01.3387 · Interpellanza · 2001-06-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale, rispondendo a interventi parlamentari precedenti in materia, ha ribadito a più riprese che intende rispettare il principio dello smaltimento delle scorie nucleari in Svizzera e che le condizioni per l'esportazione di materiale radioattivo sono regolate in modo chiaro nella legislazione sulla radioprotezione (cfr. risposta del Consiglio federale del 24 marzo 1999 all'interrogazione ordinaria urgente Wiederkehr "Esportazione di scorie nucleari in Russia"). Visto che gli Stati attivi nell'importazione o l'esportazione di scorie nucleari devono impegnarsi a lungo termine, la partecipazione della Svizzera a un deposito situato all'estero dovrebbe essere analizzata non solo sotto il profilo della sicurezza tecnica e dell'impatto ambientale, ma anche in vista di futuri impegni finanziari e dell'evoluzione politica a lungo termine. In occasione della visita di una delegazione russa presso l'Ufficio federale dell'energia (UFE), alla fine del 2000, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha stabilito chiaramente che in linea di massima in Svizzera l'esportazione di scorie nucleari è vietata e che un'eventuale offerta concreta di smaltimento di barre combustibili svizzere in un centro russo può essere considerata soltanto se sono adempiute determinate condizioni. Vista l'attuale situazione, l'esportazione di scorie in Russia non potrebbe essere autorizzata. Il Consiglio federale risponde come segue alle singole domande:
a) L'esportazione di barre combustibili usate per il ritrattamento all'estero deve essere autorizzata dall'UFE, secondo la legislazione in materia nucleare. Finora, non sono state rilasciate autorizzazioni per l'esportazione o il trasferimento di barre combustibili usate in Russia. Le scorie radioattive prodotte nell'ambito del ritrattamento devono essere riprese e smaltite in Svizzera. Per quanto concerne le materie nucleari ottenute (uranio e plutonio), esse sono riutilizzate per le barre combustibili all'uranio o MOX oppure restituite agli esercenti delle centrali nucleari. La riutilizzazione di tali materie è regolata dalle parti contraenti e sottostà alle corrispondenti prescrizioni nazionali e internazionali. Attualmente, su mandato della Siemens, vengono prodotte in Russia barre combustibili con l'uranio ricavato dal ritrattamento di elementi svizzeri in Francia. La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) ha ispezionato l'impianto di produzione in questione e stabilito che esso soddisfa le esigenze di sicurezza e di qualità fissate dalla Svizzera.
b) La documentazione necessaria per il rilascio di un'autorizzazione deve indicare in modo preciso il tipo e la quantità di combustibile da esportare. Inoltre, i rapporti che tutti gli esercenti di centrali nucleari stilano periodicamente all'attenzione della DSN, secondo la direttiva DSN R-15, indicano esattamente quali barre combustibili sono state esportate per essere ritrattate all'estero.
Le autorità svizzere non contabilizzano le scorie nucleari depositate all'estero, visto che non sono tenute a farlo. Vengono controllati e registrati i combustibili nucleari che si trovano in Svizzera o che sono importati/esportati. Per l'esportazione di combustibile nucleare, oltre all'ordinanza sull'energia nucleare, vanno applicate anche le direttive del Gruppo dei fornitori nucleari (NSG - organo internazionale informale di controllo delle esportazioni). Tali direttive prevedono tra l'altro che nel caso di una riesportazione da parte di uno Stato destinatario, quest'ultimo deve fornire allo Stato terzo le stesse garanzie che aveva preteso dal primo Stato fornitore. Le direttive del NSG non prevedono un controllo del rispetto delle condizioni di fornitura o della qualità del materiale da parte delle autorità svizzere in un altro Stato; si tratterebbe infatti di un'ingerenza difficilmente tollerata.
c) Le barre combustibili usate prese in consegna dagli impianti di ritrattamento all'estero vengono scrupolosamente registrate. In base alle indicazioni fornite (arricchimento, combustione nucleare, ecc.) viene rilevato mediante convalidati codici di calcolo l'esatto livello di radioattività dei radionuclidi presenti nel combustibile. Tale inventario serve da base per la successiva reimportazione delle scorie generate durante il ritrattamento.
