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01.3289 · Interpellanza · 2001-06-08

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

A complemento della prima interpellanza (99.3274 del 16.6.99), che trattava quattro domande identiche alle quali è stata data risposta il 5 giugno 2001, il Consiglio federale risponde nel modo seguente alla nuova interpellanza dell'8 giugno 2001:

1. Con l'articolo costituzionale del 14 giugno 1981 e la legge del 5 ottobre 1990 sull'informazione ai consumatori, la politica nei confronti del consumatore si è rafforzata; le organizzazioni dei consumatori hanno ottenuto un più solido riconoscimento.

I mezzi di cui dispone lo Stato sono attuati dal Dipartimento dell'economia (DFE), al quale è annesso l'Ufficio federale del consumo, in collaborazione con tutti i servizi interessati dei Dipartimenti dell'interno (DFI), di giustizia e polizia (DFGP), dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), delle finanze (DFF).

La politica nei confronti dei consumatori si realizza a tre livelli:

- misure attuate direttamente dallo Stato,

- sostegno finanziario alle attività delle organizzazioni dei consumatori,

- la rappresentanza dei consumatori presso i servizi dell'amministrazione, gli operatori economici e le organizzazioni internazionali interessati.

Il campo di applicazione riguarda in particolare cinque settori:

- la salute e la sicurezza alimentare

- la sicurezza generale dei prodotti di consumo,

- l'informazione dei consumatori,

- la difesa degli interessi dei consumatori

- l'osservazione della politica e delle azioni europee nei confronti del consumatore e, eventualmente, la trasposizione nel diritto svizzero.

Misure prese dallo Stato

I servizi interessati della Confederazione prendono misure secondo i bisogni della realtà quotidiana e dell'evoluzione del mercato.

Misure nel campo della salute e della sicurezza alimentare: si tratta in particolare di leggi e regolamenti relativi a: derrate alimentari, agricoltura e organismi geneticamente modificati (OGM). Nel corso degli anni, la protezione dei consumatori è stata estesa dalla revisione della legge sulle derrate alimentari, da revisioni di ordinanze e nuove ordinanze, in particolare quelle relative alle dichiarazioni. Si noti che la legge sull'ingegneria genetica (Gen-Lex) è attualmente trattata dalle Camere federali.

Misure nel settore della sicurezza generale dei prodotti di consumo: si tratta in particolare di leggi e regolamenti relativi a impianti e apparecchi tecnici, oggetti d'uso, giocattoli, apparecchi e impianti elettrici, veleni, prodotti terapeutici, protezione contro le radiazioni, veicoli a motore. Anche le leggi sulla responsabilità per danno da prodotti e gli ostacoli tecnici al commercio rivestono un ruolo importante nella protezione del consumatore.

Attualmente, l'Ufficio federale del consumo dirige un gruppo di lavoro incaricato di esaminare se il campo d'applicazione della legislazione settoriale esistente debba essere sviluppato; studiare l'opportunità e la possibilità di costituire un'autorità di coordinamento; creare una rete di scambi di informazioni relativa al rischio in materia di prodotti di consumo ed esaminare le possibilità di collegare la Svizzera ai sistemi europei EHLASS e RAPEX; istituire una banca di dati legislativi in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

Misure prese per difendere l'interesse dei consumatori: si tratta in particolare dei progetti di leggi e regolamenti in relazione con il mercato dell'elettricità, le Poste e le telecomunicazioni, l'e-commerce, la vendita per corrispondenza e contratto a distanza. Sono inoltre toccate le leggi e le ordinanze sul credito al consumo, sulla concorrenza sleale, sulla sorveglianza dei prezzi, sull'indicazione dei prezzi, sulla dichiarazione dei servizi, sui cartelli.

Attualmente, l'Ufficio federale del consumo, sulla base della raccomandazione della Commissione federale del consumo, sta elaborando un progetto di proposta di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Ciò per via esterna all'amministrazione federale.

Rammentiamo che l'Ufficio federale del consumo ha pubblicato nel mese di aprile 2001 un primo bilancio sul comportamento del consumatore rispetto all'e-commerce. Ha inoltre collaborato all'elaborazione delle linee direttive dell'OCSE in materia.

Misure prese nel campo dell'informazione del consumatore. Con la legge sull'informazione del consumatore e la sua ordinanza d'applicazione, la Confederazione riconosce quattro organizzazioni dei consumatori d'interesse nazionale indipendenti. La legge consolida la loro posizione concedendo un aiuto finanziario per i loro compiti d'informazione. La rappresentanza dei loro interessi è garantita dall'Ufficio federale del consumo, che è il loro punto di riferimento in seno all'Amministrazione federale e il loro organo di coordinamento in caso di discussioni con i settori dell'economia e che contribuisce alla ricerca di soluzioni comuni.

Misure prese nel settore della concorrenza. La legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza costituisce l'elemento chiave della politica svizzera della concorrenza. La sua applicazione si basa soprattutto sull'attività della Commissione della concorrenza che, sostenuta da una segreteria permanente, vigila sul buon funzionamento dei mercati e mostra, conseguentemente, gli aspetti positivi della concorrenza per i consumatori.

