01.3083 · Interpellanza · 2001-03-15
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il rapporto 2000 dell'INCB, che prende in esame e commenta la situazione nel campo
della droga nei diversi paesi, si basa, per quanto concerne le considerazioni relative alla
Svizzera, sulla visita di una delegazione dell'INCB compiuta nel settembre 2000 e
sull'analisi delle informazioni disponibili riguardo alla problematica della droga in Svizzera.
L'INCB è giunto alle seguenti conclusioni:
- L'INCB riconosce la disponibilità del governo svizzero a intraprendere un dialogo
sostanziale sui numerosi aspetti relativi alla messa in atto della convenzione in materia
di droga.
- Gli organi svizzeri competenti hanno sostenuto attivamente un potenziamento del
controllo nell'ambito del traffico internazionale di sostanze psicotrope.
- La Svizzera ha introdotto un esteso controllo dei precursori, mettendo in atto
efficacemente le prescrizioni dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite del
1988 che non ha ancora ratificato.
- La legislazione sul riciclaggio di denaro ha portato ad un aumento degli annunci delle
transazioni sospette da parte delle banche e ha permesso il congelamento di somme di
denaro di dubbia provenienza.
- L'INCB riconosce gli sforzi compiuti dalla Svizzera negli ultimi dieci anni nell'ambito
della politica in materia di droga e il rilevante impegno finanziario assunto per mettere
in atto tale politica.
- L'INCB rileva in particolare l'alto livello di qualità dei programmi di prevenzione primaria
e secondaria della Svizzera.
- L'INCB ritiene che a tutti i quattro pilastri della politica svizzera in materia di droga
dovrebbe essere attribuita la medesima importanza.
- L'INCB prende atto del fatto che il numero di nuovi casi di infezioni da epatite e HIV ha
potuto essere ridotto, e che c'è stata una diminuzione dei decessi per droga e della
criminalità ad essa connessa.
- L'INCB sostiene che l'istituzione di locali per iniezione contravviene alla convenzione
delle Nazioni Unite.
- L'INCB prende atto con preoccupazione della situazione concernente la canapa e
critica in particolare il mercato grigio dei suoi prodotti tuttora esistente. In
considerazione degli obiettivi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, le
autorità svizzere sono invitate ad adottare le misure appropriate per quanto concerne
la coltivazione e il commercio di canapa e a tener conto delle osservazioni dell'INCB in
merito alla revisione della legge sugli stupefacenti.
Globalmente, quindi, la politica Svizzera in materia di droga è stata oggetto di molte lodi e
di riconoscimento. L'affermazione secondo la quale la Svizzera fa parte dei paesi più
aspramente criticati è quindi infondata.
Il Consiglio federale intende prendere posizione in merito alle due critiche espresse
dall'INCB come segue:
- Non è condivisa l'opinione secondo cui l'istituzione di locali d'iniezione, in atto da anni
in Svizzera, non è conciliabile con la convenzione. La compatibilità con la Convenzione
unica del 1961 era stata confermata dal prof. dr. Hans Schultz nel suo parere sullo
statuto giuridico dei locali d'iniezione, e dall'Istituto svizzero di diritto comparato a
Losanna, nel gennaio 2000, per quanto concerne anche altre convenzioni. Su questo
punto anche la Repubblica federale tedesca e la Spagna non condividono la posizione
giuridica dell'INCB.
- Il Consiglio federale è consapevole dell'esistenza di un mercato grigio della canapa. Ne
ha tenuto conto nel disegno di legge e nel messaggio relativo alla revisione della legge
sugli stupefacenti. Gli obiettivi delle disposizioni del Consiglio federale sono, da un lato,
una lotta efficace contro l'esportazione e il turismo della canapa e, dall'altro, una certa
tolleranza della coltivazione e del commercio di canapa all'interno di condizioni quadro
ben delineate. Le proposte legislative per il raggiungimento di tali obiettivi sono state
sottoposte all'esame di due perizie giuridiche, per il controllo della compatibilità con le
convenzioni internazionali; in linea di massima le perizie confermano la compatibilità
con le convenzioni, anche se tra esse sussistono delle differenze per quanto concerne
la formulazione delle ordinanze.
Le considerazioni dell'INCB vanno valutate tenendo presente che, al momento della
stesura del rapporto, il disegno di legge del Consiglio federale non era ancora
disponibile e che, quindi, l'INCB, probabilmente, ha formulato le sue critiche in base
all'idea di una depenalizzazione generale del commercio e della coltivazione della
canapa. Nel frattempo è stato consegnato all'INCB il disegno di legge con il relativo
rapporto e si sono svolti i primi colloqui chiarificatori.