d) Le condizioni per l'esportazione sono regolate in modo chiaro nella legislazione in materia di radioprotezione. In virtù dell'articolo 93 dell'ordinanza sulla radioprotezione (RS 814.501) un'autorizzazione per l'esportazione di scorie radioattive può essere rilasciata in via eccezionale se si ha la garanzia che nello Stato di destinazione sono applicate sufficienti misure di sicurezza, se è a disposizione un deposito definitivo idoneo e corrispondente allo stato della scienza e della tecnica e se l'eliminazione avviene nel quadro di una convenzione di diritto internazionale pubblico. E' dunque necessario esaminare in modo molto accurato le possibilità di smaltimento all'estero. L'esportazione non deve in nessun caso camuffare uno smaltimento ambiguo. Visto che attualmente la Russia non dispone di un deposito definitivo idoneo e corrispondente allo stato della scienza e della tecnica, al momento non possono essere autorizzate esportazioni in questo Paese.
e) Cfr. lett. a-d.
2. Il ritrattamento suscita pareri contrastanti a diversi livelli: sicurezza, radioprotezione, rischi legati al trasporto, volume di scorie, protezione delle risorse, redditività e uso illecito di plutonio. Questi sono i motivi per cui nel progetto di legge sull'energia nucleare il Consiglio federale si è espresso a favore di un divieto di ritrattamento, ovvero contro l'esportazione di barre combustibili usate. I contratti esistenti potranno tuttavia ancora essere rispettati. Per quanto concerne le divergenze in materia di costi riportate dal quotidiano britannico summenzionato, spetta alle parti contraenti appianarle, vale a dire alla British Nuclear Fuels plc (BNFL) e agli esercenti delle centrali nucleari svizzere. Gli aspetti economici non sono determinanti per il rilascio di autorizzazioni.
Alle singole domande il Consiglio federale risponde come segue:
a+b) La Svizzera e la Repubblica francese hanno firmato un accordo di cooperazione relativo all'impiego pacifico dell'energia nucleare (RS 0.732.934.9). Uno scambio di note del 1978 tra la Svizzera e la Francia disciplina la ripresa delle scorie o, nel caso di un mancato ritrattamento, delle barre combustibili usate non trattate. Esiste uno scambio di note corrispondente tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 1979 e del 1983. Il Consiglio federale vi garantisce tra l'altro di non ostacolare il trasporto di ritorno delle scorie radioattive. Non esistono altrimenti accordi vincolanti per la Svizzera in materia di ritrattamento. E visto che i relativi contratti sottostanno al diritto privato, non risultano impegni contrattuali o rischi di costi imputabili alla Confederazione.
c) I contratti in materia di ritrattamento garantiscono che a ogni cliente venga restituita una quantità di materia radioattiva equivalente a quella fornita all'impianto di ritrattamento. In questo modo sono soddisfatti tutti gli impegni in merito alla ripresa di scorie radioattive e gli esercenti delle centrali nucleari non devono assumere ulteriore materiale nucleare qualora si decidesse di disattivare il centro di ritrattamento.
d) Oggi è possibile ridurre sensibilmente il volume di scorie condizionate generato durante il ritrattamento grazie all'ottimizzazione delle procedure. Le scorie prodotte durante il ritrattamento in Francia e Inghilterra comprendono scorie altamente radioattive (HAA), mediamente radioattive (MAA) e debolmente radioattive (SAA). Secondo le attuali conoscenze, il volume di scorie generate durante il ritrattamento è inferiore a quello provocato dal deposito finale diretto di barre combustibili condizionate.
Gli esercenti stanno inoltre riflettendo sull'opportunità di riprendere dal centro BNFL una quantità di scorie HAA equivalente alle scorie SAA e MAA generate durante il ritrattamento. L'UFE ha formulato condizioni molto chiare in merito. Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, il volume di scorie diminuirebbe ulteriormente, risultando ancora più vantaggioso rispetto all'opzione del deposito finale diretto.
e) I diversi tipi di scorie che devono essere ripresi dopo il ritrattamento sono elencati in modo esaustivo. L'impianto di ritrattamento deve specificare ogni tipo di scoria: descrizione delle scorie non lavorate, della procedura di condizionamento, delle misure destinate a garantire la qualità e dell'imballaggio utilizzato. La DSN ha esaminato e approvato tali specificazioni, formulando tuttavia ulteriori condizioni per quanto riguarda la documentazione. Nel quadro delle domande di esame preliminari, l'UFE si è espresso in materia e ha fissato le condizioni per la ripresa delle scorie. La DSN segue regolarmente la produzione di scorie negli impianti di ritrattamento e controlla che vengano adempiute le condizioni stabilite.
Risposta del Consiglio federale.