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01.3020 · Interpellanza · 2001-03-05

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

1. Contrariamente ai Paesi dell'UE, grazie a un programma di depistaggio applicato

da oltre due anni la Svizzera è in grado di documentare che la situazione

epidemiologica riguardo all'ESB è decisamente migliorata e che il numero di casi di

ESB è in calo. Inoltre, la protezione dei consumatori è garantita da oltre dieci anni

attraverso l'eliminazione sistematica degli organi a rischio. L'obbligatorietà del

depistaggio per tutti i bovini d'età superiore a 30 mesi non contribuisce ad accrescere

la sicurezza per i consumatori visto che i metodi disponibili attualmente non

consentono di escludere che animali risultati negativi alle analisi non siano affetti

subclinicamente da ESB. Con l'introduzione dell'obbligo del depistaggio vi è il rischio

che si affievolisca il dovere di diligenza a tutti i livelli, dal produttore al macello. Nella

maggior parte dei casi l'esistenza dell'infezione può essere accertata già sulla base

di osservazioni dell'animale nell'effettivo e dell'ispezione effettuata immediatamente

prima della macellazione. A tal riguardo, nel febbraio 2001 l'Ufficio federale di

veterinaria ha trasmesso una circolare a tutti gli allevatori, veterinari e organi preposti

all'ispezione delle carni invitandoli a sorvegliare in modo ineccepibile gli effettivi di

bestiame grosso onde accertare eventuali casi di ESB. Inoltre, il 28 febbraio 2001 il

Consiglio federale ha deciso di istituire un'unità di controllo per l'ESB incaricata di

coadiuvare i Cantoni nell'ambito dell'esecuzione. Essa è diretta dagli Uffici federali di

veterinaria, della sanità pubblica e dell'agricoltura. L'unità di controllo garantirà l'alta

sorveglianza in loco, individuerà eventuali lacune sul piano esecutivo ed assicurerà

quindi un'esecuzione uniforme di tutte le disposizioni inerenti all'ESB. In tal modo

s'intende garantire che i provvedimenti decisi per eradicare l'ESB e per proteggere i

consumatori vengano applicati coerentemente. Alla luce delle considerazioni

suesposte e considerato quanto espresso dagli esperti, il Consiglio federale respinge

la proposta di introdurre un depistaggio obbligatorio dell'ESB per il bestiame grosso.

2. Dall'inizio di novembre del 2000 la situazione sul mercato svizzero della carne

bovina è peggiorata considerevolmente in seguito ai casi di ESB verificatisi nei Paesi

limitrofi. Già a metà novembre erano state avviate azioni di immagazzinamento di

carne bovina finalizzate a sostenere i prezzi. A fine febbraio la quantità di carne

bovina immagazzinata ammontava a 1600 tonnellate circa. Nell'ora delle domande

del Consiglio nazionale dell'11 dicembre 2000 il Consiglio federale aveva dichiarato

che avrebbe vagliato ulteriori provvedimenti qualora fosse perdurata la situazione

negativa sul mercato della carne bovina. A sostegno dei produttori di carne bovina

colpiti, il 14 febbraio 2001 esso ha messo a disposizione della Direzione dello

sviluppo e della cooperazione un quantitativo di carne bovina del valore di 7 milioni di

franchi da destinare all'aiuto alimentare internazionale. Visto che in aprile i prezzi

hanno registrato un'ulteriore flessione, il 2 maggio 2001 il Consiglio federale ha

deciso di stanziare un importo supplementare di 8,5 milioni di franchi per l'acquisto di

carne bovina da destinare all'aiuto alimentare e per azioni d'immagazzinamento di

carne di vitello. La reazione alla situazione è quindi stata adeguata, anche in

considerazione del fatto che la recente pressione sui prezzi è per lo meno in parte

riconducibile a una maggiore offerta del 6,6 per cento di carne bovina e dell'11,4 per

cento di carne di vitello rispetto allo stesso periodo (gennaio - marzo) dell'anno

scorso. Il Consiglio federale ritiene che non siano necessari provvedimenti

d'indennizzo tanto più che diversi rami del primario, come ad esempio l'orticoltura,

sono perennemente colpiti da eventi inaspettati. L'esistenza del settore del carne

bovina, considerato nel complesso, non è in pericolo. Per le singole aziende che

incorressero in difficoltà finanziarie nonostante l'impiego ragionevole delle possibilità

di credito, vi è la possibilità di inoltrare ai Cantoni domande per l'ottenimento di mutui

nel quadro degli aiuti per la conduzione aziendale.

3. In relazione alla progressiva eliminazione delle proteine animali dalle razioni

somministrate al bestiame da reddito, viene richiesto un maggiore sostegno della

produzione di proteine vegetali. A tal riguardo è doveroso osservare che numerosi

produttori hanno rinunciato da tempo alle proteine animali. Nel 2000 la quota di

alimenti proteici di origine animale ammontava soltanto all'1-2 per cento. Onde

accrescere la competitività della produzione animale, il Consiglio federale ha deciso

di ridurre i prezzi soglia degli alimenti per animali di 5 franchi il quintale con effetto al

1o luglio 2001. Per evitare che la campicoltura indigena subisca i contraccolpi della

riduzione dei prezzi soglia, a partire dal 2001 è previsto un contributo supplementare

di 400 franchi per ettaro di superficie coltiva aperta e di colture perenni. Questo

contributo di superficie andrà a favore della produzione di semi oleosi (colza, soia e

girasole) e di leguminose a granelli. A ciò va aggiunto il contributo di coltivazione di

1260 franchi per ettaro per le leguminose a granelli e di 1500 franchi per ettaro per i

semi oleosi. Questi provvedimenti contribuiscono ad accrescere la competitività dei

semi oleosi e delle leguminose a granelli rispetto ai cereali. Affinché i contributi di

trasformazione per i semi oleosi, soia compresa, siano maggiormente conformi alle

esigenze del mercato, è all'esame l'eventualità di conferire un mandato di prestazioni

corrispondente all'organizzazione di categoria "swiss granum".

Risposta del Consiglio federale.