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01.3555 · Interpellanza · 2001-10-04

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si vede innanzitutto costretto a rettificare alcune affermazioni formulate nell'interpellanza in merito al caso Hamid Bakiri.

Il cittadino algerino Hamid Bakiri, morto suicida nella notte fra il 19 e il 20 settembre 2001 mentre si trovava in carcerazione in vista di sfratto, aveva già percorso, senza successo, un iter procedurale d'asilo fra il 1993 e il 1994. L'Ufficio federale dei rifugiati (UFR) non entra pertanto nel merito della sua seconda domanda d'asilo del 27 febbraio 2001 e decide l'allontanamento immediato. La decisione non è impugnata e il 30 aprile 2001 cresce in giudicato. Hamid Bakiri non ottempera al suo obbligo di partenza. Il 9 aprile 2001, la polizia degli stranieri del Canton Grigioni ha con lui un colloquio sui preparativi per il rimpatrio; in tale occasione Hamid Bakiri dà a intendere che non lascerebbe mai spontaneamente la Svizzera. In conseguenza di ciò dove essere pianificata l'esecuzione forzata dell'allontanamento che è fissato per il 16 luglio 2001; allo scopo, tre giorni prima, vale a dire il 13 luglio 2001, Hamid Bakiri è incarcerato in vista dello sfratto. Il rimpatrio da Ginevra ad Algeri dovrebbe avvenire con la scorta di due agenti della polizia cantonale grigionese (Level 2). La resistenza opposta da Hamid Bakiri nel salire sull'aereo induce il capitano a rifiutare a sua volta di prenderlo a bordo. Alcuni giorni dopo il rientro nel Canton Grigioni, Hamid Bakiri si dichiara disposto a rientrare autonomamente ad Algeri. Esprime il desiderio di poter volare senza la scorta di polizia e di poter andare a Constantine invece che ad Algeri. Le autorità grigionesi acconsentono a entrambi i desideri. Grande è la loro sorpresa quando il 15 agosto 2001 Hamid Bakiri rifiuta nuovamente di prendere la via del ritorno. Due settimane più tardi Hamid Bakiri dichiara ancora una volta di voler andare a Constantine senza la scorta di polizia, cosa che gli viene di nuovo concessa. Il giorno precedente la nuova data d'imbarco le autorità aeroportuali di Lione (F) chiedono che Hamid Bakiri sia sorvegliato da poliziotti svizzeri almeno durante il transito da Lione. Motivano la loro richiesta con il fatto che il primo tentativo di un rientro autonomo è fallito. Per considerare sia i desideri di Hamid Bakiri sia quelli delle autorità aeroportuali di Lione, le autorità grigionesi si vedono costrette a inviare preventivamente due poliziotti a Lione per sorvegliare il rimpatriante nel settore transito dell'aeroporto di Lione. Nella notte precedente alla data del volo, Hamid Bakiri si toglie la vita.

La polizia degli stranieri grigionese, nonostante il comportamento affatto cooperativo di Hamid Bakiri, ha a più riprese e per quanto possibile fatto di tutto per venire incontro ai suoi desideri. In particolare e nonostante un primo rimpatrio fallito, ha offerto per ben due volte la possibilità di un rientro autonomo in Algeria.Sulla base degli atti si può constatare che giusta le informazioni esistenti, né Hamid Bakiri né il cittadino nigeriano Samson Chukwu, deceduto all'inizio di maggio 2001 durante un tentativo di rimpatrio, non sono mai stati imbavagliati.

Ad domanda 1

Il destinatario del rapporto intermedio del gruppo di progetto "Passeggeri 2" è la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). Detta Conferenza esaminerà il rapporto all'inizio di novembre 2001 in occasione della sua assemblea autunnale. Il Consiglio federale dà per scontato che il gruppo di progetto "Passeggeri 2" analizzerà in modo approfondito l'esecuzione degli allontanamenti forzati e che, in tale contesto, considererà anche la situazione delle persone coinvolte.

