Lexipedia

01.3244 · Mozione · 2001-05-09

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Nel 1980, poco tempo dopo l'introduzione del contingentamento lattiero, sono stati introdotti i contingenti supplementari. Questo provvedimento consente di attribuire ai produttori della regione di pianura, che acquistano animali provenienti dalla regione di montagna, contingenti supplementari di durata limitata. I contingenti supplementari sono stati introdotti onde favorire lo smercio di animali provenienti dalla regione di montagna - in particolare al termine del periodo d'estivazione - e di promuovere la ripartizione del lavoro fra la regione di montagna e quella di pianura. Sin dalla sua introduzione, questo provvedimento si è rivelato efficace per lo smercio del bestiame. Esso è quindi stato ripreso anche nella nuova legge sull'agricoltura (LAgr). Ogni anno questo provvedimento consente di smerciare circa 15'000 - 17'000 animali. Il fatto che tale cifra sia costante da anni dimostra che il provvedimento ha mantenuto la sua attrattiva.

Il legislatore ha incaricato il Consiglio federale di stabilire l'entità del contingente supplementare per animale (art. 34 LAgr). All'epoca dell'introduzione del provvedimento era stato fissato il limite di 1'500 chilogrammi tuttora in vigore. Il 16 maggio 2001 il Consiglio federale ha adeguato le rispettive disposizioni d'esecuzione (ordinanza sul contingentamento lattiero) e aumentato sia il quantitativo globale dei contingenti (art. 31 LAgr) sia il limite del contingente supplementare portandolo a 2'000 chilogrammi. La richiesta dell'autore della mozione è quindi in parte adempiuta. Il Consiglio federale valuterà se in futuro sia giustificato un ulteriore aumento.

Per quanto concerne la perdita di quote di produzione è doveroso rammentare che l'articolo 32 LAgr sancisce il divieto di trasferire contingenti dalla regione di montagna a quella di pianura. Il Consiglio federale può tuttavia prevedere deroghe. Tale divieto si è rivelato efficace. Secondo la statistica dell'anno lattiero 1999/2000, i produttori della regione di montagna hanno acquistato 3'560 tonnellate circa in più rispetto al quantitativo venduto e preso in locazione 2'240 tonnellate circa in più del volume ceduto in affitto. 4'100 tonnellate sono state spostate nella regione di pianura quale contropartita per la ripresa dell'allevamento. Tale norma rappresenta una delle deroghe possibili ed è finalizzata a promuovere la collaborazione. Grazie al commercio di contingenti la regione di montagna ha acquisito 1'700 tonnellate di contingenti ed ha rafforzato la ripartizione del lavoro attraverso la ripresa dell'allevamento di animali di aziende della regione di pianura. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che possono venir rilevate differenze regionali nell'evoluzione dei quantitativi. Esse sono tuttavia da ricondurre in particolare al trasferimento di contingenti all'interno della regione di montagna. Inoltre, esso non condivide l'opinione dell'autore della mozione secondo la quale i nuovi contributi per animali da reddito che consumano foraggio grezzo favorirebbero soprattutto l'allevamento nella regione di pianura. Sono prevalentemente i produttori con una quota elevata di animali da allevamento che beneficiano di tali contributi. Gran parte di queste aziende sono ubicate nella regione di montagna.

La mozione tange la competenza normativa delegata al Consiglio federale. Anche per tale motivo l'intervento dev'essere trasformato in postulato.

Rinviamo infine alla risposta del Consiglio federale alla mozione 01.3224 Josef Leu "Maggiore flessibilità nella produzione lattiera", nella quale si chiede un aumento dei contingenti supplementari della stessa entità di quello richiesto nella presente.

Il Consiglio federale propone di trasformare la mozione in postulato.

01.3244 | Lexipedia | Lexipedia