Lexipedia

01.3701 · Interpellanza · 2001-12-04

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Considerazioni generali

La politica svizzera dei trasporti si basa sul principio dello sviluppo sostenibile, enunciato nell'articolo 73 della Costituzione federale. Ciò significa che la necessaria mobilità deve essere resa possibile nel rispetto dell'ambiente (sostenibilità ecologica), che le esigenze di mobilità devono essere soddisfatte in maniera efficiente dal punto di vista dell'economia generale (sostenibilità economica) e che tutte le fasce della popolazione e tutte le regioni del Paese devono avere accesso alla mobilità (sostenibilità sociale). L'elemento centrale della politica svizzera dei trasporti è il trasferimento del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, che deve essere perseguito con l'impiego di strumenti conformi al mercato. In questo modo, si tiene conto delle seguenti decisioni suggellate dal Popolo e dal Parlamento negli ultimi anni: iniziativa per la protezione delle Alpi; accordo bilaterale sui trasporti aerei e terrestri fra la Svizzera e l'Ue; tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP); progetto FTP con i quattro elementi NFTA, Ferrovia 2000, protezione contro il rumore e collegamento alla rete ad alta velocità europea; misure di accompagnamento (legge sul trasferimento del traffico); riforma della ferrovia. La dichiarazione comune sul miglioramento della sicurezza stradale, in particolare nelle gallerie, nelle regioni dell'Arco alpino, sottoscritta durante l'incontro dei ministri dei trasporti svoltosi il 30 novembre 2001 a Zurigo, prevede, oltre alla definizione di standard di sicurezza unitari e più severi, anche il coordinamento dei flussi di traffico attraverso le Alpi e l'accelerazione del processo di trasferimento del traffico pesante alla ferrovia. Questa è la medesima direzione in cui si muove la politica svizzera dei trasporti, più volte legittimata dalle decisioni del Popolo e del Parlamento prima citate.

In merito alle domande 1 e 2

Diverse richieste di riclassificazione o di potenziamento di tronchi stradali implicano che il Consiglio federale disponga di una visione d'insieme dei progetti di potenziamento e ampliamento della rete delle strade nazionali. Queste richieste sono fondate su validi argomenti di carattere finanziario e tecnico. Il Consiglio federale ha accettato di esaminare i diversi interventi in forma di postulati (cfr. per es. 01.3308 mozione Jossen, Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad; 01.3098 mozione Schmid, Rete delle strade nazionali. Completamento; 01.3264 postulato Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CST, Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali).

Il timore che la ratifica della Convenzione delle Alpi sia in contrasto con queste richieste è infondato. L'articolo 11 cifra 1 del Protocollo Trasporti afferma: "Le parti contraenti si astengono dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino". Inoltre, la cifra 2 prevede la possibilità, a determinate condizioni, di realizzare progetti stradali di grande comunicazione per il trasporto intraalpino . Secondo la lettera b, per esempio, un progetto stradale di grande comunicazione per il trasporto intraalpino può essere realizzato se "le esigenze di capacità di trasporto non possono essere soddisfatte né tramite un migliore sfruttamento delle capacità stradali o ferroviarie esistenti, né potenziando o costruendo infrastrutture ferroviarie e di navigazione, né migliorando il trasporto combinato o adottando altri interventi di organizzazione dei trasporti." Infine, è da notare che l'articolo 11 cifra 1 concernente le strade transalpine è conforme alla legislazione svizzera. La legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS RS 725.14) stabilisce che la capacità delle strade di transito non può essere aumentata e che questa disposizione vale in particolare per la costruzione di nuove strade.

Dato che le varie richieste di riclassificazione concernono l'integrazione di strade principali cantonali esistenti nella rete delle strade nazionali, e che ai sensi dell'articolo 11 del Protocollo Trasporti occorre astenersi dal costruire nuove strade di grande comunicazione, la ratifica della Convenzione delle Alpi non ha ripercussioni sulle richieste inoltrate. Non è necessaria alcuna ulteriore garanzia a tale riguardo.

Il messaggio concernente la ratifica dei protocolli relativi alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) è stato adottato dal Consiglio federale il 19 dicembre 2001. Il prossimo passo consisterà nella sua presentazione al Parlamento per l'approvazione. Un completamento del testo del messaggio non risulta necessaria, poiché si è già tenuto ampiamente conto degli argomenti desiderati ai punti 2.2.9.2 (commento all'articolo 11) e 2.2.9.3 (valutazione) del messaggio.

Risposta del Consiglio federale.