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01.3012 · Mozione · 2001-02-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Da qualche anno ormai la criminalità su Internet sta provocando una trasformazione profonda nella tipologia dei crimini e dei delitti, rendendo molto più difficoltosa la loro individuazione e di conseguenza la coordinazione del perseguimento penale. I folgoranti sviluppi e la diffusione dei processi d'informazione e di comunicazione e il fatto che un pubblico sempre più vasto ha accesso a queste tecnologie, ma analogamente anche a tutte le possibilità d'abuso ad esse insite, costituiscono delle nuove sfide per le autorità penali svizzere. Il Consiglio federale svizzero è intenzionato a sostenere attivamente le sfide summenzionate.

Internet tuttavia non è che un mezzo di diffusione di informazioni o di messaggi ed è per questo che non è assennato trasformare la sua sola applicazione per fini delittuosi in reato penale specifico. Numerosi sono i crimini e i delitti che in effetti possono essere commessi attraverso questo mezzo e perseguiti grazie alle norme esistenti. Questo vale in particolare rispetto ai reati contro l'integrità sessuale dei bambini.

Segue il parere del Consiglio federale sulle singole proposte della mozione:

1. Considerata la prima richiesta dell'autrice della mozione, ricordiamo che il Consiglio federale ha già affermato a più riprese 1 la sua determinazione a combattere con il massimo rigore la criminalità legata alla pedofilia. All'inizio del 2001 il gruppo di lavoro in cui si annoverano i rappresentanti sia delle autorità federali che cantonali BEMIK (Bekämpfung des Missbrauchs der Informations- und Kommunikationsmittel) ha presentato un rapporto di situazione. Esso contiene proposte concrete per risolvere i problemi che scaturiscono dalla lotta alla criminalità via Internet. Il gruppo di lavoro propone una serie di misure concrete da applicare immediatamente. Accanto all'approfondimento della formazione e al coordinamento degli specialisti che operano nei vari Cantoni viene segnatamente proposto di realizzare una cellula d'Internet Monitoring (ricerche sistematiche dei contenuti Internet perseguibili penalmente) e di costituire un'unità di clearing incaricata del coordinamento dei casi a livello nazionale.

Va comunque notato che i Cantoni sono competenti per il perseguimento e il giudizio dei reati in questione, anche se compiuti per via Internet. Il mezzo Internet applicato in connessione a reati, non comporta un passaggio di competenza dai Cantoni verso la Confederazione.

In conformità alla legislazione attualmente in vigore, le competenze federali in termini di procedura penale si limitano ai casi della giurisdizione federale ai sensi dell'art. 340. Con l'entrata in vigore dell'articolo 340bis CP prevista per il 1° gennaio 2002 l'Ufficio federale di polizia (UFP) sarà incaricato - oltre ad effettuare l'analisi del fenomeno della criminalità organizzata e a coordinare i casi a livello sia intercantonale sia internazionale - di condurre lui stesso le inchieste di polizia giudiziaria contro i reati pertinenti della criminalità organizzata. Tali inchieste verranno in futuro gestite anche dal Ministero pubblico della Confederazione.

Considerata tale ripartizione delle competenze, valevole anche per la lotta alla criminalità via Internet, il Consiglio federale, in cooperazione con i Cantoni, intende applicare le raccomandazioni del gruppo di lavoro BEMIK. Egli ritiene che abbia poco senso se sia la Confederazione che i Cantoni costituiscono, ognuno nella propria sfera di competenze, delle unità di monitoraggio e di clearing, tanto più che la natura tecnica di base di Internet porterebbe inequivocabilmente a doppioni d'inchieste. Per questo motivo occorre innanzitutto attendere i risultati delle procedure in corso con i Cantoni.

2. Il Consiglio federale non ritiene opportuna la richiesta della mozione segnatamente di designare un'unità specializzata incaricata di eseguire inchieste e di gestire i problemi legati alla criminalità organizzata nell'ambito dei reati contro i bambini.

In linea di principio, la lotta alla criminalità nei confronti dei bambini spetta giustamente ai Cantoni visto che il settore principale degli abusi delittuosi perseguibili in Svizzera considera i singoli bambini come individui. Le violazioni dell'integrità di un bambino equivalgono, in genere, a delitti della sfera sessuale. Visto che questi ultimi colpiscono il singolo individuo, le autorità cantonali, che hanno più dimestichezza con le tradizioni locali, sono essenzialmente più idonee delle autorità centrali inquirenti federali a chiarire e a condurre le inchieste relative a tali reati.

Giusta l'art. 260bis, la competenza inquisitoria delle autorità federali si applica giustamente soltanto al settore del perseguimento delle organizzazioni criminali. Perseguire un'organizzazione criminale equivale di per sé ad agire indipendentemente dal destino della vittima in quanto individuo per procedere contro le strutture di un'organizzazione. In questo ambito assumono particolare importanza i collegamenti internazionali che permettono, in genere, di rendere trasparenti le complicità diffuse. In questo contesto, sarebbe poco utile ai fini del perseguimento penale focalizzare l'insieme delle inchieste sul segmento dei reati nei confronti dei bambini e costituire soltanto in questo settore delle unità competenti, visto che nella maggior parte dei casi l'oggetto della criminalità organizzata è costituito da un intero spettro di reati.

Per contro, a livello federale il coordinamento della Confederazione in caso di inchieste e l'analisi approfondita della criminalità nei confronti dei bambini, ad esempio nel settore della pedofilia e della pornografia infantile paiono sensati; prassi già oggi adottate dall'Ufficio federale di polizia.

3. Per quanto riguarda la proposta di elaborare un regolamento di diritto penale atto a perseguire la criminalità via Internet va notato che Internet, concepito nel suo più ampio settore, in cui si manifestano contenuti delittuosi, resta pur sempre un mezzo di trasmissione. Segnatamente nel settore della violenza nei confronti dei bambini occorre trattare con particolare attenzione gli atti punibili che manifestano soltanto superficialmente un contenuto perseguibile nel settore del mezzo di trasmissione .La priorità va comunque sempre data al perseguimento del reato che pregiudica l'integrità del bambino per tutta la vita. Tale proposta verrà tuttavia approfondita tramite l'applicazione della mozione Pfisterer e, di conseguenza, il Consiglio federale è disposto ad accogliere questo punto della mozione.