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01.3073 · Interpellanza · 2001-03-14

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Nell'autunno del 2000 le autorità giudiziarie del Canton Zurigo hanno bloccato conti bancari

per un importo di 70 milioni di dollari USA che potrebbero risalire a Vladimiro Lenin

Montesinos Torres o a persone a lui vicine (cfr. al riguardo l'interpellanza 00.3523, Gysin

Remo, Fondi di Montesinos in Svizzera). Nel corso di questa primavera sono stati bloccati

altri conti bancari. I valori bloccati riguardano un deputato del Congresso peruviano (circa 15

milioni di dollari USA), un generale peruviano (circa 15 milioni di dollari USA) e una persona

della cerchia di Montesinos (circa 10 milioni di dollari USA). Nel quadro dell'affare dei fondi

Montesinos in Svizzera sono stati complessivamente bloccati circa 105 milioni di dollari USA.

La Commissione federale delle banche (CFB) sta attualmente conducendo un procedimento

contro cinque banche che hanno concluso relazioni d'affari da collegare con Montesinos.

Nell'ambito di questo procedimento dev'essere chiarito se i suddetti istituti hanno adoperato

la necessaria diligenza, rispettivamente se hanno rispettato la prassi della CFB in merito alla

garanzia di un'attività irreprensibile che vieta alle banche di accettare capitali provenienti

dalla corruzione o dall'abuso di fondi pubblici (cfr. Rapporto di gestione 1997, pag. 20 segg.,

versione tedesca) e le attuali direttive del 26 marzo 1998 della CFB relative alla prevenzione

e alla lotta contro il riciclaggio di denaro. I procedimenti sono ancora in corso.

Nel 1996 la CFB non aveva motivo di avviare un'inchiesta per violazione degli obblighi di

diligenza connessi con le relazioni d'affari risalenti a Montesinos. Inoltre, non aveva nessun

indizio che fondi di Montesinos fossero depositati su conti di istituti vigilati dalla stessa CFB.

È senza dubbio vero che già a metà degli anni Novanta nella stampa si era parlato di

Montesinos. Tuttavia, a tenore dell'articolo 9 della legge sul riciclaggio di denaro, l'obbligo di

comunicazione in vigore per le banche dal 1° aprile 1998 scatta soltanto se l'intermediario

finanziario sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d'affari

sono connessi con un reato ai sensi dell'articolo 305bis CP, provengono da un crimine o

sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale (art. 260ter n. 1 CP).

Semplici supposizioni nella stampa non bastano per fare scattare l'obbligo di comunicazione.

Negli incarti delle autorità federali non esiste alcun elemento che permetta di sospettare che

le autorità americane siano all'origine delle informazioni che hanno reso possibile l'apertura

di un'inchiesta penale in Svizzera nell'affare Montesinos. L'apertura dell'inchiesta è da

mettere in relazione alle comunicazioni fatte in applicazione della legge sul riciclaggio di

denaro e analizzate dall'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio dell'Ufficio federale

di polizia.

Il caso Montesinos ha mostrato che il segreto bancario non ha protetto il titolare del conto. Le

banche in questione hanno informato l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro dell'esistenza di tali conti dopo che la corruzione di deputati del Parlamento

peruviano da parte di titolari di conti è stata resa nota al pubblico. In seguito, i conti in

Svizzera sono stati bloccati e le autorità peruviane informate. Le informazioni provenienti

dalla Svizzera hanno permesso alle competenti autorità peruviane di formulare una

corrispondente domanda d'assistenza giudiziaria internazionale. Le autorità svizzere hanno

contribuito in maniera importante a scoprire questo affare fondandosi sul dispositivo della

lotta contro il riciclaggio di denaro.

Nella sua risposta alla mozione Grobet, 00.3470, "Penalizzazione delle infrazioni in materia

di riciclaggio di capitali", il Consiglio federale non ha ritenuto necessario inasprire le sanzioni

in materia di riciclaggio di denaro. Il 6 marzo 2001 il Consiglio nazionale ha condiviso

l'opinione del Consiglio federale respingendo con 107 voti contro 56 la mozione Grobet. La

risposta del Consiglio federale alla mozione Grobet resta quindi valida.

Visto che gli averi sono bloccati nell'ambito di una procedura penale aperta nel Canton

Zurigo, spetterà alle autorità zurighesi decidere della loro sorte. Allo stadio attuale è

prematuro decidere sull'assegnazione dei fondi bloccati, perché l'origine dei fondi in

questione non è comunque ancora stabilita con certezza. Di conseguenza non è ancora

possibile fare previsioni sulla loro eventuale restituzione al Perù. Inoltre, occorre pure

attendere il prosieguo rispettivamente l'esito della procedura penale peruviana.

Risposta del Consiglio federale.