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01.3686 · Interpellanza urgente · 2001-11-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è a conoscenza dei conflitti d'interesse rilevati dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale. Incentivare la tecnologia alla base della telefonia mobile da un lato e proteggere la popolazione dalle radiazioni non ionizzanti dall'altra, sono effettivamente obiettivi contrastanti. Tuttavia, occorre precisare che non si tratta della conseguenza dell'attuazione di una raccomandazione d'esecuzione elaborata da un Ufficio federale, ma dell'espressione di diversi interessi, tutti legittimati dalla Costituzione. In questo contesto il Consiglio federale si impegna a trovare soluzioni che possano il più possibile conciliare le diverse esigenze.

Con l'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI), entrata in vigore il 1° febbraio 2000, il Consiglio federale fissa le condizioni per la protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni provenienti da impianti di telefonia mobile. L'esecuzione dell'ordinanza spetta ai servizi cantonali competenti. Non sorprende dunque che nell'applicazione del nuovo diritto la prassi vari da Cantone a Cantone; si tratta di una caratteristica del nostro sistema federale. Tuttavia, tenendo conto che queste differenze sono alquanto problematiche per gli esercenti di reti di telefonia mobile, il Consiglio federale, nel quadro delle competenze conferitegli dalla Costituzione, cerca di rendere il più possibile omogenea l'esecuzione della normativa.

1. Il Consiglio federale è cosciente dell'importanza della comunicazione mobile per la popolazione e l'economia. Infatti alla fine di settembre 2001 il numero di collegamenti mobili in Svizzera (oltre 5,2 milioni) ha superato quello dei collegamenti fissi e in futuro c'è da aspettarsi un ulteriore aumento della domanda di comunicazioni mobili.

2. È compito del Consiglio federale creare nel quadro della legislazione condizioni generali chiare e stimolanti, in particolare emanando disposizioni in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione e concorrenza nonché pianificazione del territorio e protezione dell'ambiente. Esso deve inoltre vigilare affinché gli interessi in gioco, alle volte divergenti, possano essere conciliati. Infine, spetta all'economia sfruttare le possibilità offerte, sviluppando un'infrastruttura efficiente, competitiva e di buona qualità, che permetta di soddisfare le esigenze di tutta la popolazione.

3. Il Consiglio federale riconosce l'importanza dell'esecuzione dell'ORNI per tutti i settori interessati.

4. Secondo l'art. 11 LPAmb devono essere adottate misure applicate alla fonte che limitano le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Emanando l'ORNI, il Consiglio federale ha determinato quali misure considera compatibili con l'articolo 11 LPAmb nel settore della telefonia mobile. Il Tribunale federale ha esaminato a più riprese le disposizioni dell'ORNI al riguardo, sempre confermandole. Sono già state elaborate raccomandazioni provvisorie per l'esecuzione dell'ordinanza. Finora, i gestori si sono basati su quest'ultime per costruire le loro reti GSM.

Le raccomandazioni d'esecuzione dell'UFAFP citate nella presente interpellanza non rappresentano disposizioni supplementari, ma intendono semplicemente esplicitare i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'ORNI e della LPAmb. Il DATEC garantirà che la versione definitiva delle raccomandazioni d'esecuzione rientri in questo quadro. Non si tratta assolutamente di rafforzare o neutralizzare "in sordina" l'ORNI.

5.Il Consiglio federale sostiene gli sforzi intrapresi dalle autorità esecutive per obbligare le imprese di telecomunicazione, introducendo condizioni nelle relative concessioni, a utilizzare in comune le ubicazioni di antenne al di fuori delle zone abitative, affinché il paesaggio non sia deturpato da "foreste di antenne" poco estetiche. Anche sotto l'aspetto della protezione del paesaggio all'interno delle zone abitate è opportuno concentrare le antenne. Tale interesse è tuttavia contrapposto all'esigenza di proteggere la popolazione dalle radiazioni non ionizzanti. Infatti, concentrando eccessivamente le antenne su uno spazio ristretto, le radiazioni globali risultano troppo elevate. Il Consiglio federale è tuttavia dell'opinione che l'attuale definizione degli impianti nell'ORNI permetta di tenere conto in modo adeguato dei diversi interessi.

6. Il Consiglio federale ha delegato all'UFAFP la competenza di raccomandare metodi di misurazione e di calcolo appropriati (artt. 12 e 14 ORNI). Il 20.3.2001 l'UFAFP e METAS hanno presentato un progetto di raccomandazioni relative alle misurazioni, al quale l'industria della telefonia mobile ha risposto il 21.8.2001 con una controproposta dettagliata. I due documenti sono in fase di esame, la procedura dovrebbe concludersi entro breve, ma al più tardi a metà 2002. Gli Uffici interessati sono informati sullo stato della tecnica nel settore delle misurazioni di radiazioni non ionizzanti e dispongono della relativa perizia. Inoltre già attualmente, quando possibile, essi applicano gli standard di misurazione riconosciuti a livello internazionale.

7. A Salisburgo due gestori di telefonia mobile hanno stipulato volontariamente un accordo con il quale si impegnano a rispettare valori limite molto severi. Attualmente, non si è tuttavia a conoscenza se tali valori sono effettivamente rispettati o no. Per questo motivo al momento il Consiglio federale considera il modello di Salisburgo come una dichiarazione d'intenti tra due gestori. Sarà possibile procedere a prime valutazioni sulla validità di questo modello soltanto quando saranno terminate le misurazioni delle radiazioni eseguite dall'UFCOM su mandato della Commissione federale delle comunicazioni. Terminati i lavori ed elaborati i dati sarà possibile esaminare in modo adeguato il modello in questione.

Risposta del Consiglio federale.