1. Al pari di altri settori, la Svizzera è molto attenta a rispettare i suoi obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali anche nel campo della droga (Convenzione unica del
1961, il suo Protocollo addizionale del 1972 nonché la Convenzione sugli psicotropi del
1971). La volontà di cooperare a livello internazionale è dimostrata, non da ultimo, dal
fatto che la Svizzera adempie praticamente senza lacune le prescrizioni della
convenzione dell'ONU del 1988 nonostante non l'abbia ancora ratificata. Il Consiglio
federale non è a conoscenza di un'eventuale violazione delle tre principali convenzioni
dell'ONU in materia di droga.
2. L'adesione della Svizzera all'ONU va nel senso di una normalizzazione delle relazioni
intense già oggi esistenti con l'organizzazione mondiale. Tale passo obbliga la
Svizzera al rispetto della Carta dell'ONU. La ratifica di convenzioni negoziate
nell'ambito dell'ONU che, in linea di massima, sono aperte a tutti i paesi del mondo,
invece, è indipendente dall'adesione.
L'impegno svizzero in favore di una politica internazionale in materia di droga non
dipende dall'adesione all'ONU e, d'altro canto, la politica dei quattro pilastri della
Confederazione in questo campo non rappresenterebbe un ostacolo all'adesione
all'ONU. Come già affermato dal Consiglio federale nel messaggio del 29 novembre
1995 (FF 1996 I 521) relativo alla convenzione del 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, il problema della droga ha dimensioni
internazionali e la volontà della Svizzera è quella di sostenere solidalmente gli sforzi
volti alla lotta alla droga. La convenzione del 1988 rappresenta il riconoscimento della
lotta multidisciplinare all'abuso e al commercio illegale di droghe, poiché non prevede
soltanto misure repressive, ma esorta le parti contraenti a sviluppare programmi di
prevenzione in materia di droga e misure terapeutiche e di riabilitazione. Per questa
ragione il Consiglio federale ha raccomandato al Parlamento di ratificare la
convenzione del 1988, fatte salve le riserve concernenti il possesso, l'acquisto e la
coltivazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope per uso personale nonché quelle
relative alle singole disposizioni concernenti il perseguimento e l'esecuzione penale.
La Svizzera è attiva in diverse organizzazioni internazionali. Prende parte attivamente
già oggi alla politica dell'ONU in materia di droga. Nel 1997 la Svizzera fu rieletta
membro del gruppo dei paesi occidentali nella Commission on Narcotic Drugs (CND)
dell'ONU. Questa commissione, in qualità di organo del Consiglio economico e sociale
delle Nazioni Unite (ECOSOC) avanza proposte all'ONU nell'ambito della politica in
materia di stupefacenti. È responsabile del proseguimento dei lavori nell'ambito della
convenzione del 1961 (completate dal protocollo del 1972), del 1971 e del 1988
nonché della messa in atto delle dichiarazioni politiche dell'Assemblea generale
dell'ONU. La Svizzera in seno al CND rappresenta la politica dei quattro pilastri e
provvede affinché le conoscenze acquisite in questo campo siano trasmesse alla
comunità internazionale e viceversa.
3. Come già precisato al punto 2, il Consiglio federale, in caso di adesione, non è tenuto a
modificare la sua politica in materia di droga. La politica svizzera dei quattro pilastri in
materia di droga, che gode del sostegno del Governo, del Parlamento e, non da ultimo,
del Popolo, è la risposta, improntata al senso pratico e ai risultati, ad una problematica
complessa. La politica dell'ONU in materia di droga ha un orientamento internazionale
e, in linea di massima, non intende porre dei limiti a quella dei singoli stati membri.
Spetta innanzitutto ad essi, quindi, risolvere i problemi legati alla droga, nel rispetto
delle convenzioni internazionali e adottando le misure che ritengono appropriate.
Con il disegno per la revisione della legge sugli stupefacenti, il Consiglio federale
propone al Parlamento, tra l'altro, di chiarire la situazione attuale insoddisfacente per
quanto concerne la canapa. Nel far ciò, è consapevole della necessità di elaborare
nuove soluzioni che tengano conto di una realtà molto cambiata rispetto all'ultima
revisione della legge. L'insegnamento tratto dalle esperienze degli ultimi anni conferma
che un approccio pragmatico nel senso dei quattro pilastri dà certamente risultati
positivi, tuttavia tale approccio deve essere continuamente aggiornato e adeguato
all'evolvere della situazione.
Risposta del Consiglio federale.