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01.3732 · Interpellanza · 2001-12-12

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Domanda 1:

Il Consiglio federale intende adattare la legislazione svizzera al futuro ordinamento giuridico dell'UE in materia di telecomunicazioni. Il 12 dicembre 2001, il Parlamento europeo ha adottato 4 direttive (direttiva quadro, direttiva sul servizio universale, direttiva sull'interconnessione e direttiva sulle autorizzazioni). Inizialmente avrebbe dovuto essere adottata anche la direttiva sulla protezione dei dati, che prevede misure per proteggere gli utenti dalla violazione della privacy mediante pubblicità elettronica diretta; il Parlamento e il Consiglio dei ministri non sono tuttavia ancora riusciti ad accordarsi su alcuni punti importanti. Pertanto, questo testo sarà adottato con diversi mesi di ritardo. Anche se in materia di pubblicità indesiderata inviata con mezzi di comunicazione elettronica, durante la riunione del 6/7 dicembre 2001 il Consiglio dei ministri si è dichiarato favorevole ad un sistema di "opt-in" (approvazione preliminare dei consumatori se non sono già clienti della ditta che invia la pubblicità), ciò non significa che anche il Parlamento sceglierà questa soluzione.

Il Consiglio federale rimane del parere che è necessario adottare misure contro gli invii in massa di messaggi elettronici non richiesti a scopo pubblicitario. Quest'esigenza potrà essere presa in considerazione in occasione della revisione della legge federale sulle telecomunicazioni (LTC), durante la quale sarà inoltre possibile, se necessario, adattare anche le corrispondenti disposizioni della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI). La citata direttiva sulla protezione dei dati sarà determinante per decidere del contenuto di questa revisione.

Domanda 2:

Nel campo del commercio elettronico,il legislatore deve valutare quali aspetti del diritto contrattuale occorra adattare a questa nuova forma di comunicazione. Si tratta in particolare di questioni legate al diritto in materia di concorrenza sleale e alla protezione dei consumatori. Si vuole inoltre garantire che il consumatore che partecipa al commercio elettronico non sia svantaggiato.

A tale scopo, alla fine di gennaio 2001, il Consiglio federale ha inviato in consultazione l'avamprogetto della legge federale sul commercio elettronico che prevede una revisione del diritto delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale. Il Consiglio federale ha così ripreso diverse raccomandazioni della Commissione federale del consumo. La nuova legge permette di soddisfare, per lo meno in parte, le esigenze di due mozioni Vollmer trasformate in postulato: la mozione 99.3168, Contratti di vendita. Portare a due anni il periodo di garanzia (BU 1999 N 2162 ss.), e la mozione 98.3063, Adeguamento della protezione dei consumatori svizzeri al livello offerto dai Paesi dello SEE/dell'UE (BU 1998 N 1517 ss.; 2000 N 150).

Dato che durante la consultazione l'avamprogetto ha sollevato un'accesa controversia, il Consiglio federale non ha ancora preso una decisione definitiva quanto alla portata, all'orientamento e alla formulazione finale della legge. Rimane tuttavia disposto a prendere debitamente in considerazione le esigenze della protezione dei consumatori.

Domanda 3:

Si prevede d'inviare in consultazione un progetto di revisione della LTC e delle disposizioni corrispondenti della LCSI nell'estate del 2002 e di conferire il mandato di redazione del messaggio entro la fine del 2002.

Nella primavera del 2002 è prevista l'adozione del rapporto sulla consultazione relativa all'avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico, con incarico di redigere il relativo messaggio.

Risposta del Consiglio federale.