stabilire un calendario per il raggruppamento dei numeri d'emergenza sotto il numero 112. Le implicazioni finanziarie di un tale cambiamento non sono trascurabili e i Cantoni devono assumerne i costi. Poiché il coordinamento fra i Cantoni è attualmente garantito dalle commissioni dei direttori cantonali dei servizi in questione, il Consiglio federale non ritiene necessario intraprendere particolari passi in quest'ambito.
4. Sarebbe ragionevole emanare delle norme legislative a livello federale in questo campo?
Tutti i Cantoni possiedono loro specificità e bisogni particolari sul piano della fornitura dei servizi d'emergenza. Per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene necessaria l'emanazione di norme legislative in quest'ambito. Spetta dunque ai Cantoni organizzarsi e collaborare fra loro in modo da permettere la fornitura di un servizio affidabile alla popolazione.
1 Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) / Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA).
Risposta del Consiglio federale.