Ad domanda 2

La domanda desta l'impressione che le competenti autorità cantonali eseguano decisioni di allontanamento riguardanti persone per le quali il ritorno nel Paese d'origine o di provenienza rappresenti un pericolo. Questo non è affatto vero. In ogni caso le competenti autorità verificano d'ufficio non soltanto i motivi d'asilo fatti valere, ma anche che l'esecuzione di un eventuale allontanamento sia possibile, ammissibile e tecnicamente eseguibile. E infatti durante le varie guerre degli scorsi anni nei Balcani un gran numero di richiedenti l'asilo fu ammesso provvisoriamente quando tali richiedenti resero almeno credibile che avevano rifiutato il servizio militare o che non avevano dato seguito a una chiamata alle armi oppure che avevano disertato da un esercito. Di norma sono ammesse provvisoriamente anche le persone provenienti da regioni di crisi, come per esempio il Kosovo o la Somalia. In tal modo la prassi pluriennale e costante delle autorità svizzere preposte all'asilo garantisce che le persone, grazie a un'ammissione provvisoria, trovino protezione in Svizzera, anche se non adempiono le qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo.

Tuttavia, come il Consiglio federale ha già avuto modo di esporre nelle sue risposte a un'interrogazione ordinaria urgente Heberlein (01.1025 Ufficio federale dei rifugiati. Modifica della prassi) e a un'interpellanza Heberlein (01.3352 Ufficio federale dei rifugiati. Studio sulla teoria della protezione), l'UFR sta esaminando un'eventuale modifica della prassi nel senso di riconoscere come motivo d'asilo anche la persecuzione non statale. In discussione è il passaggio dalla cosiddetta teoria dell'imputabilità alla teoria della protezione. In tal modo anche seri pregiudizi ai sensi dell'articolo 3 della legge sull'asilo fatti valere in maniera credibile porterebbero al riconoscimento della qualità di rifugiato, anche se la persecuzione non avvenisse da parte di organi statali. Le persone interessate non sarebbero più ammesse provvisoriamente, ma sarebbe loro riconosciuto lo statuto di rifugiato. I risultati dello studio dell'UFR saranno ripresi nel messaggio relativo alla revisione in corso della legge sull'asilo.

Indipendentemente da un eventuale cambiamento della prassi, non si deve tuttavia dimenticare che non tutte le persone oggetto di una decisione d'allontanamento o di espulsione accetteranno senza eccezioni tale decisione. Anche in futuro alcuni si opporranno all'esecuzione dell'allontanamento. Se la Svizzera intende attuare una politica conseguente e credibile in materia di asilo e di stranieri, i rinvii forzati rimarranno necessari anche in avvenire.

Ad domanda 3

Alle persone che chiedono asilo è spiegato già durante la procedura d'asilo che in caso di una decisione negativa e della disposizione dell'esecuzione di allontanamento devono lasciare la Svizzera. Sono inoltre rese attente al fatto che, se necessario, l'allontanamento può essere eseguito anche con la forza. La stessa cosa figura in modo inequivocabile anche nella decisione d'allontanamento (cfr. art. 45 cpv. 1 lett. c LAsi). Anche in un promemoria sull'offerta della consulenza al ritorno e un eventuale aiuto finanziario individuale al ritorno, promemoria che è redatto in più lingue, figurano le medesime indicazioni. In tal modo si può, se necessario, sostenere la reintegrazione o un'assistenza medica nel Paese d'origine. L'aiuto individuale e medico al ritorno è finanziato dalla Confederazione (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. c LAsi).

Se la decisione di diniego d'asilo e di allontanamento è cresciuta in giudicato e la persona oggetto di tale decisione non ha ancora lasciato la Svizzera, le competenti autorità cantonali la invitano d'ufficio a un colloquio di consulenza per il ritorno. Fu il caso anche per Hamid Bakiri. In tale colloquio si ricorda all'interessato il suo obbligo di lasciare la Svizzera e lo si rende attento alle conseguenze in caso di inadempienza.

Già oggi le persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione cresciu-ta in giudicato sono informate sulla possibilità di un rinvio forzato. Senza voler interferire nel futuro lavoro del gruppo di progetto "Passeggeri 2", il Consiglio federale condivide l'opinione dell'interpellante secondo il quale le persone che si trovano in carcerazione in vista di sfratto - se possibile e opportuno - debbano essere informate del previsto svolgimento di un rinvio forzato imminente. Infatti il Consiglio federale parte dalla constatazione che di solito è più facile per una persona adattarsi a una situazione speciale, se è stata informata in merito.

