01.3071 · Interpellanza · 2001-03-14
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
In questa interpellanza ci si riferisce all'esenzione dei preparati farmaceutici speciali
dall'obbligo di omologazione da parte dell'Istituto di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera c
della legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000 (LATer). Il Consiglio federale
stabilisce, con il numero dei prodotti fabbricati, il limite oltre il quale un preparato
farmaceutico speciale necessita di un'omologazione da parte dell'Istituto. Al di sotto di
detto limite questi medicamenti sottostanno al controllo dei Cantoni. Inoltre nelle
disposizioni d'applicazione relative all'articolo 9 capoverso 2 lettera c LATer deve essere
stabilito il limite. L'articolo X capoverso 1 del complemento del disegno dell'ordinanza sui
medicamenti, in consultazione dal 19 gennaio al 19 marzo 2001, sancisce che
l'omologazione dell'Istituto è necessaria quando la produzione annua di un preparato
farmaceutico speciale in confezioni multidose supera le 1000 confezioni singole o
ammonta a più di 10'000 dosi singole. Secondo il rapporto esplicativo relativo al disegno di
ordinanza, determinante è la prima grandezza raggiunta.
Per quanto concerne i preparati farmaceutici speciali, rimangono valide le garanzie fornite
dalla capo del DFI alla seduta del Consiglio nazionale dell'8 marzo 2000 e alla seduta del
Consiglio degli Stati del 27 settembre 2000. Allora, Dreifuss propose che la quantità di
preparati farmaceutici speciali prodotti, non soggetta all'obbligo di omologazione, fosse
fissata ad un massimo di 100 confezioni per partita e a 1000 all'anno. In linea con questa
concessione, si rinunciò nel disegno di ordinanza alla limitazione a 100, convenuta
inizialmente con le associazioni interessate, per permettere che la produzione globale
tollerata potesse avvenire, eventualmente, in un'unica partita.
Per evitare un aggiramento del principio dell'obbligo di omologazione deciso dal
parlamento, è stata proposta una limitazione massima delle singole dosi prodotte. Questa
soluzione non vuole essere un nuovo ostacolo, ma serve unicamente a fare chiarezza.
Durante la discussione è emerso che in caso contrario, a causa dell'utilizzazione di diversi
termini quali "confezioni originali", "confezioni per trattamenti di lunga durata" ecc., vi
sarebbe stato un margine d'interpretazione troppo grande. Per quanto concerne le forme
di medicamenti in dosi singole, come 1 fiala, 1 bottiglia per le infusioni, 1 compressa ecc.,
l'accertamento della quantità "critica" rispettivamente di quella soggetta all'obbligo di
omologazione, o appunto di quella non soggetta, non pone alcun problema. Diversa è
invece la situazione per quanto attiene alle forme di medicamenti confezionati in
contenitori multidose, come le soluzioni per gocce o le compresse racchiuse in bottiglie, in
quanto con l'utilizzazione di termini quali "confezione individuale" o "confezione originale"
la decisione per stabilire in modo certo se sussiste o meno l'obbligo di omologazione non
è semplice.
Bisognerà tuttavia attendere i risultati della valutazione dei risultati della procedura di
consultazione per poter conoscere le eventuali modifiche delle disposizioni in questione. Il
Consiglio federale deciderà se il numero indicato di dosi singole (secondo il disegno:
10'000) sarà modificato o se si rinuncerà a tale limitazione.
Anche nel disciplinamento dei preparati farmaceutici speciali si deve tener conto
dell'articolo sullo scopo della legge sugli agenti terapeutici che sancisce che, per garantire
la protezione della salute, devono essere immessi in commercio soltanto agenti terapeutici
di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. Il Consiglio federale intende adempire
questo mandato emanando disposizioni nella misura del possibile chiare e inequivocabili.
L'ordinanza che disciplina i preparati farmaceutici speciali è emanata dal Consiglio
federale e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2002, dopo la valutazione
dei risultati della procedura di consultazione.
Risposta del Consiglio federale.