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01.3502 · Interpellanza · 2001-10-03

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

La statistica della SAU pubblicata nel Rapporto agricolo 2000 si basa sui dati delle strutture delle aziende agricole rilevati annualmente dai Servizi cantonali d'agricoltura. Da un confronto fra i valori medi del 1990/1992 e quelli del 1997/1999 emerge un calo della SAU pari soltanto allo 0,3 per cento. Secondo l'edizione del 1997 della pubblicazione dell'Ufficio federale di statistica concernente l'agricoltura svizzera, la SAU è addirittura aumentata di 14'000 ettari, raggiungendo quota 1'083'000 ettari. Tale incremento è riconducibile essenzialmente al fatto che gli agricoltori sono maggiormente interessati a gestire superfici che in passato non venivano utilizzate e a dichiararle nel quadro della rilevazione delle superfici. Ciò consente loro di aumentare sia il ricavato dalla vendita di prodotti sia il reddito, visto che dal 1993 la gestione di queste superfici è indennizzata mediante il versamento di pagamenti diretti. Fra il 1996 e il 1999 la SAU è nuovamente diminuita di 10'800 ettari (- 1 per cento) a vantaggio della superficie di insediamenti e boschi. Questi dati trovano riscontro pure nella statistica delle superfici svizzere, dalla quale si evince che fra il 1985 e il 1997 la superficie utilizzata a scopo agricolo è diminuita di 482 chilometri quadri, ossia del 3,1 per cento. Su due terzi circa di tale superficie sono stati costruiti nuovi insediamenti mentre un terzo è stato inghiottito dal bosco in seguito all'abbandono della gestione di prati e pascoli ubicati in zone scoscese e discoste.

Domanda 1

La SAU viene stabilita avvalendosi della misurazione ufficiale svizzera, delle superfici iscritte nel registro fondiario e della rilevazione delle superfici e delle colture effettuata annualmente dai Servizi cantonali d'agricoltura quale base per i pagamenti diretti e la statistica delle superfici. Se i dati della misurazione ufficiale e del registro fondiario non indicano o non rispecchiano più la gestione effettiva, nel quadro della rilevazione annua il gestore è tenuto a dichiarare le condizioni reali.

Domanda 2

La misurazione della SAU compete ai Cantoni. La SAU viene rilevata annualmente dai Servizi cantonali d'agricoltura che sono preposti all'esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti. Essi sono tenuti a controllare ogni anno le aziende nelle quali sono state riscontrate irregolarità nel corso dei controlli dell'anno precedente, tutte le aziende che richiedono per la prima volta i contributi e almeno il 30 per cento delle rimanenti aziende scelte a caso. Per l'esecuzione dei controlli i Cantoni possono ricorrere a un'organizzazione adeguata. La ricapitolazione delle infrazioni riscontrate nel 1999 è riportata a pagina 165 del Rapporto agricolo 2000. L'Ufficio federale dell'agricoltura supervisiona l'esecuzione dell'ordinanza sui pagamenti diretti e, di riflesso, anche la rilevazione della SAU.

I pagamenti diretti riferiti alla superficie vengono concessi soltanto per la SAU che può essere gestita a fini agricoli e che lo è effettivamente. In vaste regioni della Svizzera alcuni oggetti della misurazione ufficiale, come ad esempio i limiti cosiddetti dinamici (boschi, corsi d'acqua, ecc.) - e quindi anche la forma di gestione delle superfici - non sono aggiornati o lo sono solo in parte. L'Ufficio federale di topografia, su incarico dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ha quindi avviato un progetto volto ad aggiornare gli elementi di copertura del suolo sui piani del registro fondiario utilizzati direttamente per il calcolo o il controllo della SAU (progetto SAU). Gli obiettivi generali del progetto sono:

* l'aggiornamento, entro la fine del 2003, della SAU attraverso la misurazione ufficiale in tutte le regioni svizzere interessate;

* la garanzia dell'aggiornamento permanente della SAU attraverso la misurazione ufficiale.

L'aggiornamento s'impone soprattutto nelle zone gestite in modo estensivo, nelle aree a bassa densità d'insediamento e nelle regioni in cui i limiti delle colture non sono stati aggiornati attraverso la misurazione ufficiale. L'intervento riguarda il 20 per cento circa della SAU.

Domanda 3

La SAU comprende la superficie coltiva, quella permanentemente inerbita, le superfici con colture perenni e altre superfici come i terreni da strame, le siepi nonché i boschetti campestri e rivieraschi. Le superfici che presentano vivai, essenze forestali, piante ornamentali o serre con fondamenta fisse non beneficiano di pagamenti diretti.

Non sono considerate SAU le superfici la cui destinazione principale non è l'utilizzazione agricola. In questi casi l'utilizzazione agricola è fortemente ridotta o la funzione di cura è predominante oppure il reddito derivante dall'utilizzazione agricola è minore di quello derivante da un'utilizzazione non agricola.

I terreni edificabili urbanizzati nonché le superfici inserite in terreni da golf e da campeggio, in aerodromi e piazze d'esercitazione militari oppure le zone delimitate di linee ferroviarie, strade pubbliche o corsi d'acqua, non fanno parte della SAU, salvo se il gestore dimostra che si trovano al di fuori del settore di utilizzazione non agricola e che la loro destinazione principale è l'utilizzazione agricola. Per quanto concerne i campi da golf, di regola possono essere considerate SAU soltanto le superfici periferiche sulle quali l'utilizzazione agricola è possibile senza riserve. Nel caso delle piazze d'armi, le superfici utilizzate prevalentemente a scopo militare non sono ritenute SAU. Le siepi nonché i boschetti campestri e rivieraschi che non rientrano nella zona agricola non possono essere riconosciuti come SAU, in quanto l'utilizzazione agricola è impossibile.

Negli ultimi anni i criteri che definiscono la SAU non hanno subito alcuna modifica.

Risposta del Consiglio federale.