Misure prese nell'ambito della sorveglianza dei prezzi. La legge sulla sorveglianza dei prezzi, elaborata a seguito dell'approvazione di due iniziative popolari lanciate dalle organizzazioni dei consumatori, prevede che il Sorvegliante dei prezzi osservi l'evoluzione dei prezzi, proceda a inchieste quando i prezzi subiscono variazioni inusuali e regolamenta il mercato a beneficio dei consumatori.

Misure prese dallo Stato nel settore dell'osservazione della politica e delle azioni europee in favore dei consumatori ed, eventualmente, loro trasposizione. In collaborazione con tutti i servizi dei Dipartimenti interessati, l'Ufficio federale del consumo osserva la politica europea in materia di consumo, partecipa ai comitati dell'OCSE, dell'EFTA e di Prosafe. Un aiuto finanziario specifico è accordato all'organizzazione che ha sede presso l'ANEC (vedasi pto. 4).

Allo scopo di rafforzare la protezione del consumatore, numerose disposizioni di direttive europee sono state trasposte o trovano già delle corrispondenze nel diritto svizzero.

Affinché il consumatore diventi un interlocutore riconosciuto, l'Ufficio federale del consumo partecipa ai gruppi di lavoro interdipartimentali sull'OMC.

2. L'Ufficio federale del consumo è una struttura flessibile e leggera. Qualunque sia il campo in cui agisce, lo Stato deve provvedere alla protezione dei consumatori. Questa è una delle ragioni per le quali l'Ufficio federale del consumo è invitato a partecipare all'elaborazione e all'esecuzione delle leggi e delle ordinanze che rivestono un interesse particolare per i consumatori.

L'Ufficio federale del consumo garantisce il funzionamento della segreteria della Commissione federale per le questioni dei consumatori, che è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutte le questioni inerenti al consumo.

L'Ufficio federale del consumo lavora con un effettivo modesto e, secondo i bisogni, può contare sul potenziale dei servizi competenti dell'amministrazione.

Dalla metà del 1999, l'Ufficio federale del consumo è nuovamente annesso alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell'economia (DFE). La sua situazione gli offre dei vantaggi, quali l'accesso a tutte le fonti d'informazione del DFE (dove quasi tutte le attività hanno un impatto diretto sulla vita del consumatore). In seguito a tale riorientamento, l'Ufficio è stato ristrutturato puntando sulle competenze professionali e personali dei suoi collaboratori. Attualmente dispone di una responsabile che possiede una grande esperienza in materia di informazione e di politica federale, di un aggiunto scientifico di formazione giuridica, di un'assistente di direzione e di due economisti praticanti.

Per far conoscere maggiormente le proprie attività e migliorare i suoi contatti verso l'esterno, l'Ufficio federale del consumo ha elaborato un opuscolo informativo che ha presentato alla stampa il 13 giugno 2001.

3. La protezione e la difesa degli interessi dei consumatori spettano anche alle organizzazioni dei consumatori. Occorre rilevare che non sempre le organizzazioni vantano dimensioni e mezzi che consentono loro di garantire un compito di riconosciuto interesse generale. Per tale motivo, secondo la legge, l'Ufficio federale del consumo incoraggia le organizzazioni dei consumatori nei loro compiti d'informazione. A partire da quest'anno, l'importo dei sussidi versati alle associazioni di consumatori è stato aumentato rispetto allo scorso anno di 10'000.- franchi annui. Questo impegno finanziario dimostra l'importanza attribuita dal Consiglio federale e dal Dipartimento federale dell'economia all'informazione del consumatore. L'ammontare dei sussidi riservati all'informazione del consumatore per il 2'001 raggiunge 552'400.- franchi, e più precisamente 496'360.- franchi per le organizzazioni dei consumatori menzionate nell'ordinanza sull'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consumatori e 44'040 franchi per altri progetti e organizzazioni.

Occorre inoltre sottolineare che l'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consumatori dipende dalla volontà del Parlamento il quale decide in materia di budget federale. Se è importante che le organizzazioni conservino la propria indipendenza, esse devono tuttavia informare regolarmente il Dipartimento dell'economia, tramite l'Ufficio federale del consumo, sullo sviluppo dei loro compiti. È infatti sulla base di queste informazioni che il Dipartimento formula proposte budgetarie.

4. Allo scopo di rafforzare la partecipazione della Svizzera al processo europeo di normalizzazione, il preventivo del 2001 prevede un importo di 12'000 franchi per la collaborazione alle attività dell'ANEC (associazione di normalizzazione europea). Questa partecipazione è stata accordata alla Fédération romande des consommateurs che assicura, dall'inizio del 2001, la supervisione dei lavori dell'ANEC per il nostro Paese. Anche se è ancora prematuro tracciare un bilancio delle sue attività, il Consiglio federale può già rassicurare l'autore dell'interpellanza che le istanze competenti si basano sui lavori di questa organizzazione per attuare i loro programmi futuri.

Risposta del Consiglio federale.

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