Ad domande 4 e 5

Conformemente alla ripartizione legale dei compiti fra la Confederazione e i Cantoni, questi ultimi sono competenti per l'esecuzione degli allontanamenti e delle espulsioni (art. 46 cpv. 1 LAsi e art. 14 LDDS). Inoltre il potere sovrano in materia di polizia appartiene ai Cantoni. I compiti della Confederazione si limitano al sostegno per l'identificazione delle persone allontanate, all'ottenimento dei documenti di viaggio, all'organizzazione di voli speciali e all'acquisto centralizzato di biglietti e altre prestazioni di servizio relative al rientro per via aerea (cfr. art. 22a LDDS). Indipendentemente dalle competenze cantonali, in questo settore la Confederazione è estremamente interessata a un'esecuzione giuridicamente corretta e umana degli allontanamenti per via aerea. È infatti impegnata attivamente con specialisti propri nel gruppo di lavoro paritetico "Esecuzione degli allontanamenti" e nel gruppo di progetto "Passeggeri 2".

Come "Level 3" la Swissair designava i rinvii in un volo di linea, vale a dire insieme ad altri passeggeri, dove la persona da rimpatriare, per assicurare l'esecuzione e per garantire l'ordine e la sicurezza a bordo, doveva essere solidamente legata e accompagnata da fino a cinque poliziotti. Secondo le informazioni fornite dalle competenti autorità degli aeroporti di Ginevra e Zurigo l'ultimo allontanamento di questo genere fu eseguito nel novembre 2000. Da allora, per motivi diversi, i Cantoni hanno rinunciato a questo tipo di rimpatri. Da allora le persone renitenti sono trasportate esclusivamente con voli speciali. I costi più elevati sono compensati da significativi vantaggi - in particolare per quanto concerne la sicurezza in volo. Infatti a bordo di voli charter i conflitti potenziali con altri passeggeri sono esclusi. Questo facilita i compiti degli agenti della scorta e consente l'impiego di mezzi coercitivi meno drastici. In questo modo la limitazione della libertà personale degli interessati risulta meno forte.

In guisa di conclusione si può dunque affermare che la prassi della polizia nel caso dei rinvii forzati è stata ulteriormente sviluppata, che i rinvii a "Level 3" sono di fatto stati sostituiti da voli speciali e che nel progetto "Passeggeri 2" si auspica una maggiore professionalità degli agenti della scorta. Pertanto i rinvii forzati per via aerea rimangono non solo necessari, ma sono anche giustificabili.

Ad domanda 6

SwissREPAT è una nuova unità organizzativa dell'UFR all'aeroporto di Zurigo-Kloten, che offre prestazioni di servizio ai Cantoni nell'ambito del sostegno all'esecuzione (cfr. art. 22a LDDS). Questa unità collabora con la Centrale viaggi della Confederazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con la polizia aeroportuale del Canton Zurigo. SwissREPAT sostiene in vario modo i Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti per via aerea. Fra i compiti principali vi sono la valutazione dell'itinerario di viaggio più favorevole e la prenotazione e allestimento dei biglietti. Non sono stati conclusi particolari accordi con singole compagnie aeree. Lo stesso vale anche per i cosiddetti voli speciali. Unicamente nella terza fase del programma di ritorno Kosovo, e per un breve periodo, fu prenotato in modo anticipato un determinato numero di posti in voli di linea.

Dall'inizio del 2000 (stato 30 settembre 2001) sono state rimpatriate in totale 70 persone con 34 voli speciali. Il costo medio globale per persona rinviata è di quasi 26'000 franchi. Fra le destinazioni figurano soprattutto l'Africa, ma anche il Vicino Oriente e vari Stati della Comunità di Stati indipendenti (CSI).

Ad domanda 7

L'assistenza medica di persone non fa parte dei compiti dei collaboratori di swissREPAT. Durante il volo, se necessaria, l'assistenza medica di una persona da rimpatriare è garantita da un medico.

Il gruppo di progetto "Passeggeri 2" ha consultato, nel corso dei suoi lavori, la Commissione centrale di etica (CCE) dell'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM). I risultati di tali colloqui non sono ancora disponibili, ma figureranno nel rapporto finale del gruppo di progetto.

Risposta del Consiglio federale.